FGAS, requisiti minimi certificati persone fisiche e giuridiche

Pubblicato nella GUUE del 9.9.2024 il Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2215 sui requisiti minimi per il rilascio di certificati alle persone fisiche e giuridiche per lo svolgimento di determinate attività riguardanti i gas fluorurati a effetto serra o pertinenti alternative ad essi, compresi i refrigeranti naturali.

Sintesi

Il regolamento, in particolare, aggiorna i requisiti minimi per la certificazione delle persone fisiche e giuridiche (previsti dal regolamento (UE) 2015/2067, ora abrogato, di attuazione del regolamento (UE) n. 517/2014) in relazione all’ambito di attività, alle apparecchiature contemplate, nonché alle competenze e conoscenze da coprire e specifica le norme per la certificazione e le condizioni per il riconoscimento reciproco dei certificati.

L’aggiornamento è dovuto in quanto gli obblighi di certificazione previsti dal regolamento (UE) 2024/573, che ha abrogato il precedente regolamento (UE) n. 517/2014, riguardano un elenco ampliato di sostanze contenute nelle pertinenti apparecchiature, che comprende alternative ai gas fluorurati a effetto serra.

Oggetto

Il regolamento UE) 2024/2215, quindi, stabilisce i requisiti minimi per la certificazione delle persone fisiche e giuridiche, che svolgono le attività di cui all’articolo 2 (vedi sotto), in relazione alle seguenti apparecchiature:

  • a) apparecchiature fisse di refrigerazione,
  • b) apparecchiature fisse di condizionamento d’aria e pompe di calore,
  • c) apparecchiature fisse con cicli Rankine a fluido organico,
  • d) unità di refrigerazione di autocarri frigorifero e rimorchi frigorifero,
  • e) unità di refrigerazione di veicoli leggeri frigorifero, container intermodali e vagoni ferroviari.

Ambito di applicazione

Le attività per le persone fisiche, sono:

  • a) controlli delle perdite delle apparecchiature;
  • b) installazione delle apparecchiature contenenti i gas fluorurati a effetto serra o le sostanze alternative ammoniaca (NH3), anidride carbonica (CO2) o idrocarburi;
  • c) riparazione, manutenzione o assistenza e smantellamento delle apparecchiature contenenti i gas fluorurati a effetto serra o le sostanze alternative ammoniaca (NH3), anidride carbonica (CO2) o idrocarburi;
  • d) recupero dei gas fluorurati a effetto serra dai circuiti di raffrescamento delle apparecchiature fisse di refrigerazione e di condizionamento d’aria, delle pompe di calore e delle unità di refrigerazione di autocarri frigorifero e rimorchi refrigerati.

In relazione alle persone giuridiche, il regolamento si applica per chi svolge attività di installazione, riparazione, manutenzione, assistenza o smantellamento delle apparecchiature contenenti i gas fluorurati a effetto serra e le sostanze alternative ammoniaca (NH3), anidride carbonica (CO2) o idrocarburi.

Il regolamento, in vigore dal 29 settembre 2024, detta disposizioni anche sui certificati esistenti, corsi di aggiornamento o processi di valutazione (art. 10).


Testo

Regolamento Unione Europea 6 settembre 2024, n. 2215

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2215 della Commissione, del 6 settembre 2024, che stabilisce, a norma del regolamento (UE) 2024/573 del Parlamento europeo e del Consiglio, i requisiti minimi per il rilascio di certificati alle persone fisiche e giuridiche e le condizioni per il riconoscimento reciproco di tali certificati, per quanto riguarda le apparecchiature fisse di refrigerazione e di condizionamento d’aria e le pompe di calore, i cicli Rankine a fluido organico e le unità di refrigerazione di autocarri frigorifero, rimorchi frigorifero, veicoli leggeri frigorifero, container intermodali e vagoni ferroviari contenenti gas fluorurati a effetto serra o loro alternative, e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2067 della Commissione

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