Principio “non arrecare un danno significativo”, orientamenti Ue

La Commissione Ue ha pubblicato gli orientamenti tecnici per l’applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» (DNSH – Do not significant harm).

Gli orientamenti recano indicazioni per l’applicazione del principio “non arrecare un danno significativo” (DNSH – Do not significant harm), ai sensi dell’art. 7 del Regolamento (UE) 2023/955 (regolamento Fondo sociale clima) e dell’art. 17 del Regolamento (UE) 2020/852 (regolamento Tassonomia).

Gli orientamenti stabiliscono le condizioni alle quali la Commissione ritiene che le misure e gli investimenti che finanziano attività e beni (assets) ammessi a beneficiare del sostegno del Fondo sociale per il clima rispettino il principio DNSH:

  • stabiliscono basi comuni, nell’ambito del Fondo sociale clima, per definire il principio DNSH (sezione 1),
  • definiscono gli strumenti e gli approcci per l’applicazione pratica delle basi comuni (sezione 2),
  • contengono poi allegati settoriali intesi a chiarire l’applicazione del Fondo alle attività e beni (assets) ammessi a beneficiarne.

Scopo del documento è aiutare le autorità nazionali nella preparazione e nell’attuazione dei rispettivi piani sociali per il clima, in linea con l’articolo 6, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2023/955.

Si basa sui riscontri ricevuti nell’ambito dell’invito a presentare contributi sull’iniziativa (dal 30 aprile al 28 maggio 2024) e della consultazione mirata sul progetto di orientamenti (dal 18 giugno al 23 agosto 2024).


Comunicazione Commissione UE C/2025/1596

Orientamenti tecnici per l’applicazione del principio “non arrecare un danno significativo” a norma del regolamento sul Fondo sociale per il clima.

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