Sorveglianza radiometrica, nuova proroga

La Legge 21 gennaio 2022, n. 3, di conversione del Dl 172/2021 sul contenimento dell’epidemia da COVID-19, dispone l’ulteriore proroga al 31 marzo 2022 del regime transitorio in materia di sorveglianza radiometrica di rottami metallici.

A tal riguardo, il dl 172/2021, in vigore dal 27 novembre 2021, oltre a prevedere misure per il contenimento dell’epidemia da COVID-19, modificava anche l’art. 72, comma 4, del Decreto Legislativo 31 luglio 2020, n. 101 relativo alla sorveglianza radiometrica prorogando dal 30 novembre al 31 dicembre 2021 la validità del regime transitorio, ex articolo 72, D.lgs. 101/2020 (Norme di protezione contro i pericoli derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti).

Ora, l’art. 9 del dl 172/2021 (come convertito dalla legge 3/2022, in vigore oggi 26 gennaio 2022) dispone un’ulteriore proroga (dal 30 novembre) al 31 marzo 2022 del termine per l’applicazione di un regime transitorio per la sorveglianza radiometrica su materiali o prodotti semilavorati metallici o prodotti in metallo, allineandosi così alla proroga già prevista dal Decreto Legge n. 228 del 30 dicembre 2021, cosiddetto DL “Milleproroghe”.

L’art. 72, comma 4 citato, in attesa di un apposito decreto interministeriale di regolazione della materia, stabilisce che continua ad applicarsi l’articolo 2 del decreto legislativo n. 100 del 2011, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti.

Si ricorda che il decreto legislativo n. 101 del 31 luglio 2020 ha dato attuazione alla direttiva 2013/59/Euratom che stabilisce le norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti.

L’articolo 72, comma 3, aveva previsto l’adozione, entro 120 giorni dalla sua entrata in vigore, previa notifica alla Commissione europea ai sensi della direttiva 2015/15/35/CE, di un decreto che definisse:

  • le modalità esecutive e dell’oggetto dei controlli radiometrici,
  • l’elenco dei prodotti semilavorati metallici e dei prodotti in metallo oggetto della sorveglianza
  • i contenuti della formazione del personale addetto e delle condizioni di riconoscimento delle certificazioni dei controlli effettuati dai Paesi terzi.

Il comma 4, come modificato dal dl 172/2021 convertito in commento ora prevede:

 “4. Nelle more dell’approvazione del decreto di cui al comma 3 [modalita’ esecutive della sorveglianza radiometrica, prodotti oggetto della sorveglianza, formazione,…], comunque non oltre il 31 marzo 2022, continua ad applicarsi l‘articolo 2 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 100, e si applica l’articolo 7 dell’allegato XIX al presente decreto. Decorso tale termine e fino all’adozione del decreto di cui al comma 3, si applicano le disposizioni dell’Allegato XIX. L’Allegato XIX stabilisce le modalita’ di applicazione, nonche’ i contenuti delle attestazioni della sorveglianza radiometrica ed elenca i prodotti semilavorati metallici e prodotti in metallo oggetto della sorveglianza. I rinvii alle disposizioni del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 contenuti nelle disposizioni del decreto legislativo di cui al primo periodo s’intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni del presente decreto”.


TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 26 novembre 2021, n. 172 
Testo del decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172 (in Gazzetta Ufficiale – Serie generale – n. 282 del 26 novembre 2021), coordinato con la legge di conversione 21 gennaio 2022, n. 3 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 1), recante: «Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attivita’ economiche e sociali.». (GU Serie Generale n.19 del 25-01-2022)

Estratto

Art. 9
((Misure urgenti in materia di sorveglianza radiometrica
1. All’articolo 72, comma 4, primo periodo, del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, le parole: «30 novembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2022».))

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