Consiglio di Stato, ordine smaltimento rifiuti al proprietario

Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 7236 /2024, si è pronunciato in merito a ordini di smaltimento dei rifiuti indiscriminatamente rivolti al proprietario di un fondo in ragione della sua mera qualità.

Sono illegittimi gli ordini di smaltimento dei rifiuti indiscriminatamente rivolti al proprietario di un fondo in ragione della sua mera qualità e in mancanza di adeguata dimostrazione da parte dell’Amministrazione procedente, sulla base di un’istruttoria completa e di un’esauriente motivazione, dell’imputabilità soggettiva della condotta.

In tale quadro normativo, tutto incentrato sulla tipicità dell’illecito ambientale, non vi è spazio per una responsabilità oggettiva, nel senso che per essere ritenuti responsabili della violazione dalla quale è scaturita la situazione di inquinamento, occorre quantomeno la colpa; tale regola di imputabilità a titolo di dolo o colpa non ammette eccezioni, anche in relazione ad una eventuale responsabilità solidale del proprietario dell’area ove si è verificato l’abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo.

In virtù dell’art. 192 del d.lgs. n. 152/2006, l’obbligo di rimozione dei rifiuti grava in via principale sull’autore dell’illecito, in solido, sul proprietario del terreno e sui titolari di diritti reali o personali di godimento dell’area, qualora a costoro sia imputabile una condotta dolosa o colposa, da accertarsi previo contraddittorio, secondo il principio di matrice eurounitaria in materia ambientale per cui “chi inquina paga”.

Nel caso di specie, non sono stati individuati in sede istruttoria o nella motivazione del provvedimento impugnato elementi che consentano di ritenere sussistente una responsabilità a titolo di dolo o di colpa; gli operatori economici che si sono succeduti nella gestione del sito hanno operato sulla base di titoli abilitativi rilasciati dalla Provincia di Ancona.

Non appare quindi esigibile un controllo diretto sulla natura dell’attività svolta nel sito o sulla legittimità dei titoli abilitativi in forza dei quali detta attività è stata svolta.


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