Mase, Inquinamento diffuso e onere reale siti contaminati

Il Mase, in risposta ad interpello, fornisce chiarimenti in materia di inquinamento diffuso e in ordine all’istituto dell’onere reale e privilegio speciale in presenza della sola contaminazione delle acque sotterranee.

Quesito

La regione Toscana chiede al Ministero:

  1. “di chiarire dunque quale sia l’Amm.ne Pubblica obbligata ad intervenire, laddove siano necessari interventi di risanamento dell’inquinamento diffuso non riconducibili ad uno specifico sito. Si chiede, altresì, su quale Amm.ne Pubblica debbano ricadere gli oneri della bonifica in caso di impossibilità di individuazione del soggetto responsabile dell’inquinamento”;
  2. “di chiarire se, nel caso di un sito contaminato per la sola falda sotterranea e oggetto di un intervento di bonifica, l’applicazione dell’art. 253 del TUA sia legittimo considerando la sola area sorgente della contaminazione, così come individuata a seguito del modello concettuale previsto dal piano di caratterizzazione, tenendo dunque in considerazione le particelle e subalterni, o porzioni di questi, su cui insistono/insistevano gli oggetti da cui si è originata la contaminazione”.

Risposta Mase

Il Ministero, dopo avere richiamato la normativa di settore, chiarisce:

  1. in ordine al primo quesito, non potendosi imputare gli interventi di bonifica ad un soggetto responsabile, mancando la possibilità di accertare un nesso causale tra l’attività di uno o più soggetti e l’inquinamento rilevato, i medesimi interventi si configurano sin dall’origine come interventi pubblici con oneri a carico della Pubblica amministrazione. In particolare, il Mase ritiene che gli interventi di bonifica e ripristino ambientale per le aree caratterizzate da inquinamento diffuso ed i relativi oneri siano di competenza della Regione nell’ambito dei piani di cui all’art. 239, comma 3, D.lgs. n. 152 del 2006;
  2. in ordine al secondo quesito, il Ministero innanzitutto chiarisce che “l’onere reale, correlato al diritto di proprietà, deve ritenersi esteso, sempre nei limiti di valore di mercato dell’area, anche con riferimento al sottosuolo e alle acque di falda che nello stesso sono contenute“.
    Conseguentemente, ai fini della delimitazione delle aree su cui iscrivere l’onere reale nei registri immobiliari nel caso di contaminazione delle sole acque sotterranee, Il Ministero ritiene che possano essere considerati i seguenti elementi:
    • risultati dell’analisi di rischio,
    • il progetto di bonifica,
    • l’obiettivo dell’onere reale.

Mase, Risposta prot. n. 181754 del 07-10-2024

Regione Toscana – Interpello su “inquinamento diffuso” e “oneri reali e privilegi speciali”, come definiti al titolo v del d.lgs. 152/2006 (tua).

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