Albo Gestori Ambientali, dispensa verifiche idoneità RT

L’Albo Gestori Ambientali, con delibera n. 1/2025, recepisce la norma introdotta dal Dl ambiente (dl 153/2024) sulla dispensa dalle verifiche di idoneità per lo svolgimento del ruolo di responsabile tecnico.

La delibera recepisce la recente modifica all’art. 212, comma 16-bis, del D.lgs. n. 152/2006, intervenuta a fine 2024 con la conversione in legge del DL ambiente (dl 153/2024) ed esonera dalle verifiche di idoneità il legale rappresentante dell’impresa iscritta che, al momento della domanda, abbia ricoperto tale ruolo presso l’impresa stessa per almeno tre anni consecutivi nello specifico settore di attività oggetto di iscrizione.

Pertanto, dal 1° aprile 2025 il legale rappresentante dell’impresa iscritta che al momento della domanda ha ricoperto il ruolo di RT presso la stessa impresa per almeno tre anni consecutivi è dispensato dalle verifiche di idoneità.

In particolare, la delibera sostituisce i commi 5 e 5ter dell’art. 2 della delibera n. 6/2017, che dal 1° aprile 2025 recitano:

  • a) 5: “E’ dispensato dalle verifiche di idoneità, di cui all’ art. 13 del D.M. 120/2014, il legale rappresentante dell’impresa iscritta all’Albo nazionale gestori ambientali che, al momento della domanda, abbia ricoperto tale ruolo presso l’impresa stessa per almeno tre anni consecutivi nello specifico settore di attività oggetto di iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali (trasporto rifiuti, intermediazione e commercio di rifiuti, bonifica di siti e bonifica di beni contenenti amianto). La Sezione regionale/provinciale dell’Albo verifica il requisito sulla base dei dati presenti nel Registro delle Imprese tenuto dalla locale Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura.”
  • b) 5ter: “Il legale rappresentante presenta domanda di dispensa dalle verifiche mediante il modello di cui all’allegato E; la Sezione regionale/provinciale dell’Albo rilascia il provvedimento di dispensa dalle verifiche di idoneità di cui all’allegato F, ovvero il provvedimento di diniego di cui all’allegato G”.

Delibera n. 1 del 6 marzo 2025

Modifiche e integrazioni alla deliberazione n. 6 del 30 maggio 2017. Dispensa dalle verifiche di idoneità per lo svolgimento del ruolo di responsabile tecnico ai sensi dell’art 212, comma 16-bis, del D. lgs 3 aprile 2006, n.152

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