Il MiTE, in risposta ad un’istanza di interpello, ha chiarito che il codice appropriato da attribuire al “ciabattato” risulta il 19 12 04, in quanto rifiuto a base di gomma prodotto dalla triturazione degli Pfu effettuata in un impianto di trattamento meccanico dei rifiuti.
La risposta del MiTE dell’8 febbraio 2022 segue l’istanza di interpello, formulata ai sensi dell’articolo 3-septies del D.Lgs n. 152 del 2006, n.152, con la quale è stata richiesta un’interpretazione sulla corretta attribuzione del codice del rifiuto prodotto da una prima lavorazione degli PFU, comunemente denominato “ciabattato”.
A tal riguardo, il ciabattato è prodotto da un processo di recupero che avviene attraverso la frantumazione degli pneumatici e l’estrazione dell’acciaio in essi contenuto, da cui si ottiene una miscela di materiali di pezzatura variabile. Sebbene la frantumazione non comporti una sostanziale variazione della composizione complessiva degli pneumatici fuori uso di origine, il ciabattato che ne deriva per effetto del trattamento, ha caratteristiche fisiche diverse rispetto agli PFU stoccati, in cumulo, almeno in termini di forma e di pezzatura dimensionale.
Pertanto, secondo il MiTE, il codice appropriato da attribuire al ciabattato risulta il 19 12 04 (plastica e gomma), in quanto rifiuto a base di gomma prodotto dalla triturazione degli PFU effettuata in un impianto di trattamento meccanico dei rifiuti, altresì il codice 16 01 03 (pneumatici fuori uso) è attribuito esclusivamente all’intero pneumatico fuori uso.
MiTE – Interpello 8 febbraio 2022
Indicazioni in merito a interpello ex art. 3-septies del D. Lgs 152/2006 – Corretta attribuzione del codice CER per il materiale prodotto dalla lavorazione degli PFU.
.