Gas fluorurati a effetto serra, nuovo regolamento Ue

Pubblicato il Regolamento (UE) 2024/573 sui gas fluorurati a effetto serra, che modifica la direttiva (UE) 2019/1937 e che abroga il regolamento (UE) n. 517/2014.

Oggetto

Il regolamento, in vigore l’11 marzo 2024, come recita l’articolo 1:

  • stabilisce disposizioni in materia di contenimento, uso, recupero, riciclaggio, rigenerazione e distruzione dei gas fluorurati a effetto serra e le misure accessorie connesse, quali la certificazione e la formazione, che comprende l’uso sicuro di gas fluorurati a effetto serra e di sostanze alternative che non sono fluorurate;
  • impone condizioni per la produzione, l’importazione, l’esportazione, l’immissione sul mercato, la successiva fornitura e l’uso di gas fluorurati a effetto serra e di specifici prodotti e apparecchiature che contengono gas fluorurati a effetto serra o il cui funzionamento dipende da tali gas;
  • impone condizioni per particolari usi dei gas fluorurati a effetto serra;
  • stabilisce limiti quantitativi per l’immissione in commercio di idrofluorocarburi;
  • stabilisce norme in materia di comunicazione.

Ambito di applicazione

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento si applica:

  • ai gas fluorurati a effetto serra elencati negli allegati I, II e III, da soli o come miscele contenenti tali sostanze;
  • ai prodotti e alle apparecchiature, e loro parti, che contengono gas fluorurati a effetto serra o il cui funzionamento dipende da tali gas.

Entrata in vigore e applicazione

L’articolo 38 dispone sull’entrata in vigore e applicazione del regolamento, in particolare:

  • dall’11 marzo 2014 (ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea) entra in vigore il regolamento;
  • dal 1° gennaio 2025 entreranno in vigore le disposizioni in materia di etichettatura e informazioni sui prodotti e sulle apparecchiature (art. 12) e di assegnazione delle quote (art. 17, par. 5);
  • dal 3 marzo 2025 entreranno in vigore le disposizioni di cui all’articolo 20, paragrafi 2 e 3, e l’articolo 23, paragrafo 5 (inerenti all’interconnessione del portale F-Gas con l’ambiente dello sportello unico dell’UE per le dogane) per l’immissione in libera pratica di cui all’articolo 201 del regolamento (UE) n. 952/2013 nonché per tutti gli altri regimi di importazione e per l’esportazione.

Controlli delle perdite

Tra le disposizioni, si segnala l’articolo 5 (controlli delle perdite), il cui primo paragrafo prevede:

  • 1.   Gli operatori e i fabbricanti di apparecchiature contenenti quantità pari o superiori a 5 tonnellate di CO2 equivalente di gas fluorurati a effetto serra elencati nell’allegato I o quantità pari o superiori a 1 chilogrammo di gas fluorurati a effetto serra elencati nell’allegato II, sezione 1, non contenuti in schiume, provvedono affinché le apparecchiature siano controllate per verificare la presenza di eventuali perdite.

Inoltre, da segnalare che le apparecchiature contenenti meno di 3 chilogrammi di gas fluorurati a effetto serra, installate negli edifici residenziali, non sono soggette a controllo delle perdite a condizione che siano etichettate come ermeticamente sigillate.


Testo

Regolamento Unione Europea 7 febbraio 2024, n. 573

Regolamento (UE) 2024/573 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 febbraio 2024, sui gas fluorurati a effetto serra, che modifica la direttiva (UE) 2019/1937 e che abroga il regolamento (UE) n. 517/2014

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