IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
di concerto con
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE,
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
e con
IL MINISTRO PER LA SEMPLIFICAZIONE
E LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Visto il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, di attuazione
della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali
dell'energia e i servizi energetici, di abrogazione della direttiva
93/76/CEE;
Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, di attuazione
della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico
nell'edilizia, come modificato dal decreto-legge 4 giugno 2013, n.
63, convertito in legge 3 agosto 2013, n. 90, recante "disposizioni
urgenti per il recepimento della direttiva 2010/31/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione
energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure
d'infrazione avviate dalla Commissione europea, nonche' altre
disposizioni in materia di coesione sociale";
Visti, in particolare, gli articoli 4, comma 1 e 6, comma 12 del
decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192;
Visto il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, che definisce gli
obblighi di integrazione delle fonti rinnovabili nei nuovi edifici o
negli edifici sottoposti a ristrutturazioni rilevanti;
Vista la direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 25 ottobre 2012 sull'efficienza energetica, che
modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/CE e abroga le direttive
2004/8/CE e 2006/32/CE;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n.
74 recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio,
conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n.
75 recante la disciplina dei criteri di accreditamento per assicurare
la qualificazione e l'indipendenza degli esperti e degli organismi a
cui affidare l'attestazione della prestazione energetica degli
edifici;
Visto il decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, di attuazione
della direttiva 2012/27/UE, ed in particolare l'art. 14, comma 10,
che prevede l'adozione entro 120 giorni dalla sua entrata in vigore
del decreto di cui all'art. 4, comma 1 e 6, comma 2 del decreto
legislativo 19 agosto 2005, n. 192;
Considerato che, con il decreto di cui all'art. 4, comma 1 del
decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e' stata adottata la
disciplina concernente il calcolo della prestazione energetica negli
edifici e i nuovi requisiti minimi di efficienza energetica;
Ritenuto di dover procedere all'adozione del decreto di cui
all'art. 6, comma 12 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192,
al fine di garantire la piena attuazione della direttiva 2010/31/UE,
e in particolare dell'art. 11;
Considerato che l'emanazione del presente decreto e' funzionale
alla piena attuazione della direttiva 2010/31/UE, e in particolare
dell'art. 11, anche al fine di adempiere alle prescrizioni imposte
dalla Commissione europea con la procedura di infrazione n.
0368/2012, attualmente pendente;
Considerato l'esito positivo delle consultazioni con le principali
associazioni di categoria interessate;
Acquisito il parere positivo del Consiglio nazionale consumatori ed
utenti (CNCU), reso nella seduta del 7 maggio 2015;
Acquisita l'intesa espressa dalla Conferenza unificata nella seduta
del 18 giugno 2015;
Decreta:
Art. 1
Finalita' e campo di applicazione
1. Ai sensi dell'art. 1 e dell'art. 6, comma 12, del decreto
legislativo 19 agosto 2005, n. 192 e successive modifiche ed
integrazioni, nel seguito solo decreto legislativo, il presente
decreto si pone la finalita' di favorire l'applicazione omogenea e
coordinata dell'attestazione della prestazione energetica degli
edifici e delle unita' immobiliari, nel seguito, per brevita',
solamente edifici o immobili, su tutto il territorio nazionale. Il
presente decreto definisce:
a) le Linee guida nazionali per l'attestazione della prestazione
energetica degli edifici;
b) gli strumenti di raccordo, concertazione e cooperazione tra lo
Stato e le regioni;
c) la realizzazione di un sistema informativo comune per tutto il
territorio nazionale per la gestione di un catasto nazionale degli
attestati di prestazione energetica e degli impianti termici.
Art. 2
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni di cui
all'art. 2, del decreto legislativo nonche' le definizioni di cui al
decreto emanato ai sensi dell'art. 4, comma 1 del medesimo decreto
legislativo, concernente la disciplina di calcolo della prestazione
energetica negli edifici e i nuovi requisiti minimi di efficienza
energetica, di seguito solo "decreto requisiti minimi".
Art. 3
Linee guida nazionali per l'attestazione della prestazione energetica
degli edifici
1. L'Allegato 1 al presente decreto costituisce le Linee guida
nazionali per l'attestazione della prestazione energetica degli
edifici. Al fine di garantire la promozione di adeguati livelli di
qualita' dei servizi di attestazione della prestazione energetica
degli edifici, assicurare la fruibilita', la diffusione e una
crescente comparabilita' degli attestati di prestazione energetica
(di seguito APE), sull'intero territorio nazionale in conformita'
alla direttiva 2010/31/UE e al decreto legislativo, promuovendo la
tutela degli interessi degli utenti, le Linee guida prevedono:
a) metodologie di calcolo, anche semplificate per gli edifici
caratterizzati da ridotte dimensioni e prestazioni energetiche di
modesta qualita', finalizzate a ridurre i costi a carico dei
cittadini;
b) il format di APE, di cui all'appendice B delle Linee guida,
comprendente tutti i dati relativi all'efficienza energetica
dell'edificio e all'utilizzo delle fonti rinnovabili nello stesso, al
fine di consentire ai cittadini di valutare e confrontare edifici
diversi;
c) lo schema di annuncio di vendita o locazione, di cui
all'appendice C delle Linee guida, che renda uniformi le informazioni
sulla qualita' energetica degli edifici fornite ai cittadini;
d) la definizione del sistema informativo comune per tutto il
territorio nazionale, di seguito SIAPE, di cui all'art. 1, comma 1,
lettera c).
2. Fermo restando quanto disposto dal comma 4, le disposizioni
contenute nel presente decreto, sono direttamente operative nelle
regioni e nelle province autonome che non abbiano ancora provveduto
ad adottare propri strumenti di attestazione della prestazione
energetica degli edifici in conformita' alla direttiva 2010/31/UE.
3. Le regioni e le province autonome, nel disciplinare il sistema
di attestazione della prestazione energetica degli edifici, adottano
gli elementi essenziali e le disposizioni minime comuni di cui
all'art. 4.
4. Le regioni e le province autonome che, alla data di entrata in
vigore del presente decreto, abbiano gia' adottato propri strumenti
di attestazione della prestazione energetica degli edifici in
conformita' alla direttiva 2010/31/UE, intraprendono misure atte a
favorire, entro due anni dall'entrata in vigore del presente decreto,
l'adeguamento dei propri strumenti regionali di attestazione della
prestazione energetica degli edifici alle Linee guida.
Art. 4
Elementi essenziali e disposizioni minime comuni del sistema
nazionale e regionale di attestazione della prestazione energetica
degli edifici
1. Costituiscono elementi essenziali del sistema di attestazione
della prestazione energetica degli edifici, desumibili dalle Linee
guida di cui all'Allegato 1:
a) le informazioni che devono obbligatoriamente essere contenute
nell'APE, compresi i dati relativi all'efficienza energetica
dell'edificio, i valori vigenti a norma di legge, i valori di
riferimento o classi prestazionali che consentano ai cittadini di
valutare e raffrontare la prestazione energetica dell'edificio in
forma sintetica e anche non tecnica, i suggerimenti e le
raccomandazioni in merito agli interventi piu' significativi ed
economicamente convenienti per il miglioramento della predetta
prestazione;
b) le norme tecniche di riferimento, conformi a quelle sviluppate
in ambito europeo e nazionale;
c) le procedure e i metodi di calcolo della prestazione energetica
degli edifici, compresi i metodi semplificati di cui all'art. 6,
comma 12, lettera a) del decreto legislativo.
2. Costituiscono altresi' elementi essenziali del sistema di
attestazione della prestazione energetica degli edifici i requisiti
professionali e i criteri per assicurare la qualificazione e
l'indipendenza dei soggetti preposti alla certificazione energetica
degli edifici, desumibili dal decreto del Presidente della Repubblica
16 aprile 2013, n. 75.
3. L'APE, ai sensi dell'art. 6, comma 5, del decreto legislativo,
ha una validita' temporale massima di dieci anni a partire dal suo
rilascio ed e' aggiornato a ogni intervento di ristrutturazione o
riqualificazione che riguardi elementi edilizi o impianti tecnici in
maniera tale da modificare la classe energetica dell'edificio o
dell'unita' immobiliare. La validita' temporale massima e'
subordinata al rispetto delle prescrizioni per le operazioni di
controllo di efficienza energetica degli impianti tecnici
dell'edificio, in particolare per gli impianti termici, comprese le
eventuali necessita' di adeguamento previste dai regolamenti di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74. Nel
caso di mancato rispetto di dette disposizioni, l'APE decade il 31
dicembre dell'anno successivo a quello in cui e' prevista la prima
scadenza non rispettata per le predette operazioni di controllo di
efficienza energetica. A tali fini, i libretti di impianto di cui al
decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 febbraio 2014 e
successive modificazioni sono allegati, in originale, in copia
cartacea o in formato elettronico, all'APE.
4. Ogni APE e' redatto da un soggetto abilitato ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 75 e
riporta obbligatoriamente, per l'edificio o per l'unita' immobiliare,
pena l'invalidita':
a) la prestazione energetica globale sia in termini di energia
primaria totale che di energia primaria non rinnovabile, attraverso i
rispettivi indici;
b) la classe energetica determinata attraverso l'indice di
prestazione energetica globale, espresso in energia primaria non
rinnovabile;
c) la qualita' energetica del fabbricato ai fini del contenimento
dei consumi energetici per il riscaldamento e il raffrescamento,
attraverso gli indici di prestazione termica utile per la
climatizzazione invernale ed estiva dell'edificio;
d) i valori di riferimento, quali i requisiti minimi di efficienza
energetica vigenti a norma di legge;
e) le emissioni di anidride carbonica;
f) l'energia esportata;
g) le raccomandazioni per il miglioramento dell'efficienza
energetica con le proposte degli interventi piu' significativi ed
economicamente convenienti, distinguendo gli interventi di
ristrutturazione importanti da quelli di riqualificazione energetica;
Ogni APE riporta, inoltre, le informazioni correlate al
miglioramento della prestazione energetica, quali gli incentivi di
carattere finanziario e l'opportunita' di eseguire diagnosi
energetiche.
5. Nel caso in cui l'APE sia sottoscritto con firma digitale e
venga depositato su catasti o registri telematici appositamente
creati dalle Pubbliche Amministrazioni o da loro enti o societa' in
house non e' necessaria la marcatura temporale ai fini del
riconoscimento del suo valore legale per tutti gli usi previsti dalla
legge. L'APE firmato digitalmente resta valido secondo quanto
previsto al comma 3, a prescindere dall'eventuale successiva
cessazione del contratto di autorizzazione del soggetto certificatore
alla firma digitale.
6. In ogni caso, il soggetto abilitato di cui al comma 4 che redige
l'APE, deve effettuare almeno un sopralluogo presso l'edificio o
l'unita' immobiliare oggetto di attestazione, al fine di reperire e
verificare i dati necessari alla sua predisposizione.
7. Nel caso di offerta di vendita o di locazione, i corrispondenti
annunci, effettuati tramite tutti i mezzi di comunicazione
commerciali, riportano gli indici di prestazione energetica
dell'involucro, l'indice di prestazione energetica globale
dell'edificio o dell'unita' immobiliare, sia rinnovabile che non
rinnovabile, e la classe energetica corrispondente. A tal fine e'
fatto obbligo dell'utilizzo, con l'esclusione degli annunci via
internet e a mezzo stampa, del format di cui all'Appendice C delle
Linee guida approvate dal presente decreto.
Art. 5
Monitoraggio e controlli
1. Le regioni e le province autonome al fine dell'effettuazione dei
controlli della qualita' dell'attestazione della prestazione
energetica reso dai soggetti certificatori, definiscono piani e
procedure di controllo che consentano di analizzare almeno il 2%
degli APE depositati territorialmente in ogni anno solare.
2. I controlli di cui al comma 1 sono prioritariamente orientati
alle classi energetiche piu' efficienti e comprendono tipicamente:
a) l'accertamento documentale degli APE, ivi inclusa la verifica
del rispetto delle procedure di cui alle Linee guida;
b) le valutazioni di congruita' e coerenza dei dati di progetto o
di diagnosi con la procedura di calcolo e i risultati espressi;
c) le ispezioni delle opere o dell'edificio.
3. Le regioni e le province autonome adottano le misure necessarie
per l'attuazione dei piani e procedure di controllo di cui al comma 1
in coerenza con l'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica
16 aprile 2013, n. 75.
4. Le regioni e le province autonome alimentano per via telematica
annualmente il SIAPE, di cui all'art. 6, con i dati relativi ai
controlli effettuati e il numero dei certificati invalidati. Tra
questi, sono compresi il numero dei controlli effettuati per ognuna
delle tipologie di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della
Repubblica 16 aprile 2013, n. 75.
5. Resta ferma l'applicazione di quanto disposto dall'art. 15 del
decreto legislativo.
Art. 6
Sistema Informativo sugli Attestati di Prestazione Energetica
1. L'ENEA, sentite le regioni, entro 90 giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, istituisce, ai sensi del
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni,
la banca dati nazionale, denominata SIAPE, per la raccolta dei dati
relativi agli APE, agli impianti termici e ai relativi controlli e
ispezioni. L'ENEA, ai fini di cui al presente articolo, garantisce
l'interoperabilita' del SIAPE con i sistemi informativi nazionali e
regionali esistenti ed in particolare con i catasti regionali degli
impianti termici di cui all'art. 10, comma 4, del decreto del
Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74. L'ENEA, nella
realizzazione del SIAPE, garantisce altresi' la progressiva
interoperabilita' con i sistemi informatici dell'Agenzia delle
Entrate relativi al catasto degli edifici.
2. Le regioni e le provincie autonome, entro il 31 marzo di ogni
anno, alimentano il SIAPE con i dati relativi all'anno ultimo
trascorso.
3. Le regioni, le provincie autonome e i comuni accedono, per via
telematica, alla totalita' dei dati presenti nel SIAPE relativamente
alla zona geografica di competenza e, per quanto riguarda il restante
territorio nazionale, accedono ai dati in forma aggregata. I
cittadini accedono ai dati presenti nel SIAPE in forma aggregata.
Art. 7
Informazione e supporto
1. L'ENEA, entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente
decreto, predispone una guida alla lettura dell'APE, un opuscolo
informativo sull'APE, i suoi contenuti e gli adempimenti ad esso
connessi e ne favorisce la diffusione.
2. L'ENEA, entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente
decreto, istituisce sul proprio sito istituzionale e in forma
accessibile al pubblico, una sezione dedicata alla prestazione
energetica degli edifici contenente:
a) l'accesso al SIAPE;
b) informazioni sugli interventi per l'incremento della prestazione
energetica degli edifici, le tecnologie disponibili a tal fine, i
costi indicativi, un quadro aggiornato sugli incentivi nazionali e
regionali nonche' una guida alla compilazione delle raccomandazioni
di cui all'art. 4, comma 4, lettera g);
c) le statistiche annuali articolate sugli attestati di prestazione
energetica emessi e sui controlli effettuati, indicando, tra gli
altri, i seguenti dati, totali e per annualita', per ciascuna regione
e provincia autonoma, nonche' una analisi statistica dei costi medi
del servizio di redazione degli attestati stessi:
i. numero dei certificati registrati;
ii. numero dei certificati controllati;
iii. numero dei certificati validati a seguito di controllo;
iv. distribuzione dei certificati per classe energetica.
3. Le regioni e le province autonome possono avvalersi dell'ENEA,
anche attraverso la stipula di specifici accordi, per:
a) assicurare la piena compatibilita' del SIAPE con sistemi
regionali gia' esistenti;
b) provvedere all'aggiornamento dei propri funzionari e dei
tecnici, anche attraverso opportuni corsi a distanza, in merito alle
tematiche di cui al presente decreto.
Art. 8
Disposizioni finali
1. Le regioni e le province autonome, in conformita' a quanto
previsto dai regolamenti di cui ai decreti del Presidente della
Repubblica 16 aprile 2013, n. 74, e 16 aprile 2013, n. 75, provvedono
ad avviare programmi di verifica annuale della conformita' degli APE
emessi.
2. L'ENEA, entro il 1° ottobre 2015, adegua lo strumento di calcolo
semplificato "DOCET" per tenere conto degli aggiornamenti introdotti
dal presente decreto e dal decreto requisiti minimi, emanato ai sensi
dell'art. 4, comma 1 del decreto legislativo.
3. Ai fini degli adempimenti previsti dal decreto legislativo, per
garantire il necessario aggiornamento dei sistemi di calcolo della
prestazione energetica degli edifici, gli eventuali aggiornamenti
delle norme tecniche di cui all'art. 11 del decreto legislativo
stesso, si applicano decorsi 90 giorni dalla data della loro
pubblicazione.
Art. 9
Copertura finanziaria
1. All'attuazione del presente decreto si provvede con le risorse
umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente,
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Art. 10
Entrata in vigore
1. Le disposizioni di cui al presente decreto, ivi compresi gli
allegati, che ne costituiscono parte integrante, entrano in vigore a
decorrere dal 1° ottobre 2015. Resta ferma, ove non sia sopraggiunta
la scadenza ivi prevista, la validita' per ogni effetto di legge,
degli attestati di certificazione energetica redatti ai sensi delle
Linee guida di cui al decreto del ministro dello sviluppo economico
26 giugno 2009.
Roma, 26 giugno 2015
Il Ministro
dello sviluppo economico
Guidi
Il Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio e del mare
Galletti
Il Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti
Delrio
Il Ministro per la semplificazione
e la pubblica amministrazione
Madia
Allegato 1 (Articolo 3)
LINEE GUIDA NAZIONALI
PER L’ATTESTAZIONE DELLA PRESTAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI