Il Mase, con decreto 23 ottobre 2023, definisce il contributo dovuto per l’anno 2020 dai Consorzi ed altri soggetti destinato a finanziare le funzioni di vigilanza sulla gestione dei rifiuti volta a verificare la qualità dell’azione dei sistemi collettivi sotto il profilo ambientale.
Il Dm 23 ottobre 2023 ripartisce tra i vari Sistemi per la gestione di rifiuti e imballaggi il contributo a copertura dei costi delle attività di vigilanza e controllo esercitate dal Ministero dell’ambiente, come previsto dal comma 4 dell’articolo 206-bis (Vigilanza e controllo in materia di gestione dei rifiuti), e comma 4 dell’articolo 178-ter (in materia di responsabilità estesa del produttore) del Dlgs 152/2006.
I soggetti obbligati al contributo, indicati nell’allegato, sono i Consorzi e altri soggetti, di:
- Imballaggi
- Oli e grassi vegetali ed animali esausti
- Oli minerali usati
- Polietilene
- Pfu
- Raee
- Pile e batterie
L’ammontare complessivo è pari a 2.009.780,00, la cui ripartizione dell’onere contributivo è determinata in base al criterio di proporzionalità in relazione al valore della produzione di ciascuno dei soggetti obbligati: in particolare, si compone di una quota fissa pari allo 0,2% del contributo complessivo e di una quota variabile commisurata al valore della produzione attestato nel bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2019.
Per i sistemi di gestione autonoma dei rifiuti condotti da imprese private che, oltre all’attività inerente al proprio sistema autonomo, svolgono anche altre attività economiche, la quota variabile del contributo è determinata in base al valore della produzione relativa al sistema autonomo per l’esercizio 2019 attestato da una società di revisione contabile.
Il pagamento deve essere effettuato entro novanta giorni successivi alla pubblicazione del decreto, avvenuta il 14/12/2023.
Nell’allegato al decreto sono riportati i vari soggetti tenuti al contributo, suddivisi per tipologia di rifiuto, e relativo riparto.
Decreto Ministeriale 23 ottobre 2023
Riparto del contributo dovuto per l’anno 2020, previsto dall’art. 206-bis, comma 6 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152