La legge 100/2023, di conversione del Dl “Alluvioni”, inserisce disposizioni in materia ambientale (deroghe limiti scarichi idrici, autorizzazione paesaggistica,…) e in materia di prevenzione incendi.
In particolare, la legge 100/2023, in vigore dal 1° agosto 2023, ha convertito il decreto legge 1° giugno 2023, n. 61 recante le prime misure necessarie per affrontare l’emergenza causata dalla grave alluvione che ha colpito le popolazioni dell’Emilia-Romagna, e di alcune zone delle Marche e della Toscana a partire dal 1° maggio 2023.
In materia di ambiente:
- previste deroghe in merito ai limiti degli scarichi idrici per le infrastrutture colpite dagli eventi alluvionali. previste deroghe in merito ai limiti degli scarichi idrici per le infrastrutture colpite dagli eventi alluvionali. In particolare, al fine di consentire il risanamento e il successivo ripristino delle infrastrutture idriche gravemente danneggiate a seguito degli eventi alluvionali verificatisi nei territori dei comuni di cui all’allegato 1, con particolare riferimento alle fognature, alle fosse Imhoff, agli scolmatori, ai sollevamenti e agli impianti di depurazione delle acque reflue, per il periodo dal 1° maggio 2023 fino al loro ripristino, e comunque non oltre il 1° maggio 2024 è sospesa, per i soli impianti di depurazione danneggiati o inaccessibili, l’applicazione dei limiti agli scarichi idrici di cui alle tabelle 1, 2, 3 e 4 dell’Allegato 5 alla parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (articolo 4-bis);
- disposta la sospensione, per il periodo dal 1° maggio 2023 al 1° maggio 2024, dell’applicazione delle prescrizioni incompatibili con lo stato dei luoghi, o inapplicabili per cause di forza maggiore connesse agli eccezionali eventi alluvionali, contenute nelle principali autorizzazioni ambientali (AIA e AUA), nonché nelle autorizzazioni relative agli impianti di gestione dei rifiuti e nei provvedimenti relativi alle discariche (articolo 4-ter);
- esentati dall’autorizzazione paesaggistica gli interventi urgenti di sistemazione delle aree danneggiate dai movimenti franosi conseguenti agli eventi calamitosi verificatisi dal 1°maggio 2023, in cui erano presenti soprassuoli boschivi, nei casi in cui sia necessario il taglio o la rimozione della vegetazione compromessa (articolo 12-bis).
In materia di prevenzione incendi:
- prorogati al 30 settembre 2023, nei territori dei comuni di cui all’allegato 1 al decreto in esame, i termini dei procedimenti di prevenzione incendi delle attività di cui all’allegato I del D.P.R. n.151/2011, in scadenza tra la data del 1° maggio 2023 e quella del 30 giugno 2023 (articolo 4, comma 1-ter);
- disciplinata la possibilità, per le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, i cui impianti di sicurezza ed antincendio siano stati danneggiati dalle avverse condizioni metereologiche del maggio 2023, purché in regola con gli adempimenti previsti, di proseguire, per il periodo dal l° maggio 2023 al 31 gennaio 2024, l’esercizio dell’attività mediante l’adozione di misure di sicurezza equivalenti, atte a compensare il rischio di incendio aggiuntivo; la previsione si applica dal 1° maggio 2023 al 31 gennaio 2024 (articolo 17-bis).
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 1 giugno 2023, n. 61
Testo del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61 (in Gazzetta Ufficiale – Serie generale – n. 127 del 1° giugno 2023), coordinato con la legge di conversione 31 luglio 2023, n. 100 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale, alla pag. 1), recante: «Interventi urgenti per fronteggiare l’emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023 nonche’ disposizioni urgenti per la ricostruzione nei territori colpiti dai medesimi eventi.».