La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 29427/2023, si è pronunciata nel caso di specie in merito alla violazione del regolamento comunale per erronea raccolta differenziata dei rifiuti e responsabilità dell’amministratore di condominio.
In mancanza di una legge ordinaria il Comune non può sanzionare l’amministratore o i singoli per l’erronea raccolta differenziata, come nel caso di specie in cui il Comune di Roma aveva inflitto la sanzione amministrativa a un amministratore di condominio per la scorretta raccolta dei rifiuti differenziata per mano di ignoti.
La Corte precisa che amministratore e privati non potevano essere sanzionati in virtù di un regolamento comunale (adottato nel 2005) o di una delibera, in quanto fonti normative secondarie non supportate né dal testo unico degli Enti locali (Dlgs 267/2000), né dalla disciplina sulla gestione dei rifiuti (Dlgs 22/1997) che ha recepito la direttiva comunitaria in materia.
Nessuna delle due norme, né direttamente né indirettamente, autorizzava a prevedere «in capo a soggetti privati, quali gli utenti e gli amministratori di condominio, il più volte citato obbligo di custodia e corretto utilizzo dei contenitori in luoghi di proprietà privata».
“L’art. 1 l. n. 689 del 1981, avendo recepito anche per le sanzioni amministrative il principio di legalità, impedisce che sanzioni siffatte possano essere direttamente comminate da disposizioni contenute in fonti normative subordinate, quale un regolamento comunale o un’ordinanza del sindaco”.
Quindi, senza una legge che deroghi al suddetto art. 1 non è possibile l’introduzione di sanzioni amministrative mediante fonti secondarie, mentre questa possibilità ben può essere ammessa da una legge ordinaria, che la preveda in via generale o per singoli settori.
In ogni caso, la Corte ricorda che l’amministratore condominiale non è responsabile, in via solidale con i singoli condomini, della violazione del regolamento comunale concernente l’irregolare conferimento dei rifiuti all’interno dei contenitori destinati alla raccolta differenziata collocati all’interno di luoghi di proprietà condominiale.
La Cassazione pertanto disapplica la delibera nella parte con la quale il comune di Roma fissava sanzioni con la somma da 50 a 300 euro per utenti e amministratori.