Decreto legge convertito procedure di infrazione Ue

Pubblicata in gazzetta la Legge 10 agosto 2023, n. 103, di conversione del dl 69/2023 che prevede disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi derivanti da attività dell’Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano, tra cui in materia di abbruciamento di materiali vegetali.

Il decreto, in vigore il 14 giugno 2023, convertito dalla legge in vigore dall’11 agosto 2023, contiene una serie di disposizioni la cui approvazione si rende necessaria a fronte di atti normativi dell’Unione europea o di sentenze della Corte di giustizia dell’Unione europea ovvero dell’avvio di procedure d’infrazione nei confronti dell’Italia che comportano obblighi statali di adeguamento.

In particolare, il provvedimento mira ad agevolare la chiusura di 8 procedure di infrazione, di 7 casi di pre-infrazione e di un caso di aiuto di Stato, nonché ad adeguare l’ordinamento nazionale a 4 regolamenti e una direttiva.

Per quanto di interesse, del decreto legge come convertito, si segnalano:

  • istituito un fondo di 10 milioni di euro ogni anno dall’anno 2023 all’anno 2031, assegnato alle regione e province autonome, finalizzato a finanziare l’attuazione di interventi di riduzione e prevenzione della concentrazione di radon indoor, in particolare mediante attivita’ di monitoraggio, analisi, rilevamento geologico, bonifica e risanamento delle costruzioni dalla sostanza inquinante, in eventuale sinergia con i programmi di risparmio energetico e di qualita’ dell’aria in ambienti chiusi (art. 8);
  • introdotte misure in materia di circolazione stradale finalizzate al miglioramento della qualità dell’aria mediante la riduzione della velocita’ di circolazione dei veicoli e tempi massimi di permanenza in determinate zone (art. 9);
  • introdotto in sede di conversione le disposizioni urgenti finalizzate a favorire la realizzazione delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria di cui all’articolo 1, commi 5 e 7, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, e di interventi di decarbonizzazione negli stabilimenti di interesse strategico nazionale (art. 9-bis);
  • limitate in determinati mesi (nelle regioni Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto) le pratiche di raggruppamento e abbruciamento di materiali vegetali nel luogo di produzione nelle zone interessate da superamenti del valore limite di particolato PM10. La norma, che si applica per la prima volta dal 1° ottobre 2023, prevede la sanzione amministrativa da euro 300 a euro 3.000 per chiunque in caso di violazione (art. 10).

Abbruciamento materiali vegetali

In relazione all’ultimo punto, confermata la norma che prevede dal 1° ottobre 2023 il divieto di raggruppamento e abbruciamento, nel luogo di produzione, di paglia e altro materiale vegetale agricolo o forestale naturale non pericoloso (sfalci e potature,…), nelle zone delle regioni Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto in cui risultano superati i valori limite giornaliero o annuale di qualità dell’aria ambiente previsti per il PM10.

A tal riguardo, la norma non è formulata in termini di divieto ma in termini di individuazione dei casi in cui le attività in questione sono ammesse.

In particolare, la norma dispone che fermo restando quanto previsto dall’articolo 182, comma 6-bis del Dlgs 152/2006 (riferito alle normali pratiche agricole) e fatta salva la possibilità di speciali deroghe, nelle zone delle Regioni Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto in cui risultano superati i valori limite, giornaliero o annuale, di qualità dell’aria stabilito per il materiale particolato PM10 (stabilito dal Dlgs 155/2010, all. XI), le attività di raggruppamento e abbruciamento sono ammesse “solo nei mesi di marzo, aprile, maggio, giugno, settembre e ottobre“.

L’articolo, inoltre, disciplina le esclusioni dall’ambito di applicazione del divieto (zone montane e agricole svantaggiate) e le sanzioni applicabili in caso di inosservanza dello stesso, nonché reca disposizioni per l’incentivazione dell’uso sostenibile del materiale vegetale in luogo dell’abbruciamento.


LEGGE 10 agosto 2023, n. 103 

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, recante disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi derivanti da atti dell’Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano.

TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 13 giugno 2023, n. 69 

Testo del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69 (in Gazzetta Ufficiale – Serie generale – n. 136 del 13 giugno 2023), coordinato con la legge di conversione 10 agosto 2023, n. 103 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale, alla pag. 1), recante: «Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi derivanti da atti dell’Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano.».

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