Mase, pretrattamento rifiuti urbani indifferenziati

Il Mase, in risposta ad interpello, fornisce chiarimenti in merito alla disciplina applicabile alle operazioni di pretrattamento dei rifiuti urbani indifferenziati.

In particolare, il Ministero dopo avere precisato che il quadro normativo applicabile è il d.lgs. 152/2006, considera quanto segue:

L’elemento che distingue il trattamento meccanico dal trattamento meccanico biologico è l’effettuazione, nel secondo caso, di un processo di stabilizzazione dei rifiuti da destinare ai successivi trattamenti di recupero o smaltimento.

Gli impianti di gestione dei rifiuti operano in forza di una specifica autorizzazione. Tale atto autorizzativo individua le condizioni e le prescrizioni necessarie per garantire l’attuazione dei principi di cui all’articolo 178 del D.lgs. n.152/2006 e contiene, tra gli altri, almeno gli elementi necessari a definire i tipi ed i quantitativi di rifiuti che possono essere trattati e, per ciascun tipo di operazione autorizzata, i requisiti tecnici da attuare.

In linea generale, un impianto autorizzato a svolgere attività di trattamento meccanico e biologico deve prevedere necessariamente la stabilizzazione mediante trattamento biologico della frazione umida dei rifiuti separati con il trattamento meccanico.

Ai sensi dell’articolo 196 del D.lgs. n.152/2006 è di competenza delle regioni, sentite le province, i comuni e le autorità d’ambito, la predisposizione, l’adozione e l’aggiornamento dei piani regionali di gestione dei rifiuti di cui all’articolo 199.

È l’atto di pianificazione regionale che individua l’assetto impiantistico necessario a garantire una corretta gestione dei rifiuti in coerenza dei principi di pianificazione previsti dalla parte IV del D.Lgs. n.152/2006 e individua il sistema integrato di trattamento dei rifiuti urbani.

Spetta all’autorità competente al rilascio dell’autorizzazione alla realizzazione e gestione degli impianti di trattamento dei rifiuti valutare la coerenza della proposta impiantistica oggetto dell’istanza con le previsioni e con le linee strategiche delineate dagli atti di pianificazione, nonché con l’organizzazione del sistema integrato di gestione dei rifiuti regionale.

Quanto alla classificazione, il Ministero ricorda che si tratta di un onere che ricade in capo al produttore dei rifiuti il quale è tenuto ad assegnare il pertinente codice dell’elenco europeo dei rifiuti di cui alla decisione della Commissione 2000/532/CE nonché ad applicare le disposizioni contenute in tale decisione, nella direttiva 2008/98/CE e nella parte IV del D.lgs. n. 152/2006.


Mase, risposta ad interpello 3 marzo 2025, n. 39761

Indicazioni in merito a interpello ex art. 3-septies del D. Lgs 152/2006 relativo a chiarimenti in materia di pretrattamento dei rifiuti urbani indifferenziati.

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