Tar, coordinamento tra Via ed Aia impianti nuovi ed esistenti

Il Tar Lombardia, con sentenza n. 730/2023, si è pronunciata sulla differenza e coordinamento dei procedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA e quello finalizzato al rilascio dell’AIA in relazione ad impianti nuovi ed esistenti.

I due procedimenti, di verifica di assoggettabilità a VIA e quello finalizzato al rilascio dell’AIA, sono distinti e assolvono a funzioni diverse:

  • la prima si occupa dell’impatto di un’opera o impianto, attraverso l’esame del progetto;
  • la seconda dell’impatto di una determinata attività.

Occorre inoltre distinguere tra impianti che già esistono e impianti che devono essere ancora realizzati:

  • per gli impianti esistenti, già sottoposti a VIA, la sovrapposizione può sussistere, ma si tratta di un problema interno all’AIA, quale procedimento autonomo nel quale potranno essere acquisiti i dati prodotti nel procedimento di VIA;
  • per quanto riguarda invece i nuovi impianti da realizzare, si presenta un problema di coordinamento tra due valutazioni aventi in sostanza il medesimo oggetto, seppur considerato sotto diversi profili: il progetto dell’impianto.

L’ambito specifico della VIA è, quindi, l’inquadramento generale della localizzazione dell’impianto, ed il suo rilascio integra, in sostanza, una condizione di procedibilità dell’AIA.

Infatti, ai sensi dell’art. 10, comma 1, del DLgs. 152/2006, l’AIA “può essere rilasciata solo dopo che, ad esito della procedura di verifica, l’autorità competente abbia valutato di non assoggettare i progetti a VIA”.


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