La regione Basilicata, nell’ottica della semplificazione amministrativa, ha disposto l’applicazione esclusiva della disciplina prevista dal D.Lgs. n. 152/2006, nelle more di provvedere ad aggiornare la normativa regionale relativa alle procedure di V.I.A. e disposizioni procedurali per lo svolgimento della Valutazione di Impatto Ambientale di competenza regionale.
Il provvedimento si è reso necessario al fine di garantire la coerenza dell’azione amministrativa regionale con le disposizioni normative nazionali e soprattutto l’allineamento con la ratio dell’accelerazione e semplificazione delle procedure, rinvenibile nella totalità dei recenti interventi legislativi.
In particolare, la delibera 35/2022 dispone:
- la disapplicazione dell’art. 16 della L.R. n. 47/1998 specificando che per i procedimenti di V.I.A. regionale dovrà essere applicata esclusivamente la disciplina prevista dal D.Lgs. n. 152/2006 – Parte II;
- i procedimenti di V.I.A. regionale possono essere effettuati esclusivamente per le tipologie previste dall’art. 6 comma 7 del D.Lgs n. 152/2006 – Parte II, pena dell’irricevibilità dell’istanza;
- la deliberazione si applica anche per le istanze per le quali non si è ancora provveduto ad avviare il procedimento istruttorio, ai sensi degli artt. 23 e 27bis del D.Lgs n. 152/2006 – Parte II;
- l’Ufficio Compatibilità Ambientale ha il compito di provvedere alla restituzione ai proponenti degli oneri istruttori, eventualmente corrisposti, relativi a istanze di V.I.A. regionale di progetti da assoggettare, invece, a procedimenti di verifica (screening) di assoggettabilità alla V.I.A.
Delibera Giunta Regionale 21 gennaio 2022, n. 35
D.Lgs n. 152/2006 (e s.m.i.) – Parte II; L.R. n. 47/1998 (e s.m.i.). Disposizioni procedurali in materia di Valutazione di Impatto Ambientale di competenza regionale.