Pubblicata nella GU del 16/12/2024 la Legge 13 dicembre 2024, n. 191 di conversione del dl n. 153/2024 (dl ambiente) recante “Disposizioni urgenti per la tutela ambientale del Paese, la razionalizzazione dei procedimenti di valutazione e autorizzazione ambientale, la promozione dell’economia circolare, l’attuazione di interventi in materia di bonifiche di siti contaminati e dissesto idrogeologico”.
Il dl 152/2024, così come convertito dalla Legge n. 191/2024, in vigore dal 17 dicembre 2024, modifica tra l’altro i procedimenti di valutazione ambientale e di bonifica dei siti inquinati, nonché dispone in materia di economia circolare, tra cui sul responsabile tecnico rifiuti e verde pubblico e privato.
Tra le disposizioni, si segnalano:
Procedimenti di valutazione ambientale
L’articolo 1 apporta una serie di modifiche alla normativa in materia di valutazione ambientale di cui alla Parte Seconda del d.lgs. 152/2006 (c.d. Codice dell’ambiente), tra cui:
- precisato che il rilascio dell’AIA (autorizzazione integrata ambientale) spetta al competente direttore generale del Ministero dell’ambiente e della sicurezza
energetica; - modificata la disciplina dello screening di VIA e soppresso il riferimento all’adeguatezza: in particolare, l’autorità competente non è più tenuta a verificare l’adeguatezza della documentazione, ma deve limitarsi a verificare solamente la completezza della stessa;
- riscritte le disposizioni che disciplinano la richiesta di chiarimenti e integrazioni da parte dell’autorità competente finalizzati alla non sottoposizione del progetto al procedimento di VIA;
- precisati i termini – nelle varie ipotesi procedimentali – entro cui deve essere adottato il provvedimento di screening. Il nuovo testo prevede che il termine per l’adozione del provvedimento di screening è di 60 giorni (in precedenza 45 giorni), decorrenti dalla comunicazione dell’avvenuta pubblicazione sul sito internet della documentazione; nel caso in cui siano stati richiesti chiarimenti e integrazioni (quindi nel caso disciplinato dal nuovo testo del comma 6), è di 45 giorni dal ricevimento degli stessi.
Economia circolare
L’articolo 4 reca alcune disposizioni urgenti in materia di economia circolare, tra cui:
- rafforzamento dell’Albo dei Gestori ambientali, con una più ampia rappresentanza delle categorie interessate (da 19 a 21 membri) e una semplificazione nell’individuazione del Responsabile Tecnico Gestione Rifiuti delle piccole imprese, che consenta di trovare la figura professionale senza aggravi economici per le aziende.
In particolare il nuovo comma 16-bis dell’art. 212 dispone che il legale rappresentante dell’impresa possa assumere il ruolo di responsabile tecnico per tutte le categorie di iscrizione all’Albo gestori ambientali senza necessità di verifica di idoneità iniziale e di aggiornamento e solo per l’impresa medesima, a condizione che abbia ricoperto il ruolo di legale rappresentante presso la stessa per almeno tre anni consecutivi; - semplificazione per le aziende riguardo gli sfalci, che da rifiuti speciali non pericolosi vengono classificati come rifiuti urbani, che potranno quindi essere conferiti nei centri di raccolta comunali.
In particolare, all’allegato L-quinquies, recante l’elenco delle attività che producono rifiuti assimilati ai domestici, viene inserito il numero: «20-bis. Attività di cura e manutenzione del paesaggio e del verde pubblico e privato».
Legge 13 dicembre 2024, n. 191
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 ottobre 2024, n. 153, recante disposizioni urgenti per la tutela ambientale del Paese, la razionalizzazione dei procedimenti di valutazione e autorizzazione ambientale, la promozione dell’economia circolare, l’attuazione di interventi in materia di bonifiche di siti contaminati e dissesto idrogeologico.
Testo coordinato del Decreto Legge 17 ottobre 2024, n. 153
Testo del decreto-legge 17 ottobre 2024, n. 153 (in Gazzetta Ufficiale – Serie generale – n. 244 del 17 ottobre 2024), coordinato con la legge di conversione 13 dicembre 2024, n. 191 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale, alla pag. 1), recante: «Disposizioni urgenti per la tutela ambientale del Paese, la razionalizzazione dei procedimenti di valutazione e autorizzazione ambientale, la promozione dell’economia circolare, l’attuazione di interventi in materia di bonifiche di siti contaminati e dissesto idrogeologico.».