L’Agenzia delle Entrate, in risposta ad un’istanza di interpello, fornisce chiarimenti in merito al corretto trattamento IVA nella gestione collettiva dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (Raee).
Il quesito è stato posto da un Consorzio che si occupa della gestione, mediante raccolta, trasporto, recupero e smaltimento di Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche provenienti da nuclei domestici (c.d. “R.A.E.E. domestici”), secondo il sistema di gestione collettiva prevista dall’articolo 10 del decreto legislativo n. 49 del 2014. Il Consorzio inoltre svolge l’attività di gestione anche a favore di altri consorzi aventi funzioni analoghe oppure a favore di imprese terze, presso le quali sono presenti luoghi di raggruppamento dei R.A.E.E. (quali “punti di raccolta” o strutture di “stoccaggio”).
L’Agenzia, in considerazione delle norme del Testo Unico dell’Ambiente, TUA), come da ultimo modificato dal d.lgs. n. 116 del 3 settembre 2020, ritiene applicabile ai R.A.E.E. l’aliquota IVA del 10 per cento prevista dal n. 127-sexiesdecies della Tabella A, Parte III allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in quanto tali rifiuti sono ora espressamente considerati dal legislatore “rifiuti urbani” (cfr. lettera b-ter dell’articolo 183 TUA).
L’aliquota IVA del 10 per cento è applicabile anche alle prestazioni di gestione rese in qualità di “intermediario senza detenzione di rifiuti”, nonché alle prestazioni affidate a terzi.
Con riferimento infine alla qualificazione dei c.d. “premi di efficienza” (promozione di una raccolta dei rifiuti più efficiente), l’Agenzia chiarisce che queste somme siano delle erogazioni di denaro non soggette a IVA ai sensi dell’articolo 2 del Decreto IVA.
Agenzia delle Entrate – Risposta n. 91 del 1/03/2022
Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (R.A.E.E.) – Aliquota IVA applicabile