Il Consiglio di Stato, con la Sentenza n. 2648/2024, si è pronunciato in merito alla variazione di un progetto e nuovo screening.
L’assoggettamento di un progetto – per il quale sia già stata esclusa in precedenza la necessità di sottoposizione a VIA – ad un nuovo screening deve essere effettuato solo quando le variazioni apportate siano state così rilevanti da incidere negativamente sull’ambiente e sulla salute umana, aumentando l’impatto dell’intervento, visto nel suo complesso.
Nel caso di specie, il ricorrente chiedeva l’illegittimità delle autorizzazioni rilasciate per l’asserita necessità di previa sottoposizione del progetto, come modificato nel corso dell’istruttoria, ad una nuova verifica di assoggettabilità a VIA.
Diversamente, secondo il Consiglio di Stato (che ha ritenuto infondata la doglianza) le modifiche apportate al progetto erano riconducibili piuttosto all’esigenza di ridurre le operazioni da espletare, anche per superare alcune delle criticità segnalate nel corso della conferenza di servizi, o di potenziare alcuni specifici componenti dell’impianto senza incidere sulla capacità massima di trattamento.