Mase, chiarimenti su efficacia temporale screening

Il Mase, in risposta ad interpello, fornisce chiarimenti sull’efficacia temporale della verifica di assoggettabilità a Via (screening), non fissata dal Dlgs n. 152/2006, chiarendo che le Regioni la possono prevedere.

Quesito

La regione Sicilia chiede chiarimenti sul diverso regime della verifica di assoggettabilità a Via (cosiddetto screening) che non prevede una durata minima rispetto al provvedimento di Via (Valutazione impatto ambientale) per il quale, invece, è prevista una durata minima di cinque anni (articolo 25, comma 5, del Dlgs 152/2006).

Pertanto, la regione chiede se sia corretto che l’autorità competente assegni anche ai provvedimenti di verifica di assoggettabilità a Via una validità minima di cinque anni, in analogia al provvedimento di VIA, e la loro possibile proroga.

Considerazioni Mase

Il Mase osserva come il legislatore consideri il procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA ed il procedimento di VIA come due procedimenti autonomi, destinati a concludersi con due distinti provvedimenti, e ciò non solo nella disciplina oggi vigente, ma sin dalle prime formulazioni delle relative discipline.

Tale autonomia la si rinviene anche nella disciplina dell’efficacia intertemporale delle disposizioni in tema di efficacia quinquennale del provvedimento di VIA: in applicazione del criterio generale che impone nell’interpretazione della norma di non attribuire alla medesima un significato diverso rispetto a quello proprio delle parole e dall’intenzione del legislatore, Il Ministero rileva che il provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA non abbia un limite di efficacia temporale.

Tuttavia, sia la verifica di assoggettabilità a VIA (art. 19 D.lgs. 152/2006) che la Valutazione di impatto Ambientale (art 25 D.lgs. 152/2006) condividono il genus di appartenenza alla materia della “tutela ambientale” e dunque di necessità, anche in attuazione degli obblighi comunitari, di assicurare un livello di protezione uniforme che si impone sull’intero territorio nazionale.

Ne consegue che l’esclusione di un progetto dalla sottoposizione a VIA permane a condizione che non siano apportate modifiche sostanziali, ossia modifiche che abbiano determinato una variazione tale da incidere in maniera significativa e negativa sull’ambiente o sulla salute umana (art. 5, primo comma, lett. l-bis), del D.lgs. n. 152/2006).

Tale principio si applica non solo nel caso di modifica dell’opera, ma anche nel caso di variazioni dello stato dell’ambiente interessato dal progetto rispetto alla situazione cristallizzata al momento della valutazione dell’esclusione della stessa dalla procedura di VIA. Ciò anche in applicazione del principio europeo di massima precauzione – “principio generale del diritto comunitario” – riconosciuto al fine di prevenire rischi potenziali per la sanità pubblica, la sicurezza e l’ambiente, facendo prevalere le esigenze connesse alla protezione di tali interessi sugli interessi economici.

Risposta Mase

Con riferimento al quesito posto, il Mase rammenta che in materia di VIA le Regioni hanno la possibilità di adottare forme di tutela giuridica dell’ambiente più restrittive, nei limiti della non arbitrarietà delle scelte regolatorie.

Il Codice dell’Ambiente all’art. 7 bis, comma 8, prevede infatti uno spazio di intervento alle regioni e province autonome: “gli enti regionali possono disciplinare, con proprie leggi o regolamenti l’organizzazione e le modalità di esercizio delle funzioni amministrative ad esse attribuite in materia di VIA”.

Ne consegue che gli Enti territoriali possono prevedere una durata temporale definita per la validità della verifica di assoggettabilità a VIA, con possibilità di proroga della medesima.


Testo

Mase, risposta prot. 136902 del 23.07.2024

Interpello ex art 3-septies del D. lgs. 152/2006 – Quesito concernente i provvedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA.

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