Lombardia, modifica disciplina impianti termici

La regione Lombardia, con delibera della Giunta n. 816/2023, apporta modifiche alla disciplina degli impianti termici, in relazione all’attività ispettiva e alimentazione da biomassa legnosa.

In particolare, la dgr 816/2023 prevede:

  • la modifica delle disposizioni relative alla disciplina della seconda fase dell’ispezione degli impianti termici di potenza utile nominale complessiva superiore o uguale a 116,3 kW con uno o più generatori di età superiore a quindici anni. Entro il 2 novembre 2023 i responsabili degli impianti termici civili, per i quali è in corso la seconda fase ispettiva, possono chiedere all’Autorità competente di avvalersi della procedura come approvata dalla presente delibera;
  • l’eliminazione dell’obbligo dell’alimentazione automatica in caso di impianti termici alimentati da biomassa legnosa con potenze al focolare superi a 15 kW.

In relazione al primo punto, la delibera:

  • modifica in parte la disposizione contenuta al punto 19.5 delle disposizioni allegate alla dgr 3502/2020 eliminando quanto indicato alla seconda fase dell’ispezione e prevedendo al suo posto la presentazione di una diagnosi energetica, redatta ai sensi delle norme UNI CEI EN 16247-1:2022 («Diagnosi Energetiche – Parte 1: Requisiti generali») e UNI CEI EN 16247-2: 2022 («Diagnosi Energetiche – Parte 2: Edifici), in cui venga data evidenza:
    • dell’assolvimento dell’obbligo di installazione dei dispositivi per la termoregolazione e la contabilizzazione del calore o presenza di motivazioni tecniche che compromettano il regolare funzionamento dell’impianto;
    • degli interventi di efficientamento energetico del sistema edificio-impianto che consentirebbero un miglioramento delle prestazioni energetiche, specificando il miglioramento della classificazione energetica che deriverebbe da ciascuno di essi e dalla loro combinazione;
  • prevede che, nel caso in cui l’edificio disponga di una diagnosi energetica sottoscritta nei cinque anni precedenti l’ispezione, la stessa sia idonea a soddisfare quanto richiesto, purché integrata con le specifiche sopra riportate, qualora non presenti;
  • consente che l’Autorità Competente possa riconoscere la motivata necessità di differire i termini di presentazione della diagnosi.

Delibera Giunta Regionale 31 luglio 2023, n. XII/816

Modifica delle disposizioni relative alla disciplina degli impianti termici, approvate con d.g.r. 3502/2020 e con d.g.r. 5360/2021.

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