IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
di concerto con
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
e con
IL MINISTRO PER LA SEMPLIFICAZIONE
E LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Vista la direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica
nell'edilizia;
Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive
modificazioni, recante recepimento della direttiva 2010/31/UE sulla
prestazione energetica nell'edilizia, di seguito decreto legislativo;
Visto il Titolo I del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e
in particolare:
l'art. 4, comma 1, che prevede che con uno o piu' decreti siano
definite le modalita' di applicazione della metodologia di calcolo
delle prestazioni energetiche e l'utilizzo delle fonti rinnovabili
negli edifici, delle prescrizioni e dei requisiti, in relazione ai
paragrafi 1 e 2 dell'allegato I della predetta direttiva 2010/31/UE
sulla prestazione energetica nell'edilizia, tenendo conto dei criteri
generali riportati allo stesso art. 4, comma 1, lettere a) e b) del
decreto legislativo;
l'art. 6, comma 12, che prevede l'adeguamento del decreto del
Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2009 recante "Linee guida
nazionali per la certificazione energetica degli edifici",
avvalendosi delle metodologie di calcolo definite con i decreti di
cui all'art. 4, comma 1 del decreto legislativo;
l'art. 8, comma 1 che prevede che il progettista o i progettisti,
nell'ambito delle rispettive competenze edili, impiantistiche
termotecniche, elettriche e illuminotecniche, inseriscano i calcoli e
le verifiche previste dal decreto legislativo nella relazione tecnica
di progetto attestante la rispondenza alle prescrizioni per il
contenimento del consumo di energia degli edifici e dei relativi
impianti termici;
l'art. 9, comma 1, che, fermo restando il rispetto dell'art. 17,
assegna alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano
l'attuazione delle disposizioni per l'efficienza energetica contenute
nel medesimo decreto legislativo;
l'art. 9, comma 5-sexies, che prevede che le regioni e le
province autonome collaborino con il Ministero dello sviluppo
economico per la definizione congiunta di metodologie di calcolo
della prestazione energetica degli edifici, di metodologie per la
determinazione dei requisiti minimi di edifici e impianti, di sistemi
di classificazione energetica degli edifici, compresa la definizione
del sistema informativo comune nonche' per la redazione del Piano
d'azione destinato ad aumentare il numero di edifici a energia quasi
zero e dell'azione di monitoraggio, analisi, valutazione e
adeguamento della normativa energetica nazionale e regionale di cui
agli articoli 10 e 13 del decreto legislativo;
Visto il comma 4, dell'art. 16, del decreto legislativo 19 agosto
2005, n. 192, e successive modifiche ed integrazioni, concernente le
modalita' di modifica degli allegati al medesimo decreto legislativo;
Visto il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, che definisce gli
obblighi di integrazione delle fonti rinnovabili nei nuovi edifici o
negli edifici sottoposti a ristrutturazioni rilevanti;
Visto il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, di attuazione
della direttiva 2006/32/CE;
Visto il decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, di attuazione
della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica ed in
particolare l'art. 14, comma 10, che prevede l'adozione del decreto
in oggetto in tempi brevi, favorendo l'applicazione omogenea su tutto
il territorio nazionale di regole semplici per la valutazione della
prestazione energetica e l'attestazione della prestazione energetica
degli edifici;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n.
74 recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio,
conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n.
75 recante la disciplina dei criteri di accreditamento per assicurare
la qualificazione e l'indipendenza degli esperti e degli organismi a
cui affidare l'attestazione della prestazione energetica degli
edifici;
Visto il decreto di cui all'art. 4, comma 1 del decreto legislativo
19 agosto 2005, n. 192 e successive modificazioni, concernente il
calcolo della prestazione energetica negli edifici e i nuovi
requisiti minimi di efficienza energetica;
Considerato l'esito positivo delle consultazioni con le principali
associazioni di categoria interessate;
Considerato che il presente decreto costituisce uno strumento
indispensabile per la promozione degli edifici a energia quasi zero,
fissata dalla direttiva 2010/31/UE;
Sentito il parere della Conferenza unificata nella seduta del 18
giugno 2015;
Decreta:
Art. 1
Ambito di intervento e finalita'
1. Ai sensi dell'art. 8, comma 1 del decreto legislativo, il
presente decreto definisce gli schemi e le modalita' di riferimento
per la compilazione della relazione tecnica di progetto, in funzione
delle diverse tipologie di lavori: nuove costruzioni,
ristrutturazioni importanti, interventi di riqualificazione
energetica.
Art. 2
Relazioni tecniche di progetto
1. Sono approvati gli schemi di relazione tecnica di progetto di
cui all'art. 8, comma 1 del decreto legislativo, riportati negli
allegati al presente decreto.
Art. 3
Disposizioni finali ed entrata in vigore
1. Le disposizioni di cui al presente decreto, ivi compresi gli
allegati, che ne costituiscono parte integrante, entrano in vigore a
decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Le disposizioni
di cui al presente decreto, ivi compresi gli allegati, hanno
efficacia a decorrere dall'entrata in vigore del decreto di cui
all'art. 4, comma 1 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 e
successive modificazioni.
2. Gli allegati al presente decreto, ove necessario, sono
modificati con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di
concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il
Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e
sentito il parere della Conferenza Unificata.
Roma, 26 giugno 2015
Il Ministro
dello sviluppo economico
Guidi
Il Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti
Delrio
Il Ministro per la semplificazione
e la pubblica amministrazione
Madia
Allegato 1
RELAZIONE TECNICA DI CUI AL COMMA 1 DELL’ARTICOLO 8 DEL DECRETO
LEGISLATIVO 19 AGOSTO 2005, N. 192, ATTESTANTE LA RISPONDENZA ALLE
PRESCRIZIONI IN MATERIA DI CONTENIMENTO DEL CONSUMO ENERGETICO
DEGLI EDIFICI
Allegato 2
RELAZIONE TECNICA DI CUI AL COMMA 1 DELL’ARTICOLO 8 DEL DECRETO
LEGISLATIVO 19 AGOSTO 2005, N. 192, ATTESTANTE LA RISPONDENZA ALLE
PRESCRIZIONI IN MATERIA DI CONTENIMENTO DEL CONSUMO ENERGETICO
DEGLI EDIFICI
Allegato 3
RELAZIONE TECNICA DI CUI AL COMMA 1 DELL’ARTICOLO 8 DEL DECRETO
LEGISLATIVO 19 AGOSTO 2005, N. 192, ATTESTANTE LA RISPONDENZA ALLE
PRESCRIZIONI IN MATERIA DI CONTENIMENTO DEL CONSUMO ENERGETICO
DEGLI EDIFICI