Dl sicurezza energetica e promozione fonti rinnovabili convertito

Pubblicata sulla GU del 7-2-2024 la Legge 2 febbraio 2024, n. 11 di conversione del Dl n. 181/2023 recante “Disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023”.

Sintesi

Il dl 181/2023, come convertito dalla legge 11/2024 (in vigore dall’8 febbraio 2024), oltre a contenere disposizioni per la sicurezza energetica del Paese e la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, contiene norme sulla gestione dei rifiuti radioattivi e sui materiali di dragaggio ed introduce novità per Raee e biometano.

Il decreto convertito è suddiviso in tre capi:

  • Capo I – MISURE IN MATERIA DI ENERGIA (artt. da 1 a 14 quater)
  • Capo II – MISURE IN MATERIA DI RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI COLPITI DAGLI ECCEZIONALI EVENTI ALLUVIONALI VERIFICATISI A PARTIRE DAL 1° MAGGIO 2023 E DAGLI EVENTI SISMICI DEL 9 MARZO 2023 (artt. da 4 quinquies a 18 bis)
  • Capo III – DISPOSIZIONI FINALI E FINANZIARIE (artt. da 19 a 21)

Energia

  • autoproduzione di energia rinnovabile – l’articolo è finalizzato a promuovere gli investimenti volti all’autoproduzione di energia rinnovabile nei settori caratterizzati da forte consumo di energia elettrica. Al fine di promuovere e accelerare gli investimenti di autoproduzione di energia rinnovabile, fino al 31 dicembre 2030, nel caso in cui ci siano più istanze concorrenti per la concessione della medesima superficie, gli enti concedenti devono attribuire una preferenza ai progetti di impianti fotovoltaici o eolici volti a soddisfare il fabbisogno energetico dei soggetti iscritti nell’elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica istituito presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) (art. 1);
  • incentivo alle regioni a ospitare impianti a fonti rinnovabili – l’articolo detta disposizioni per incentivare le regioni a ospitare impianti a fonti rinnovabili. Per incentivare le regioni ad ospitare impianti a fonti rinnovabili una quota dei proventi delle aste delle quote di emissione di anidride carbonica di competenza del MASE, nel limite di 200 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2024 al 2032, è destinata ad alimentare un apposito fondo da istituire nello stato di previsione del MASE e da ripartire tra le regioni per l’adozione di misure per la decarbonizzazione e la promozione dello sviluppo sostenibile del territorio, l’accelerazione e la digitalizzazione degli iter autorizzativi degli impianti e delle infrastrutture di rete (art. 4);
    In sede di conversione, è stato soppresso l’originario comma 2 che introduceva un contributo annuo pari a 10 euro per ogni chilowatt di potenza degli impianti di energia prodotti da fonti rinnovabili, per i primi tre anni dalla data di entrata in esercizio, a carico dei titolari di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di potenza superiore a 20 kW, che abbiano acquisito il titolo per la costruzione degli impianti medesimi nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2024 e il 31 dicembre 2030, da versare al GSE.

Inoltre, in sede di conversione, tra le disposizioni inserite si segnalano:

  • L’articolo 4-bis, che prevede la sottoposizione alla verifica di assoggettabilità a VIA (c.d. screening di VIA) degli interventi di modifica, anche sostanziale, per rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione di impianti di produzione di energia da fonti eoliche o solari. In particolare, l’articolo integra il disposto della lettera b) del comma 6 dell’art. 6 del Codice dell’ambiente (D.lgs. 152/2006). Tale lettera b) prevede che la verifica di assoggettabilità a VIA è effettuata per le modifiche o le estensioni dei progetti sottoposti a VIA o a screening di VIA (elencati negli allegati II, II-bis, III e IV alla parte seconda del citato Codice) e la cui realizzazione potenzialmente possa produrre impatti ambientali significativi e negativi, ad eccezione delle modifiche o estensioni che non determinino il superamento dei valori limite (indicati negli allegati II e III) oltre i quali è obbligatoria la procedura di VIA.
  • L’articolo 4-ter volto ad ottimizzare la gestione dei RAAE fotovoltaici, attraverso la promozione dell’utilizzo diretto dei servizi offerti dai sistemi individuali e collettivi per la gestione dei RAEE.
  • L’articolo 4-septies, che prevede l’introduzione di un meccanismo di sostegno per la promozione di investimenti in capacità di produzione di energia elettrica rinnovabile, alternativo al sistema incentivante per la produzione di energia elettrica da FER disciplinato dal D.lgs. n. 199/2021 (articoli 6 e 7). A tale fine, integra con un nuovo articolo 7-bis il citato decreto legislativo.
  • L’articolo 5, comma 3-ter, che ammette, a partire dal 2024, a partecipare alle procedure competitive, ex dm 15 settembre 2022 (recante la disciplina di sostegno alla produzione di biometano immesso nella rete del gas naturale), anche le imprese titolari di impianti di produzione di biogas prodotto attraverso il trattamento anaerobico di rifiuti organici oggetto di riconversione.
  • L’articolo 5-bis, che introduce delle modifiche alla disciplina in materia di produzione di biometano e di predisposizione degli impianti per la produzione dello stesso.
  • L’articolo 9, commi da 9-quinquies a 9-undecies, che prevedono misure di semplificazione per la realizzazione di impianti da fonti rinnovabili.

Rifiuti radioattivi

Il decreto modifica il Dlgs 31/2010 (sui sistemi di stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi), in particolare l’art. 11 prevede misure urgenti in materia di infrastrutture per il decommissioning (smantellamento) e la gestione dei rifiuti radioattivi.

La norma intende favorire il raggiungimento di una soluzione per la localizzazione del Deposito nazionale, all’interno di un Parco tecnologico dotato di un centro di studi e sperimentazione, destinato ad accogliere i rifiuti radioattivi generati da attività pregresse di impianti nucleari e similari nel territorio nazionale.

Tra le modifiche:

  • il Parco tecnologico sarà dotato di infrastrutture tecnologiche per lo svolgimento di attività connesse alla gestione dei rifiuti radioattivi e del combustibile irraggiato, tra cui la caratterizzazione, il trattamento, il condizionamento e lo stoccaggio, nonché in virtù del dl in commento anche per lo smaltimento. Inoltre, sarà realizzato insieme al deposito nazionale;
  • previsto un programma di misure premiali per le comunità territoriali che ospiteranno il Parco tecnologico. In particolare, gli enti territoriali potranno presentare la propria autocandidatura a ospitare sul proprio territorio il Parco tecnologico e chiedere al Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica e alla Sogin S.p.A. di avviare una rivalutazione del territorio stesso, al fine di verificarne l’eventuale idoneità.

Raee

La legge di conversione, con l’articolo 12-bis, modifica il DLgs 49/2014 che disciplina i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) introducendo misure riguardanti:

  • la quota percentuale detenuta sul mercato delle apparecchiature elettriche ed elettroniche dai sistemi collettivi per la gestione dei RAEE fotovoltaici,
  • gli elementi che devono essere descritti nella documentazione di adesione da parte dei soggetti responsabili degli impianti fotovoltaici,
  • misure per consentire una razionale e ordinata gestione dei RAEE sul territorio.

Tra le misure, è prevista l’iscrizione di ciascun sistema collettivo al Registro nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei RAEE, secondo le modalità previste dal regolamento 185/2007.

Modifiche al dlgs 152/2006

Il decreto apporta modifiche anche al Testo Unico Ambientale (dlgs 152/2006), in particolare:

Come sopra riportato, la modifica del comma 6 dell’art. 6 prevedendo la sottoposizione alla verifica di assoggettabilità a VIA (c.d. screening di VIA) degli interventi di modifica, anche sostanziale, per rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione di impianti di produzione di energia da fonti eoliche o solari (art. 4-bis).

  • All’art. 184-quater (Utilizzo dei materiali di dragaggio):

a) al comma 5-bis, le parole «, e salve le ulteriori specificazioni tecniche definite ai sensi del comma 5-ter del presente articolo» sono soppresse; (art. 19).

b) il comma 5-ter è abrogato.

La norma abroga le disposizioni che recano disposizioni per favorire l’innovazione tecnologica e la sicurezza del trasporto marittimo attraverso il riutilizzo dei materiali derivanti dall’escavo di fondali di aree portuali e marino-costiere, a tal fine demandando a un decreto ministeriale l’adozione delle norme tecniche che disciplinano le opzioni di riutilizzo dei sedimenti di dragaggio e di ogni loro singola frazione granulometrica secondo le migliori tecnologie disponibili (art. 19).

  • All’art. 298 (disposizioni transitorie e finali), comma 2-ter:

a) al primo periodo, le parole «Con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro della salute ed il Ministro dello sviluppo economico ed il Ministro delle politiche agricole e forestali» sono sostituite dalle seguenti: «Con decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro della salute ed il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali»;

b) il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: «La commissione è composta da due rappresentanti del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, due rappresentanti del Ministero della salute, due rappresentanti del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, nonché da un rappresentante del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri. Ai componenti della commissione non sono dovuti compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.». (art. 5).

La norma modifica la composizione della commissione per l’esame delle proposte di integrazione e aggiornamento dell’allegato X alla parte quinta del decreto legislativo n. 152 del 2006, presentate dalle amministrazioni dello Stato e dalle regioni (« commissione combustibili »), di cui all’articolo 298, comma 2-ter, del medesimo decreto legislativo.


Testo

LEGGE 2 febbraio 2024, n. 11 

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, recante disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023.

TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 9 dicembre 2023, n. 181 

Testo del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181 (in Gazzetta Ufficiale – Serie generale – n. 287 del 9 dicembre 2023), coordinato con la legge di conversione 2 febbraio 2024, n. 11 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale – alla pag. 1), recante: «Disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023.».

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