La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 32318/2023, si è pronunciata sulla competenza territoriale ad emettere ordinanza-ingiunzione di pagamento in relazione alla fattispecie di trasporto rifiuti con formulario di identificazione (Fir) incompleto.
La competenza ad irrogare le sanzioni amministrative pecuniarie, in quanto previste dalla parte quarta del decreto, è la Provincia nel cui territorio è stata commessa la violazione, ossia il luogo in cui è “iniziato” il trasporto seppure la condotta si sia protratta fino al luogo di destinazione.
In tema di rifiuti, il Dlgs n. 152 del 2006, all’articolo 193, prevede l’obbligo che il relativo trasporto, effettuato da enti od imprese, sia accompagnato da un formulario di identificazione (Fir), e al successivo articolo 258, nel sanzionare l’indicazione di dati incompleti od inesatti in tale documento, configura un illecito di natura permanente, in quanto la condotta che ne integra gli estremi si realizza al momento dell’inizio del trasporto e si protrae per tutta la durata di esso.
Pertanto, secondo quanto stabilito dall’articolo 262 del Codice dell’Ambiente e alla luce dei principi contenuti nella Legge n. 61 del 1989 in materia di accertamento degli illeciti amministrativi, la competenza ad emettere l’ordinanza-ingiunzione di pagamento appartiene alla Provincia nel cui territorio abbia avuto inizio il trasporto e sono accertate le violazioni, quale luogo in cui ha avuto inizio la consumazione.
Peraltro, come già rimarcato dalla Cassazione, l’individuazione dell’autorità amministrativa competente è coerente con l’articolo 8 c.p.p., comma 3 secondo cui per gli illeciti di carattere permanente, la competenza – giurisdizionale – si individua nel luogo in cui ha avuto inizio la consumazione.
Nel caso di specie, la Corte ha annullato l’ordinanza ingiunzione, in quanto emessa da un ente accertatore diverso da quello della commissione dell’illecito contestato.