La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 2071/2024, si è pronunciata sulla fattispecie di reato “disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone“, ex art. 659 c.p., in ambito condominiale.
Il bene giuridico tutelato dalla contravvenzione di cui all’art. 659 c.p. è costituito, come emerge dallo stesso nomen della rubrica, dallo svolgimento delle attività e del riposo delle persone che il legislatore intende presidiare da indiscriminate attività di disturbo, le quali, tuttavia, non possono essere identificate, proprio in ragione del plurale figurante nella norma, in un singolo soggetto, pur infastidito in ragione della prossimità della fonte sonora a quella del suo luogo di lavoro o della sua abitazione, bensì da un numero indeterminato di persone le quali soltanto consentono di individuare, al di là della vastità dell’area interessata dalle emissioni o dall’entità del numero dei soggetti lesi, un pregiudizio inferto all’ordine pubblico nella specifica accezione della pubblica quiete.
Ciò non toglie che possa trattarsi di soggetti annoverabili in un ambito ristretto, come avviene in un condominio costituito da più palazzine o da più appartamenti ubicati in uno stesso stabile, ma in tal caso è necessaria la produzione di rumori idonei ad arrecare disturbo o a turbare la quiete e le occupazioni non solo degli abitanti dell’appartamento sovrastante o sottostante la fonte di propagazione, ma di una più consistente parte degli occupanti il medesimo edificio, configurandosi, altrimenti, soltanto un illecito civile foriero di un eventuale risarcimento del danno e non certamente una condotta penalmente rilevante ai sensi dell’art. 659 cod. pen..
E se è ben vero che non vale ad escludere la configurabilità del reato la circostanza che solo alcuni dei soggetti potenzialmente lesi dalle emissioni sonore se ne siano lamentati, occorre ciò nondimeno in tal caso l’accertamento sia dell’idoneità delle stesse ad arrecare disturbo non solamente a un singolo ma a un gruppo più vasto di condomini residenti in appartamenti diversamente ubicati nell’edificio, sia della loro diffusività in concreto, tale da superare i limiti della normale tollerabilità di emissioni provenienti da immobili contigui.
Nel caso di specie, il Tribunale riteneva gli imputati responsabili del reato di cui all’art. 659 cod. pen. per aver provocato all’interno del loro appartamento nelle prime ore del mattino emissioni rumorose (ticchettio dei tacchi delle scarpe così come lo strusciamento dei mobili sul pavimento), eccedenti la normale tollerabilità.
Secondo la Corte, il ragionamento probatorio svolto dal giudice di merito si sviluppa intorno alle dichiarazioni rese dalla sola abitante nell’appartamento sottostante a quello degli imputati, che riferisce di rumori provenienti al mattino preso dal piano di sopra che, avuto riguardo alle loro stesse caratteristiche, sono privi della potenzialità diffusiva idonea ad integrare la rilevanza penale del fatto.
E’ evidente infatti, prosegue la Corte, che il ticchettio dei tacchi delle scarpe così come lo strusciamento dei mobili sul pavimento, per quanto foriero di disturbo per gli abitanti al piano inferiore in ragione del piano di calpestio dell’uno coincidente con il soffitto dell’altro, non possano propagarsi oltre l’unità immobiliare del piano inferiore, risultando pertanto insuscettibili di concreta percezione da parte degli altri soggetti residenti nella zona o comunque anche solo di altri condomini abitanti in appartamenti ubicati nel medesimo edificio condominiale.
Di conseguenza, la Corte, non potendo pertanto ritenersi il fatto criminoso sussistente, ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata.