Mase, indirizzi emissioni odorigene

Il Mase comunica che è stato firmato e pubblicato il decreto direttoriale che adotta le “linee di indirizzo per la gestione delle emissioni odorigene da impianti ed attività industriali”.

Oggetto

Gli indirizzi, in applicazione dell’articolo 272-bis del Dlgs 152/2006, forniscono un quadro di riferimento da utilizzare nei procedimenti istruttori e decisionali delle autorità competenti in materia di autorizzazioni ambientali e per il futuro sviluppo della normativa regionale e statale.

Campo di applicazione

Gli “indirizzi” si applicano:

  • in via diretta agli stabilimenti oggetto della parte quinta del Dlgs 152/2006 (soggetti ad autorizzazione unica ambientale – AUA, autorizzazione alle emissioni o regimi autorizzativi in deroga),
  • in via indiretta, come criterio di tutela da utilizzare nell’istruttoria autorizzativa, alle installazioni soggette ad autorizzazione integrata ambientale – AIA.

Inoltre, si applicano:

  • nei casi in cui l’autorizzazione alle emissioni venga assorbita nelle AUA od in altre autorizzazioni uniche (come quelle in materia di rifiuti o di fonti rinnovabili),
  • nei casi in cui l’autorizzazione alle emissioni (o l’AUA in cui questa sia stata assorbita) è rilasciata per impianti in cui sono attivate le procedure autorizzative semplificate in materia di rifiuti.

Più in generale, gli indirizzi possono rappresentare un riferimento utilizzabile in tutte le procedure di verifica e/o di autorizzazione ambientale che considerino le emissioni in atmosfera e la cui istruttoria sia legittimata a mutuare criteri e parametri di valutazione dalle normative di settore (come avviene per la procedura di screening, per la procedura di VIA, ecc.).

Attività soggette

Gli indirizzi riportano un primo elenco indicativo di impianti e attività aventi un potenziale impatto odorigeno, tra cui:

  • Produzione di conglomerati bituminosi e/o di bitumi e/o bitumi modificati
  • Impianti di produzione di biogas o biometano da biomasse e/o reflui zootecnici o da rifiuti
  • Linee di trattamento fanghi che operano nell’ambito di impianti di depurazione delle acque con potenzialità superiore a 10.000 abitanti equivalenti
  • Tipologie di impianti di trattamento rifiuti individuate dall’autorità regionale in relazione alla capacità di produrre emissioni odorigene

Rimane ferma comunque la titolarità delle autorità regionali di individuare (attraverso circolari, delibere, ecc., in base al proprio ordinamento di riferimento) le categorie generali di impianti e di attività aventi un potenziale impatto odorigeno e la cui domanda autorizzativa deve pertanto prevedere la descrizione e valutazione delle emissioni odorigene.

Allegati

Il decreto, oltre agli indirizzi, è corredato da 5 allegati che contengono le regole tecniche per lo svolgimento delle attività di predisposizione della domanda autorizzativa, per lo svolgimento delle istruttorie e per le attività di controllo.


Testo

Per ulteriori approfondimenti e scaricare gli indirizzi, si rimanda alla pagina del Mase:

Decreto 28 giugno 2023, n. 309

Decreto direttoriale di approvazione degli indirizzi per l’applicazione dell’articolo 272-bis del dlgs 152/2006 in materia di emissioni odorigene di impianti e attività elaborato dal “Coordinamento Emissioni”

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