Pubblicata sulla GU n. 163 del 13-7-2024 la Legge 12 luglio 2024, n. 101 di conversione del Dl n. 63/2024 (cd dl agricoltura), che dispone anche in materia ambientale, tra cui fotovoltaico in aree agricole.
Sintesi
La legge 101/2024, in vigore il 14 luglio 2024, converte il dl 63/2024 (in vigore il 16 maggio 2024), dispone anche in materia ambientale, tra cui fotovoltaico in aree agricole, rapporto di sicurezza per stabilimenti RiR (Seveso III), contrasto alla crisi idrica.
Impianti fotovoltaici su aree agricole
L’articolo 5, comma 1, modificato in sede di conversione, inserisce il comma 1-bis all’articolo 20 del decreto legislativo n. 199 del 2021 (Attuazione della direttiva UE 2018 del 2001 sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili).
Il nuovo testo prevede che l’installazione degli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra, in zone classificate agricole dai piani urbanistici vigenti, sia consentita esclusivamente nelle seguenti aree:
- siti ove sono già installati impianti della stessa fonte, limitatamente agli interventi per modifica, rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione degli impianti già installati, a condizione che non comportino incremento dell’area occupata;
- cave e miniere cessate, incluse le cave già oggetto di ripristino ambientale e quelle con piano di coltivazione terminato ancora non ripristinate, nonché le discariche o i lotti di discarica chiusi ovvero ripristinati;
- siti e impianti nelle disponibilità delle società del gruppo FS e dei gestori di infrastrutture ferroviarie nonché delle società concessionarie autostradali);
- siti e impianti nella disponibilità delle società di gestione aeroportuale all’interno dei sedimi aeroportuali;
- aree interne agli impianti industriali e agli stabilimenti, nonché aree classificate agricole distanti non più di 500 metri dal medesimo impianto o stabilimento;
- aree adiacenti alla rete autostradale entro una distanza non superiore a 300 metri.
La disposizione di cui sopra non si applica nel caso di progetti che prevedano impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra finalizzati alla costituzione di una comunità energetica rinnovabile, nonché in caso di progetti attuativi delle altre misure di investimento del PNRR ovvero di progetti necessari per il conseguimento degli obiettivi del medesimo piano.
Inoltre, non si applica ai progetti per i quali, alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, sia stata avviata almeno una delle procedure amministrative, comprese quelle di valutazione ambientale, necessarie all’ottenimento dei titoli per la costruzione e l’esercizio degli impianti e delle relative opere connesse ovvero sia stato rilasciato almeno uno dei titoli medesimi (comma 2).
Da ultimo, con disposizioni introdotte in sede di conversione, si prevede che la durata dei contratti, anche preliminari, di concessione del diritto di superficie su terreni ricadenti nelle aree adibite all’installazione della potenza eolica e fotovoltaica indicata nel Piano energia e clima (PNIEC), per l’installazione ed esercizio di impianti da fonti rinnovabili, non possa essere inferiore a sei anni, decorsi i quali i contratti sono rinnovati per un periodo di ulteriori sei anni. La presente disposizione si applica anche ai contratti non ancora scaduti, fatta salva la facoltà di recesso (comma 2-bis).
Seveso III
L’articolo 14, confermato in sede di conversione, modifica la disciplina Seveso III (Dlgs 105/2015) sugli stabilimenti a rischio di incidente rilevante in relazione alla procedura da seguire per la valutazione del rapporto di sicurezza, ex art. 17 dlgs 105/2015, per le imprese di interesse strategico nazionale.
La norma stabilisce che qualora le misure adottate dal gestore per la prevenzione e la limitazione delle conseguenze degli incidenti rilevanti dovessero risultare nettamente insufficienti sarà disposta la limitazione o il divieto di esercizio.
A tal riguardo, il Rapporto di sicurezza è disciplinato nell’art.16 del D.lgs. 105/2015: chiunque intenda realizzare un nuovo stabilimento di soglia superiore, deve richiedere il nulla osta di fattibilità (di cui all’articolo 17, comma 2). A tal fine, deve presentare al CTR un rapporto preliminare di sicurezza redatto secondo i criteri di cui all’allegato C del Decreto 105. Poi, prima di dare inizio all’attività, deve presentare al CTR il rapporto di sicurezza nella versione definitiva.
Altre misure
L’articolo 5-bis, inserito in sede di conversione, contiene misure finalizzate garantire la continuità produttiva agli impianti di biogas e biometano alimentati con biomasse agricole.
L’articolo 11 (Ulteriori misure urgenti per il contrasto della scarsità idrica, per il potenziamento e l’adeguamento delle infrastrutture idriche), modificato in sede di conversione, modifica il Dl 39/23 disponendo che le autorità di bacino distrettuali individuino e trasmettano al Commissario straordinario, per il territorio di competenza, le misure più urgenti per il contrasto della crisi idrica, nonché per il potenziamento e l’adeguamento delle infrastrutture idriche, affinché il Commissario straordinario le trasmetta alla Cabina di regia per l’approvazione.
Testo
LEGGE 12 luglio 2024, n. 101
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, recante disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale.
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 15 maggio 2024, n. 63
Testo del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63 (in Gazzetta Ufficiale – Serie generale – n. 112 del 15 maggio 2024), coordinato con la legge di conversione 12 luglio 2024, n. 101 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 1), recante: «Disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura, nonche’ per le imprese di interesse strategico nazionale.».