Reach, limiti concentrazione formaldeide

Il Regolamento (UE) 2023/1464 prevede limiti di concentrazione di formaldeide rilasciata nell’aria da alcuni articoli e all’interno dei veicoli stradali.

Il Regolamento, in particolare, modifica l’allegato XVII (Restrizioni in materia di fabbricazione, immissione sul mercato e uso di talune sostanze, miscele e articoli pericolosi) del Regolamento 18/12/2006, n. 1907 (Regolamento Reach) aggiungendo la voce n. 77 “formaldeide” e l’appendice 14 (misurazione della formaldeide rilasciata nell’aria degli ambienti chiusi e all’interno dei veicoli).

Formaldeide

La formaldeide è un gas altamente reattivo in condizioni di temperatura ambiente e pressione atmosferica ed è classificata nell’allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 (Clp) come sostanza cancerogena di categoria, mutagena, con tossicità acuta, corrosiva e sensibilizzante per la pelle.

E’ una sostanza chimica a elevato volume di produzione con un’ampia gamma di usi: è usata come sostanza intermedia nella produzione di resine a base di formaldeide, materiali termoplastici e altre sostanze chimiche, a loro volta utilizzate in una vasta gamma di applicazioni, tra cui nella fabbricazione di pannelli a base di legno, mobili e pavimenti, nonché per carta da parati, schiume, parti di veicoli stradali e aeromobili, prodotti tessili e in pelle.

Articoli

Dopo il 6 agosto 2026 non è ammessa l’immissione sul mercato di articoli se la concentrazione di formaldeide rilasciata rilasciata da tali articoli è superiore a:

  • a) 0,062 mg/m3 per i mobili e gli articoli a base di legno;
  • b) 0,080 mg/m3 per gli articoli diversi dai mobili e dagli articoli a base di legno.

Sono previste diverse deroghe, in particolare la disposizione non si applica, tra l’altro agli:

  • articoli in cui la formaldeide o le sostanze che rilasciano formaldeide sono esclusivamente presenti in natura nei materiali con cui sono prodotti gli articoli;
  • articoli destinati esclusivamente all’uso all’aperto in condizioni prevedibili;
  • articoli da costruzione utilizzati esclusivamente al di fuori dell’involucro edilizio e della barriera al vapore e che non emettono formaldeide nell’aria degli ambienti chiusi;
  • articoli destinati esclusivamente all’uso industriale o professionale, a meno che la formaldeide da essi rilasciata non comporti l’esposizione del pubblico in condizioni d’uso prevedibili.

Veicoli

Dopo il 6 agosto 2027 non è ammessa l’immissione sul mercato di veicoli stradali se la concentrazione di formaldeide all’interno di tali veicoli è superiore a:

  • 0,062 mg/m3.

Anche in questo caso sono previste delle deroghe, in particolare la disposizione non di applica:

  • a) ai veicoli stradali destinati esclusivamente all’uso industriale o professionale, a meno che la concentrazione di formaldeide all’interno di tali veicoli non comporti l’esposizione del pubblico in condizioni d’uso prevedibili;
  • b) ai veicoli usati.

Testo

Regolamento Unione Europea 14 luglio 2023, n. 1464

REGOLAMENTO (UE) 2023/1464 DELLA COMMISSIONE che modifica l’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la formaldeide e i prodotti che rilasciano formaldeide.

Torna in alto