AEE, esenzioni cadmio e piombo PVC recuperato

Il Dm 20 giugno 2024 modifica l’allegato III del d.lgs. n. 27/2014 sulla restrizione di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (ROHS II), per quanto riguarda il cadmio e il piombo nel cloruro di polivinile recuperato utilizzati per finestre e porte elettriche ed elettroniche.

Il decreto, in attuazione della direttiva delegata (UE) 2024/232 (Rosh II), in particolare prevede l’esenzione dalla restrizione del cadmio e del piombo nei profili in plastica contenenti miscele prodotte a partire da rifiuti di cloruro di polivinileutilizzati per finestre e porte elettriche ed elettroniche, la cui concentrazione nel materiale in PVC rigido recuperato non supera lo 0,1% in peso per il cadmio e l’1,5% in peso per il piombo.

Il punto 46 sulla deroga è stato integrato nell’allegato III del Dlgs 27/2014: i fornitori di articoli in PVC contenenti PVC rigido recuperato con una concentrazione di piombo pari o superiore allo 0,1 % in peso del materiale in PVC devono provvedere, prima di immettere tali articoli sul mercato, affinché essi rechino in modo visibile, leggibile e indelebile la marcatura: “Contiene ≥ 0,1 % di piombo”. La marcatura deve essere apposta sull’imballaggio dell’articolo se non è possibile apporla sull’articolo per le caratteristiche di quest’ultimo.

I suddetti fornitori, inoltre, devono presentare all’autorità di vigilanza, su loro richiesta, prove documentali a sostegno delle dichiarazioni attestanti che il PVC presente in tali articoli è stato oggetto di recupero.

L’esenzione si applica dal 1° agosto 2024 e scade il 28 maggio 2028.


Decreto Ministeriale 20 giugno 2024 

Attuazione della direttiva delegata (UE) 2024/232 della Commissione, del 25 ottobre 2023, mediante modifica dell’allegato III del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27, sulla restrizione di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (ROHS II).

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