Sottoprodotti, nuovo Dm distillazione e vinificazione

Sulla G.U. n. 295 del 19 dicembre 2023 è stato pubblicato il Decreto Ministeriale 26 ottobre 2023 recante “Modifica al decreto 30 marzo 2023, relativo alle disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Consiglio e del Parlamento europeo e successive modificazioni e integrazioni, per quanto riguarda l’applicazione dell’intervento della distillazione dei sottoprodotti della vinificazione”. 

Il provvedimento sostituisce il comma 1 dell’articolo 4 del Dm 30 marzo 2023, n. 185138 (che adotta le disposizioni applicative dell’intervento distillazione dei sottoprodotti della vinificazione), in particolare sui termini entro i quali effettuare la consegna dei sottoprodotti in distilleria, coordinandolo con quanto riportato all’art. 13 della L. 238/2016 (che stabilisce termini perentori per la detenzione in cantina dei sottoprodotti della vinificazione), al fine di evitare possibili interpretazioni difformi delle diposizioni vigenti. 

Le nuove disposizioni prevedono ora che la consegna ai distillatori, compresa quella che avviene presso i centri di raccolta temporanei fuori fabbrica o il ritiro sotto controllo è effettuata:

  • per le vinacce, entro trenta giorni, elevati a novanta per i produttori di quantitativi inferiori a 1.000 ettolitri, dalla fine del periodo vendemmiale;
  • per le fecce, entro il 31 luglio di ciascuna campagna. In deroga a quanto precede, è sempre consentito il ritiro sotto controllo delle fecce ottenute dalla produzione del vino DOP Colli di Conegliano Torchiato di Fregona e dei sottoprodotti ottenuti dalla produzione del vino DOP Colli Bolognesi Pignoletto Passito. 

I produttori e coloro che abbiano proceduto ad una qualsiasi trasformazione delle uve registrano le operazioni di ottenimento, consegna e ritiro in conformità con le disposizioni di cui al Reg. (UE) n. 2018/273, al Reg. (UE) n. 2018/274 ed al D.M. 20 marzo 2015, n. 293.


Decreto Ministeriale 26 ottobre 2023

Modifica al decreto 30 marzo 2023, relativo alle disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Consiglio e del Parlamento europeo e successive modificazioni e integrazioni, per quanto riguarda l’applicazione dell’intervento della distillazione dei sottoprodotti della vinificazione.

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