Il Consiglio dell’UE e il Parlamento Europeo il 20 febbraio 2024 hanno raggiunto un accordo politico provvisorio su un regolamento volto a istituire il primo quadro di certificazione dell’UE per gli assorbimenti di carbonio e l’azione per il clima.
Accordo sul Regolamento
Il Consiglio e del Parlamento europeo hanno raggiunto un accordo politico provvisorio su un regolamento (in seguito alla proposta della Commissione Ue) volto a istituire il primo quadro di certificazione dell’UE per lo stoccaggio permanente del carbonio, il sequestro del carbonio nei suoli agricoli e lo stoccaggio del carbonio nei prodotti.
Il quadro volontario è inteso ad agevolare e accelerare la realizzazione nell’UE di attività di assorbimento di alta qualità del carbonio e di riduzione delle emissioni nel suolo.
Una volta entrato in vigore, il regolamento costituirà il primo passo verso l’introduzione, nella legislazione dell’UE, di un quadro globale per l’assorbimento del carbonio e per la riduzione delle emissioni nel suolo e contribuirà all’ambizioso obiettivo dell’UE di conseguire la neutralità climatica entro il 2050, come stabilito nella normativa europea sul clima.
L’accordo raggiunto il 20.02.2024 è provvisorio in attesa dell’adozione formale da parte di entrambe le istituzioni.
Ambito di applicazione
Il regolamento includerà una definizione aperta di assorbimenti di carbonio che è in linea con il Gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico (IPCC) delle Nazioni Unite e comprende solo gli assorbimenti di carbonio atmosferico o biogenico.
Contemplerà le seguenti attività di assorbimento del carbonio e di riduzione delle emissioni e opererà una distinzione tra quattro tipi di unità corrispondenti:
- assorbimento permanente del carbonio (stoccaggio di carbonio atmosferico o biogenico per diversi secoli)
- stoccaggio temporaneo del carbonio in prodotti di lunga durata (come i prodotti da costruzione a base di legno), della durata di almeno 35 anni e che possa essere monitorato in loco durante l’intero periodo di monitoraggio
- stoccaggio temporaneo del carbonio grazie al sequestro del carbonio nei suoli agricoli (ad esempio ripristino delle foreste e dei suoli, gestione delle zone umide, praterie sottomarine)
- riduzione delle emissioni nel suolo (grazie al sequestro del carbonio nei suoli agricoli), che comprende riduzioni del carbonio e del protossido d’azoto derivanti dalla gestione del suolo e attività che nel complesso devono ridurre le emissioni di carbonio dei suoli o aumentare gli assorbimenti del carbonio proveniente da materiali biologici (esempi di attività sono la gestione delle zone umide, l’assenza di pratiche di lavorazione e di copertura delle colture, la riduzione dell’uso di concime in combinazione con pratiche di gestione del suolo, ecc.)
Esclusioni
Le attività che non comportano assorbimenti di carbonio o riduzioni delle emissioni nel suolo, come le attività finalizzate a evitare la deforestazione o i progetti in materia di energie rinnovabili, non sono incluse nell’ambito di applicazione del regolamento.
I colegislatori hanno inoltre convenuto di escludere il recupero assistito di idrocarburi dalle attività di assorbimento permanente del carbonio.
Criteri e procedura certificazione
L’accordo provvisorio mantiene l’obbligo previsto dalla proposta della Commissione secondo cui le attività di assorbimento del carbonio devono soddisfare quattro criteri generali per essere certificate:
- quantificazione,
- addizionalità,
- stoccaggio a lungo termine e
- sostenibilità.
Sulla base di tali criteri, la Commissione, coadiuvata da un gruppo di esperti, svilupperà metodologie di certificazione specifiche per diversi tipi di attività di assorbimento del carbonio, al fine di garantire un’attuazione corretta, armonizzata ed efficiente in termini di costi dei criteri di assorbimento del carbonio.
I colegislatori hanno convenuto di mantenere gli elementi chiave del processo di certificazione e la natura volontaria della certificazione, ma hanno fornito ulteriori chiarimenti sul funzionamento del processo di certificazione.
Per quanto riguarda la sostenibilità del sequestro del carbonio nei suoli agricoli, i colegislatori hanno aggiunto indicazioni sul modo in cui gli obiettivi di sostenibilità devono essere intesi e hanno aggiunto che un’attività di sequestro del carbonio nei suoli agricoli deve sempre generare almeno un co-beneficio per la biodiversità (oltre alla salute del suolo e alla prevenzione del degrado del suolo).
Beneficio assorbimento netto carbonio
Le attività certificate di assorbimento del carbonio e di riduzione delle emissioni nel suolo genereranno le unità corrispondenti, ove un’unità è pari a:
- una tonnellata metrica di CO2 equivalente di beneficio in termini di assorbimento netto certificato generato da una delle attività di assorbimento del carbonio o di riduzione delle emissioni nel suolo.
Monitoraggio e responsabilità
Il regolamento stabilisce chiari obblighi di monitoraggio e norme in materia di responsabilità per gli operatori. I negoziatori hanno convenuto di distinguere tra il periodo di attività e il periodo di monitoraggio (che copre sempre almeno il periodo di attività) e hanno chiarito che gli operatori saranno tenuti ad affrontare eventuali casi di inversione (ossia il rilascio di CO2 nell’atmosfera) derivanti da un’attività di assorbimento del carbonio durante il periodo di monitoraggio.
Registro UE
Il testo concordato dai colegislatori invita la Commissione a istituire, quattro anni dopo l’entrata in vigore del regolamento, un registro elettronico comune e trasparente a livello dell’UE al fine di rendere pubbliche e accessibili le informazioni sulla certificazione e sulle unità, compresi i certificati di conformità e le sintesi delle relazioni sui controlli di certificazione.
Fino ad allora, i sistemi di certificazione previsti dal quadro devono fornire registri pubblici basati su sistemi automatizzati e interoperabili.
Prossime tappe
L’accordo provvisorio sarà ora sottoposto per approvazione ai rappresentanti degli Stati membri in seno al Consiglio (Coreper) e alla commissione per l’ambiente del Parlamento. Se approvato, il testo dovrà poi essere formalmente adottato dalle due istituzioni, previa messa a punto da parte dei giuristi-linguisti, prima che il regolamento possa essere pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’UE ed entrare in vigore.
Contesto
Sebbene la priorità dell’UE per quanto riguarda l’azione per il clima sia la rapida diminuzione delle emissioni di gas a effetto serra, al fine di conseguire la neutralità climatica entro il 2050, sarà necessario anche compensare le emissioni residue difficili da abbattere aumentando gli assorbimenti di carbonio dall’atmosfera.
Come primo passo verso l’ulteriore integrazione dei sistemi di assorbimento del carbonio nella politica dell’UE in materia di clima, il 30 novembre 2022 la Commissione europea ha proposto un regolamento che istituisce un quadro volontario dell’UE per certificare gli assorbimenti di carbonio di alta qualità.
L’obiettivo della proposta è incoraggiare lo sviluppo di tecnologie di assorbimento del carbonio e di soluzioni sostenibili per il sequestro del carbonio nei suoli agricoli.
La proposta mira inoltre a creare nuove opportunità di reddito per le industrie che impiegano tecnologie di assorbimento del carbonio o sviluppano prodotti di stoccaggio del carbonio duraturi, nonché per i gestori di terreni che adottano pratiche innovative di sequestro del carbonio nei suoli agricoli.
A tal fine stabilisce norme chiare e affidabili a livello dell’UE per quantificare, monitorare e verificare gli assorbimenti di carbonio.
Il Consiglio ha adottato il suo mandato negoziale a livello di Coreper il 17 novembre 2023, mentre il Parlamento europeo ha definito la sua posizione il 21 novembre 2023.
Fonte: Sito Consiglio dell’UE
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