Cassazione penale, campo di applicazione dlgs 36/2003

La corte di Cassazione, con la sentenza 26785/2023, si è pronunciata sul campo di applicazione del dlgs 36/2003 relativo alle discariche affermando che si applica anche a quelle chiuse.

Il d.lgs. n. 36 del 2003 non ha previsto esenzioni e si applica a tutte le discariche, senza distinguere se aperte o chiuse, e quindi deve ritenersi anche a quelle chiuse per cui è prevista una specifica disciplina con riferimento alla gestione post-operativa.

Nel caso di specie, i Giudici di merito hanno ritenuto l’imputato responsabile del reato d’inquinamento ambientale di cui all’art. 452-bis cod. pen., commesso con colpa, perché in qualità di commissario ad acta per la messa in sicurezza della discarica pubblica ha omesso di adottare le precauzioni dovute.

Difatti, in seguito alle piogge il percolato è penetrato nella parte più vecchia della discarica, non impermeabilizzata, inquinando il fiume e il terreno circostante dove sono state trovate cospicue quantità di cromo, cadmio, arsenico e zinco.

Secondo il ricorrente, il decreto legislativo n. 36 del 2003 si applica solo alle discariche aperte e non a quelle chiuse, poiché ha recepito la direttiva 1999/31/CE che al considerando 25 ne esclude l’applicabilità alle discariche già chiuse al momento della sua entrata in vigore.

Inoltre, sempre secondo il ricorrente, comunque il d.lgs. n. 121 del 2020, che ha novellato il d.lgs. n. 36 del 2003, ha ribadito che la disciplina della gestione post-operativa vale solo per le discariche nuove o per lotti nuovi di discariche preesistenti e non per quelle già chiuse.

Diversamente, la Corte ritiene non corretta tale ricostruzione in quanto:

  • innanzitutto i “considerando” hanno un valore circoscritto alla spiegazione delle ragioni dell’intervento normativo ma non hanno a loro volta una funzione normativa. Pertanto, non se ne può predicare l’applicazione diretta o l’efficacia vincolante né si può far discendere dalla loro eventuale violazione la disapplicazione della norma nazionale di recepimento.
  • peraltro, nel caso in esame il considerando è formulato con espressioni verbali temperate “considerando che le discariche chiuse anteriormente alla data di recepimento della presente direttiva non dovrebbero essere soggette alle disposizioni da essa previste per la procedura di chiusura”, in cui il modo condizionale contempla o quanto meno non esclude una diversa scelta degli Stati membri.

Di conseguenza, correttamente la Corte di appello ha ritenuto che tale normativa fosse applicabile alla discarica in oggetto, che al momento del recepimento della direttiva UE era nella fase della gestione post-operativa.


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