La regione Lombardia, con la legge n. 3/2022, ha apportato modifiche alla l.r. 30 dicembre 2009, n. 33, di attuazione del d.lgs. 31 luglio 2020, n. 101 sulla protezione contro i pericoli derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti.
La legge, in vigore dall’8 marzo 2022, modifica la legge 33/2009 introducendo la disciplina relativa a:
- allontanamento di materiali contenenti sostanze radioattive e di materiali contenenti radionuclidi di origine naturale dal sistema regolatorio, di cui al d.lgs. 101/2020;
- prevenzione e protezione dal rischio di esposizione al gas radon in ambienti chiusi;
- controllo della radioattività nell’ambiente e in alimenti e bevande per il consumo umano e animale.
La legge, inoltre, apporta modifiche a:
- «Capo II Impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti a scopo medico, medico veterinario e di ricerca scientifica in vivo e in vitro;
- art. 3, comma 3, della L.R. 7/2017, in materia di recupero dei locali seminterrati e misure per il contenimento del gas radon nei locali, e una norma di raccordo con l’art. 8 della L.R. 18/2019.
Legge Regionale 3 marzo 2022, n. 3
Modifiche al Titolo VI della l.r. 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità) e alla l.r. 10 marzo 2017, n. 7 (Recupero dei vani e locali seminterrati esistenti), in attuazione del d.lgs. 31 luglio 2020, n. 101 (Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell’articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117).