Legge di conversione Milleproroghe, novità in materia ambientale

Pubblicata nella GU del 24-2-2025 la legge 21 febbraio 2025, n. 15 di conversione del dl 202/2024 (c.d. milleproroghe) che prevede novità anche in materia ambientale, tra cui antincendio, rifiuti e tracciabilità (Rentri), assicurazione imprese per calamità naturali.

Sintesi

Il decreto legge 202/2024 (in vigore dal 28 dicembre 2024), come convertito dalla legge n. 15/2025 (in vigore dal 25 febbraio 2025), prevede disposizioni anche in materia ambientale, tra cui:

  • previsione di proroga iscrizione al Rentri per il I gruppo,
  • proroga adeguamento antincendio strutture ricettive e edilizia scolastica,
  • proroga obbligo assicurativo in capo alle imprese per rischi da calamità naturali.

In particolare, tra le norme del decreto legge convertito, si segnalano gli articoli:

  • articolo 2Proroga di termini in materie di competenza del Ministero dell’interno e di personale del comparto sicurezza-difesa e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (proroga antincendio)
  • articolo 3Proroga di termini in materia economica e finanziaria (proroga revisori per rendicontazione di sostenibilità)
  • articolo 5Proroga di termini in materia di istruzione e merito (proroga antincendio)
  • articolo 11Disposizioni concernenti termini in materie di competenza del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica (Rentri,…)
  • articolo 13Proroga di termini in materie di competenza del Ministero delle imprese e del made in Italy (proroga assicurazione calamità)

Articolo 2 – Articolo 5

Antincendio

Il comma 6-bis dell’articolo 2, inserito in sede di conversione, interviene sulla legge 27 dicembre 2017, n. 205, articolo 1, comma 1122, estendendo i termini per il completamento delle procedure di adeguamento alla prevenzione degli incendi da parte delle strutture ricettive turistico alberghiere e dei rifugi alpini con più di venticinque posti letto. Tali termini sono estesi rispettivamente al 31 dicembre 2026 e al 31 dicembre 2025.

L’articolo 5, da comma 4-ter a comma 4-quinquies, introdotti in sede di conversione, intervengono sulla disciplina per l’adeguamento alla normativa antincendio dell’edilizia scolastica, in particolare:

  • il comma 4-ter differisce dal 31 dicembre 2024 al 31 dicembre 2027 il termine per l’adeguamento alla normativa antincendio di asili, scuole, università, nonché di edifici adibiti ad attività di formazione (IeFP, IFTS e ITS Academy);
  • il comma 4-quater stabilisce l’emanazione di un decreto interministeriale per la definizione delle misure gestionali di mitigazione del rischio, previste sino al completamento dei lavori di adeguamento, nonché le scadenze differenziate per il completamento dei lavori di adeguamento a fasi successive;
  • il comma 4-quinquies proroga al 31 dicembre 2025 l’adozione di un decreto interministeriale per la definizione delle modalità di valutazione congiunta dei rischi connessi agli edifici scolastici.

Articolo 3

Revisori e rendicontazione di sostenibilità

Il comma 14-bis, inserito in sede di conversione, introduce la proroga in materia di rendicontazione di sostenibilità.

In particolare, nelle more dell’adozione del decreto sul contenuto e modalità di presentazione della domanda di abilitazione, i revisori per rilasciare l’attestazione di conformità della rendicontazione di sostenibilità per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2024 devono aver maturato (alla data di entrata in vigore della legge di conversione) almeno 5 crediti formativi nelle materie caratterizzanti la rendicontazione e l’attestazione della sostenibilità.

Articolo 11

Energia

Il comma 1, con la modifica dell’articolo 27 del d.lgs. n. 199/2021 (sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili), proroga al 1° gennaio 2025 l’obbligo di incremento di energia venduta rinnovabile per le società che effettuano vendita di energia termica sotto forma di calore per il riscaldamento e il raffrescamento a soggetti terzi per quantità superiori a 500 TEP annui.

Rentri

Il comma 2-bis, introdotto in sede di conversione, reca disposizioni volte a differire di 60 giorni (al 14 aprile 2025) il termine per l’iscrizione al Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti (RENTRI), da parte di enti o imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di 50 dipendenti, nonché da parte di tutti gli altri soggetti diversi dai produttori iniziali, ivi inclusi i soggetti da questi delegati.

In particolare, il comma – ai fini dell’operatività del RENTRI – prevede che con decreto del Mase – da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione in commento – il termine per l’iscrizione al RENTRI del I gruppo (scaduto il 13 febbraio 2025 e previsto dall’art. 13, comma 1, lettera a), del Dm 4 Aprile 2023, n. 59) è aumentato da 60 a 120 giorni.

Pertanto, ad oggi, i soggetti obbligati che ancora non si sono iscritti al RENTRI rimangono esposti alle relative sanzioni di cui all’art. 258, commi 10 e 11, del Dlgs 152/2006. La proroga in questione riguarderebbe, indirettamente, anche il termine di adozione dei nuovi modelli di registro e formulario.

Biocarburanti

Il comma 2-ter, introdotto in sede di conversione, differisce dal 1 gennaio 2025 al 1 gennaio 2026 il termine oltre il quale non è più ammessa la contabilizzazione, ai fini del raggiungimento dell’obiettivo di consumo di energia da fonti rinnovabili, della quota di biocarburanti, bioliquidi e combustibili da biomassa prodotti a partire da fasci di frutti di olio di palma vuoti e acidi grassi derivanti dal trattamento dei frutti di palma da olio (PFAD), salvo che essi siano certificati come a basso rischio di cambiamento indiretto della destinazione d’uso dei terreni.

Biomasse

Il comma 2-sexies, introdotto in sede di conversione, proroga l’attuale disciplina in materia di attestazione dei criteri di sostenibilità della produzione di energia elettrica e calore da biomasse (escluso il biometano).

Cementifici

Il comma 2-septies, introdotto in sede di conversione, differisce di un anno, cioè fino al 31 dicembre 2025, l’efficacia della norma transitoria secondo cui, in deroga ai vigenti atti autorizzativi, in caso di impianti di produzione di cemento autorizzati allo svolgimento delle operazioni di recupero di rifiuti “R1” (utilizzazione dei rifiuti principalmente come combustibile o come altro mezzo per produrre energia) con limiti quantitativi orari, giornalieri o riferiti ad altro periodo inferiore all’anno, si considera vincolante soltanto il quantitativo massimo annuo di utilizzo, limitatamente ai quantitativi effettivamente avviati al
recupero energetico.

Articolo 13

Assicurazione imprese calamità

Il comma 1 proroga al 31 marzo 2025 l’obbligo, per le imprese con sede legale o stabile organizzazione in Italia, tenute all’iscrizione nel relativo Registro, di stipulare contratti assicurativi a copertura dei danni a terreni e fabbricati, impianti e macchinari, nonché attrezzature industriali e commerciali direttamente causati da calamità naturali quali sismi, alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni.

L’obbligo assicurativo, fissato in precedenza al 31 dicembre 2024 dalla legge 30 dicembre 2023, n. 213 (legge di bilancio 2024) è stato prorogato al 31 marzo 2025 per consentire agli organismi associativi una compiuta azione informativa e divulgativa e alle imprese una scelta ponderata e ragionata della migliore polizza anche in ragione dei diversi rischi di calamità indicati e definiti nella fonte secondaria di attuazione non ancora pubblicata.


Testo

LEGGE 21 febbraio 2025, n. 15 

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi.

TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 27 dicembre 2024, n. 202 

Testo del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202 (in Gazzetta Ufficiale – Serie generale – n. 302 del 27 dicembre 2024), coordinato con la legge di conversione 21 febbraio 2025, n. 15 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale, alla pag. 1), recante: «Disposizioni urgenti in materia di termini normativi.».

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