Albo Gestori Ambientali, approvate quattro delibere

L’Albo Gestori ambientali ha approvato quattro delibere del 19/12/2024 rispettivamente sui sistemi di geolocalizzazione, abrogazione della categoria 3-bis, iscrizione categorie 4 e 5 e iscrizione semplificata.

Delibera 3/2024 – geolocalizzazione

Deliberazione n. 3 del 19 dicembre 2024 “Integrazione dei requisiti di idoneità tecnica per l’iscrizione all’Albo nella categoria 5 relativa ai sistemi di geolocalizzazione sugli autoveicoli per il trasporto dei rifiuti speciali pericolosi ai sensi dell’articolo 17 del decreto 4 aprile 2023 n. 59”.

La delibera aggiorna i requisiti minimi di idoneità tecnica per lo svolgimento delle attività di cui alla categoria 5 sulla base delle nuove disposizioni normative introdotte dal decreto 4 aprile 2023 n. 59 e adegua la modulistica per la richiesta di iscrizione, nonché definisce le tempistiche per le nuove iscrizioni e per l’adeguamento delle iscrizioni già in essere.

In particolare, i soggetti obbligati all’iscrizione al RENTRI che trasportano i rifiuti speciali pericolosi, iscritti nella categoria 5 dell’Albo, devono garantire sugli autoveicoli la presenza di sistemi di geolocalizzazione basati sulle tecnologie disponibili sul mercato.

Tale requisito è attestato mediante dichiarazione sostituiva di atto di notorietà resa dal legale rappresentante secondo il modello riportato in allegato “A”. Per le imprese già iscritte, l’invio della dichiarazione sostitutiva deve avvenire per via telematica tramite AGEST a partire dal 1° luglio 2025 ed entro il termine ultimo del 31 dicembre 2025.

Delibera 4/2024 – abrogazione cat. 3-bis

Deliberazione n. 4 del 19 dicembre 2024 “Abrogazione della categoria 3-bis dell’Albo nazionale gestori ambientali”.

La delibera adegua la normativa dell’Albo nazionale gestori ambientali alle intervenute modifiche normative che prevedono che le operazioni di deposito preliminare alla raccolta e di trasporto dei RAEE effettuate dal distributore e dal soggetto da esso incaricato non sono subordinate all’iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali. In particolare sono abrogate le delibere n. 1 del 19 maggio 2010 e n. 2 del 6 febbraio 2019.

Delibera 5/2024 – iscrizione cat. 4 e 5

Deliberazione n. 5 del 19 dicembre 2024 “Criteri per l’applicazione dell’articolo 8, comma 2, del decreto 3 giugno 2014, n. 120, del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti (sostituzione della deliberazione n. 2
del 16 settembre 2015)”
.

La delibera adegua la normativa dell’Albo nazionale gestori ambientali sui criteri relativi alle iscrizioni nelle categorie 4 e 5 che consentono l’esercizio delle attività di cui alle categorie 2-bis se lo svolgimento di queste ultime attività non comporta variazioni della categoria, della classe e della tipologia dei rifiuti per le quali l’impresa è iscritta.

Delibera 6/2024 – procedura semplificata

Deliberazione n. 6 del 19 dicembre 2024 “Modulistica per la comunicazione dell’iscrizione e rinnovo dell’iscrizione all’Albo, con procedura semplificata di cui all’articolo 16 del decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti 3 giugno 2014, n. 120 (sostituzione della deliberazione n. 3 del 22 febbraio 2017)”.

La delibera adegua la normativa dell’Albo nazionale gestori ambientali ed approva il modello di comunicazione per l’iscrizione e per il rinnovo dell’iscrizione all’Albo, con procedura semplificata, in particolare dei soggetti di cui all’articolo 16, comma 1 del decreto 3 giugno 2014, n. 120:

  • lettera a) – aziende speciali, consorzi di comuni e società di gestione dei servizi pubblici per i servizi di gestione dei rifiuti urbani prodotti nei medesimi comuni;
  • lettera b) – imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, nonché i produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedenti trenta chilogrammi o trenta litri al giorno.

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