Consiglio di Stato, abbandono rifiuti e responsabilità del proprietario

Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 2746/2024, si è pronunciato sulla fattispecie di abbandono rifiuti e responsabilità del proprietario.

Incombono sul proprietario quanto meno gli obblighi di vigilanza e di controllo sul proprio bene affinché non si determini, anche ad opera dei possessori o detentori del bene a qualsiasi titolo, una situazione di inquinamento da rifiuti dannosa per l’interesse pubblico alla tutela della salute e dell’ambiente.

Infatti, anche in recepimento dei principi di diritto elaborati dal diritto europeo in materia ambientale e di gestione dei rifiuti, il proprietario che volontariamente tiene una condotta incompatibile con i doveri di vigilanza, controllo e verifica dello stato in cui versano i propri beni, non può esimersi da responsabilità.

In altre parole, il requisito della colpa postulato dall’art. 192, del d.lgs. n. 152/2006, consiste oltre che nella commissione di condotte positivamente orientate all’abbandono dei rifiuti, anche nell’omissione di quei doverosi controlli che – soli – potrebbero distogliere o impedire terzi soggetti dal compiere le condotte sanzionate dalla norma, tra cui quelle di deposito incontrollato e di abbandono per le quali è causa.

Irrilevante è il procedimento di sfratto attivato dall’appellante nei confronti della conduttrice, in quanto ha una finalità diversa rispetto a quella di esimente della proprietà dal dovere di controllo e di vigilanza sul bene e ad esso non può essere conferito alcun rilievo nell’escludere un comportamento quanto meno colposo dell’appellante.

Pertanto, l’appellante si è sottratta agli obblighi di vigilanza e custodia del bene di proprietà; ciò nondimeno avrà diritto di rivalersi nei confronti del responsabile dell’inquinamento per le spese sostenute.


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