ROHS II, attuazione direttive Ue

Con Decreto del 28 dicembre 2021, in attuazione delle direttive delegate (UE) 2021/1978, (UE) 2021/1979, (UE) 2021/1980, si è provveduto a modificare l’allegato IV al decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27 (attuazione della direttiva Rohs II).

Il decreto del MiTE modifica il D.lgs. 4 marzo 2014, n. 27 (sulla restrizione dell’uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche), in particolare l’Allegato IV recante Applicazioni che beneficiano di un’esenzione dalla restrizione di cui all’articolo 4, comma 1, specifica per i dispositivi medici e gli strumenti di monitoraggio e controllo.

Per effetto della modifica, all’allegato IV al decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27, sono stati aggiunti i punti:

  • 46 e 47, relativi allo ftalato di bis (2-etilesil) (Dehp);
  • 48, relativo al Bis (2-etilesil) ftalato (Dehp), al butil benzil ftalato (Bbp), al dibutil ftalato (Dbp) e al diisobutil ftalato (Dibp).

Decreto Ministeriale 28 dicembre 2021
Attuazione delle direttive delegate della Commissione europea (UE) 2021/1978, (UE) 2021/1979 e (UE) 2021/1980, dell’11 agosto 2021, di modifica dell’allegato IV del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27, sulla restrizione di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (ROHS II).

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