Dl Anticipi, violazione obblighi registri e formulari rifiuti

La Legge n. 191/203, di conversione del dl n. 145/2023 (decreto anticipi), modifica l’articolo 258 del decreto legislativo n. 152 del 2006 che disciplina la violazione degli obblighi di comunicazione e di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari rifiuti.

In particolare, la norma introduce il comma 9-bis all’articolo 258 del decreto legislativo n. 152 del 2006 prevedendo che le disposizioni di cui all’articolo 258, comma 9, del decreto legislativo n. 152 del 2006, relative a una sanzione pecuniaria unica aggravata in caso di violazioni plurime agli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari in materia ambientale, si applichino a tutte le violazioni commesse anteriormente all’entrata in vigore del medesimo decreto legislativo n. 116 del 2020 per le quali non sia già intervenuta sentenza passata in giudicato.

A tal riguardo, l’articolo 4 del dlgs 116/2020 (di recepimento della direttiva UE 2018/851) ha sostituito integralmente l’articolo 258 del decreto legislativo n. 152 del 2006 inserendo il comma 9, il quale prevede che chi, con un’azione od omissione viola diverse disposizioni in materia di obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari, ovvero commette più violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione amministrativa prevista per la violazione più grave, aumentata sino al doppio (cumulo giuridico).

La stessa sanzione (cumulo giuridico) si applica a chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno, commette anche in tempi diversi più violazioni della stessa o di diverse disposizioni di cui al suddetto articolo 258.

Ora, la legge in commento estende il cumulo giuridico per più violazioni delle disposizioni suddette su registri e formulari rifiuti, ex Dlgs 152/2006, anche agli illeciti commessi prima della riforma del 2020.


Si riporta l’articolo 8-quater (L. 15 dicembre 2023, n. 191 (in G.U. 16/12/2023, n. 293)

((Art. 8 quater

Disposizioni in materia di sanzioni per violazioni relative a comunicazioni, registri e formulari per la gestione dei rifiuti

1. All’articolo 258 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 9 è inserito il seguente: «9-bis. Le disposizioni di cui al comma 9 si applicano a tutte le violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116, per le quali non sia già intervenuta sentenza passata in giudicato».))

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