La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 688/2024, si è pronunciata in merito alle acque meteoriche di dilavamento venute in contatto con sostanze inquinanti o pericolose.
Nel caso in cui le acque meteoriche di dilavamento vengano in contatto con sostanze inquinanti o pericolose, divenendo il mezzo attraverso cui le altre sostanze vengono veicolate verso un determinato corpo ricettore, non possono più essere considerate come semplici acque meteoriche di dilavamento.
Nel caso di specie, l’amministratore di una società è stato ritenuto colpevole del reato, di cui all’art. 137, comma 1, d. lgs. n. 152 del 2006, per avere scaricato, in assenza di autorizzazione, in canalizzazioni destinate alle acque meteoriche con recapito finale in pubblica fognatura, acque reflue industriali non depurate prodotte dal lavaggio e dalla gestione degli automezzi in uso all’impianto della predetta società.
Secondo la Corte, il giudice ha correttamente ritenuto configurabile il reato contestato di cui sopra e, nel contempo, ha altrettanto correttamente escluso qualsiasi rilievo alla circostanza che al momento del controllo effettuato i macchinari non risultassero in funzione e che non vi fosse versamento di reflui all’interno della fognatura.
Infatti, prosegue la Corte, è sufficiente, ai fini della configurabilità del reato anche lo scarico periodico o discontinuo quale deve ragionevolmente ritenersi quello effettuato nel corso dell’attività industriale, risultando irrilevante che l’impianto fosse o meno attivo all’atto del sopralluogo: nessun dubbio, invero, quanto alla provenienza dei residui liquidi dall’attività di lavaggio dei veicoli.
Ciò in aggiunta all’ulteriore e, già di per sé tracciante, rilievo che la presenza, all’interno dell’impianto, di acque per tipologia, composizione e caratteristiche compatibili con quelle derivanti dal lavaggio dei mezzi destinati al trasporto di rifiuti pericolosi, circostanza che rappresenta evidente e inconfutabile indice del pregresso versamento delle acque di scarto all’interno della rete fognaria.