La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 14720/2024, si è pronunciata sul trasporto occasionale di rifiuti non pericolosi propri.
Anche l’occasionale attività di trasporto di rifiuti non pericolosi prodotti nell’esercizio della propria attività d’impresa richiede l’iscrizione nell’Albo nazionale gestori ambientali, sia pur nell’apposita sezione di cui all’art. 212, comma 8, d.lgs. 152/2006 e secondo la procedura semplificata ivi descritta, che presuppone una comunicazione.
L’inadempimento di tali obblighi di comunicazione e iscrizione integra la contravvenzione di cui all’art. 256, comma 1, lett. a), d.lgs. 152/2006.