Il Mase, in risposta ad interpello, fornisce chiarimenti sulla disciplina normativa applicabile alla pratica agricola di abbruciamento dei residui vegetali.
Quesito
L’Associazione Nazionale per la Tutela dell’Ambiente (ANTA) chiede al Ministero alcuni chiarimenti circa la disciplina normativa applicabile alla pratica di abbruciamento dei residui vegetali, ed in particolare “di fornire un autorevole parere affinché venga chiarito se tale pratica agricola, effettuata al di fuori
dei periodi vietati (…) mediante processi o metodi millenari, sia da considerarsi lecita, quale ordinaria pratica applicata in agricoltura e nella selvicoltura”.
Risposta Mase
Il MASE, innanzitutto, richiama l’articolo 185, comma 1, lettera f), del D.L.vo 152/2006 che prevede l’esclusione dal campo di applicazione della Parte Quarta “Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati” dei materiali agricoli o forestali naturali non pericolosi, quali ad esempio gli sfalci e le potature effettuati nell’ambito delle buone pratiche colturali, qualora gli stessi vengano utilizzati in agricoltura, nella silvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa, anche in luogo diverso da quello di produzione ovvero con cessione a terzi, attraverso processi o metodi che non danneggiano l’ambiente né mettono in pericolo la salute umana.
Agli stessi materiali agricoli o forestali naturali non pericolosi è rivolta la disposizione contenuta all’articolo 182, comma 6-bis, de D.L.vo 152/2006 che consente le attività di raggruppamento e abbruciamento di detto materiale nel luogo di produzione in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro. L’articolo articolo 182, inoltre, riconosce tale attività come normale pratica agricola consentita per il reimpiego dei materiali come sostanze concimanti o ammendanti.
Tale pratica, dunque, non dovrebbe essere considerata attività di gestione dei rifiuti allorquando ricorrono tutte le condizioni previste dalla medesima disposizione, che riguardano in particolare:
- la tipologia di attività (raggruppamento e abbruciamento),
- la quantità di materiale (piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro),
- la tipologia di materiali (materiali vegetali di cui all’articolo 185, comma 1, lettera f) del decreto legislativo n. 152 del 2006),
- il luogo in cui l’attività descritta deve svolgersi (luogo di produzione di tali materiali vegetali),
- lo scopo della stessa attività (per il reimpiego dei materiali come sostanze concimanti o ammendanti).
Da ultimo, il Ministero richiama la giurisprudenza della Corte di Cassazione che più volte ha affermato che le attività di raggruppamento e abbruciamento dei materiali vegetali di cui all’articolo 185, comma 1, lettera f) del decreto legislativo n. 152 del 2006, effettuate al di fuori delle modalità e condizioni previste dal più volte citato articolo 182, comma 6-bis, sono configurabili come illecita gestione di rifiuti e pertanto soggette alle sanzioni previste all’articolo 256 del D.lgs. 152/2006.
Mase, risposta ad interpello 28 gennaio 2025
Indicazioni in merito a interpello ex art. 3-septies del D. Lgs 152/2006 concernente il quadro normativo di riferimento relativamente alla prativa dell’abbruciamento applicata in agricoltura e nella selvicoltura.