Sulla GU del 20 settembre 2023 è stato pubblicato il decreto 7 agosto 2023 recante la regolamentazione dei casi di esenzione dall’obbligo di nomina del consulente ADR.
In particolare, il decreto, come specifica l’articolo 2, «individua le condizioni alle quali le imprese che svolgono attivita’ di spedizione o trasporto, oppure una o più delle connesse attività’ di imballaggio, carico, riempimento oppure scarico, di merci pericolose su strada, sono esentate dalla nomina del consulente per la sicurezza in conformità’ a quanto previsto dal paragrafo 1.8.3.2 dell’ADR».
Sono previsti casi di esenzione distinti tra quelli:
- per natura del trasporto, limiti quantitativi o disposizioni speciali (art. 3);
- per trasporti in colli (art. 4);
- per spedizioni occasionali (art. 5);
- per esclusione dal campo di applicazione (art. 6).
Il legale rappresentante dell’impresa, che intenda avvalersi dell’esenzione dalla nomina del consulente per la sicurezza, assicura che tutte le altre disposizioni dell’ADR, nella misura e nella modalità in cui risultino applicabili, siano verificate e puntualmente rispettate, tenendo conto degli aggiornamenti delle norme e delle procedure interne.
Inoltre egli è responsabile della costante formazione in merito al trasporto di merci pericolose, che deve essere registrata e conservata per almeno cinque anni e resa disponibile all’autorita’ competente su richiesta.
Decreto Ministeriale 7 agosto 2023
Regolamentazione dei casi di esenzione dall’obbligo di nomina del consulente ADR in conformita’ a quanto previsto dal paragrafo 1.8.3.2 dell’ADR.
Vedi anche New: Esenzione nomina consulente ADR, chiarimenti del MIT