I regolamenti (UE) 2023/1434 e (UE) 2023/1435 modificano l’allegato VI del regolamento (CE) n. 1272/2008 (Clp) in relazione ad alcune voci e all’elenco delle note.
che possono essere associate a una o più voci di classificazione ed etichettatura armonizzate e che riguardano l’identificazione, la classificazione e l’etichettatura delle sostanze, nonché la classificazione e l’etichettatura delle miscele.
Regolamento (UE) 2023/1434
Il regolamento aggiunge una nuova nota all’allegato VI, parte 1, sezione 1.1.3.1, del regolamento (CE) n. 1272/2008 per chiarire che:
- la classificazione di un gruppo di sostanze nella stessa voce si basa unicamente sulle proprietà pericolose di quella parte della sostanza comune a tutte le sostanze di tale voce. Per le parti non comuni di una sostanza, secondo il RAC è necessario valutare se le loro proprietà pericolose possano giustificare una classificazione più rigorosa (categoria superiore) o una classificazione con un ambito di applicazione più ampio (includendo ulteriori differenziazioni, organi bersaglio e/o indicazioni di pericolo) per la stessa classe di pericolo.
Regolamento (UE) 2023/1435
Il Regolamento modifica l’allegato VI (Classificazione ed etichettatura armonizzate di talune sostanze pericolose) del Regolamento n. 1272/2008.
Il provvedimento di applica dal 1° febbraio 2025, ma i fornitori possono classificare, etichettare e imballare le sostanze e le miscele conformemente alle modifiche a decorrere dal 31 luglio 2023.
Regolamento Unione Europea 25 aprile 2023, n. 1424
Regolamento delegato (UE) 2023/1434 della Commissione del 25 aprile 2023 recante modifica, ai fini dell’adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele per quanto riguarda l’aggiunta di note all’allegato VI, parte 1, sezione 1.1.3 (Testo rilevante ai fini del SEE)
Regolamento Unione Europea 2 maggio 2023, n. 1435
Regolamento delegato (UE) 2023/1435 della Commissione del 2 maggio 2023 che modifica il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele per quanto riguarda la modifica delle voci dell’allegato VI, parte 3, dell’acido 2-etilesanoico e suoi sali; dell’acido borico; del triossido di diboro; dell’eptaossido di tetraboro e disodio, idrato; del tetraborato di disodio, anidro; dell’acido ortoborico, sale sodico; del tetraborato di disodio decaidrato e del tetraborato di disodio pentaidrato.