Decreto ministeriale 26 giugno 2015

Adeguamento del decreto del Ministro dello sviluppo economico, 26 giugno 2009 -
Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici.

                             IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
 
                           di concerto con 
 
 
                      IL MINISTRO DELL'AMBIENTE 
              E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE, 
 
 
                  IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE 
                           E DEI TRASPORTI 
 
 
                                e con 
 
 
                 IL MINISTRO PER LA SEMPLIFICAZIONE 
                    E LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 
 
  Visto il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, di  attuazione
della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli  usi  finali
dell'energia e i servizi energetici, di abrogazione  della  direttiva
93/76/CEE; 
  Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, di  attuazione
della  direttiva  2002/91/CE  relativa   al   rendimento   energetico
nell'edilizia, come modificato dal decreto-legge 4  giugno  2013,  n.
63, convertito in legge 3 agosto 2013, n. 90,  recante  "disposizioni
urgenti per il recepimento della direttiva 2010/31/UE del  Parlamento
europeo e  del  Consiglio  del  19  maggio  2010,  sulla  prestazione
energetica  nell'edilizia  per   la   definizione   delle   procedure
d'infrazione  avviate  dalla  Commissione  europea,   nonche'   altre
disposizioni in materia di coesione sociale"; 
  Visti, in particolare, gli articoli 4, comma 1 e 6,  comma  12  del
decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192; 
  Visto il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, che definisce gli
obblighi di integrazione delle fonti rinnovabili nei nuovi edifici  o
negli edifici sottoposti a ristrutturazioni rilevanti; 
  Vista  la  direttiva  2012/27/UE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio  del  25  ottobre  2012  sull'efficienza  energetica,   che
modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/CE e abroga le  direttive
2004/8/CE e 2006/32/CE; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n.
74 recante definizione dei criteri generali in materia di  esercizio,
conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n.
75 recante la disciplina dei criteri di accreditamento per assicurare
la qualificazione e l'indipendenza degli esperti e degli organismi  a
cui  affidare  l'attestazione  della  prestazione  energetica   degli
edifici; 
  Visto il decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102,  di  attuazione
della direttiva 2012/27/UE, ed in particolare l'art.  14,  comma  10,
che prevede l'adozione entro 120 giorni dalla sua entrata  in  vigore
del decreto di cui all'art. 4, comma 1  e  6,  comma  2  del  decreto
legislativo 19 agosto 2005, n. 192; 
  Considerato che, con il decreto di cui  all'art.  4,  comma  1  del
decreto legislativo 19 agosto 2005, n.  192,  e'  stata  adottata  la
disciplina concernente il calcolo della prestazione energetica  negli
edifici e i nuovi requisiti minimi di efficienza energetica; 
  Ritenuto  di  dover  procedere  all'adozione  del  decreto  di  cui
all'art. 6, comma 12 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n.  192,
al fine di garantire la piena attuazione della direttiva  2010/31/UE,
e in particolare dell'art. 11; 
  Considerato che l'emanazione del  presente  decreto  e'  funzionale
alla piena attuazione della direttiva 2010/31/UE,  e  in  particolare
dell'art. 11, anche al fine di adempiere  alle  prescrizioni  imposte
dalla  Commissione  europea  con  la  procedura  di   infrazione   n.
0368/2012, attualmente pendente; 
  Considerato l'esito positivo delle consultazioni con le  principali
associazioni di categoria interessate; 
  Acquisito il parere positivo del Consiglio nazionale consumatori ed
utenti (CNCU), reso nella seduta del 7 maggio 2015; 
  Acquisita l'intesa espressa dalla Conferenza unificata nella seduta
del 18 giugno 2015; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                  Finalita' e campo di applicazione 
 
  1. Ai sensi dell'art. 1  e  dell'art.  6,  comma  12,  del  decreto
legislativo  19  agosto  2005,  n.  192  e  successive  modifiche  ed
integrazioni, nel  seguito  solo  decreto  legislativo,  il  presente
decreto si pone la finalita' di favorire  l'applicazione  omogenea  e
coordinata  dell'attestazione  della  prestazione  energetica   degli
edifici e  delle  unita'  immobiliari,  nel  seguito,  per  brevita',
solamente edifici o immobili, su tutto il  territorio  nazionale.  Il
presente decreto definisce: 
  a) le Linee guida nazionali per  l'attestazione  della  prestazione
energetica degli edifici; 
  b) gli strumenti di raccordo, concertazione e cooperazione  tra  lo
Stato e le regioni; 
  c) la realizzazione di un sistema informativo comune per  tutto  il
territorio nazionale per la gestione di un  catasto  nazionale  degli
attestati di prestazione energetica e degli impianti termici. 
                               Art. 2 
 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni di  cui
all'art. 2, del decreto legislativo nonche' le definizioni di cui  al
decreto emanato ai sensi dell'art. 4, comma 1  del  medesimo  decreto
legislativo, concernente la disciplina di calcolo  della  prestazione
energetica negli edifici e i nuovi  requisiti  minimi  di  efficienza
energetica, di seguito solo "decreto requisiti minimi". 
                               Art. 3 
 
 
Linee guida nazionali per l'attestazione della prestazione energetica
                            degli edifici 
 
  1. L'Allegato 1 al presente  decreto  costituisce  le  Linee  guida
nazionali  per  l'attestazione  della  prestazione  energetica  degli
edifici. Al fine di garantire la promozione di  adeguati  livelli  di
qualita' dei servizi di  attestazione  della  prestazione  energetica
degli  edifici,  assicurare  la  fruibilita',  la  diffusione  e  una
crescente comparabilita' degli attestati  di  prestazione  energetica
(di seguito APE), sull'intero  territorio  nazionale  in  conformita'
alla direttiva 2010/31/UE e al decreto  legislativo,  promuovendo  la
tutela degli interessi degli utenti, le Linee guida prevedono: 
  a) metodologie di  calcolo,  anche  semplificate  per  gli  edifici
caratterizzati da ridotte dimensioni  e  prestazioni  energetiche  di
modesta  qualita',  finalizzate  a  ridurre  i  costi  a  carico  dei
cittadini; 
  b) il format di APE, di cui  all'appendice  B  delle  Linee  guida,
comprendente  tutti  i  dati   relativi   all'efficienza   energetica
dell'edificio e all'utilizzo delle fonti rinnovabili nello stesso, al
fine di consentire ai cittadini di  valutare  e  confrontare  edifici
diversi; 
  c)  lo  schema  di  annuncio  di  vendita  o  locazione,   di   cui
all'appendice C delle Linee guida, che renda uniformi le informazioni
sulla qualita' energetica degli edifici fornite ai cittadini; 
  d) la definizione del  sistema  informativo  comune  per  tutto  il
territorio nazionale, di seguito SIAPE, di cui all'art. 1,  comma  1,
lettera c). 
  2. Fermo restando quanto disposto  dal  comma  4,  le  disposizioni
contenute nel presente decreto,  sono  direttamente  operative  nelle
regioni e nelle province autonome che non abbiano  ancora  provveduto
ad  adottare  propri  strumenti  di  attestazione  della  prestazione
energetica degli edifici in conformita' alla direttiva 2010/31/UE. 
  3. Le regioni e le province autonome, nel disciplinare  il  sistema
di attestazione della prestazione energetica degli edifici,  adottano
gli elementi essenziali  e  le  disposizioni  minime  comuni  di  cui
all'art. 4. 
  4. Le regioni e le province autonome che, alla data di  entrata  in
vigore del presente decreto, abbiano gia' adottato  propri  strumenti
di  attestazione  della  prestazione  energetica  degli  edifici   in
conformita' alla direttiva 2010/31/UE, intraprendono  misure  atte  a
favorire, entro due anni dall'entrata in vigore del presente decreto,
l'adeguamento dei propri strumenti regionali  di  attestazione  della
prestazione energetica degli edifici alle Linee guida. 
                               Art. 4 
 
Elementi  essenziali  e  disposizioni  minime  comuni   del   sistema
  nazionale e regionale di attestazione della prestazione  energetica
  degli edifici 
  1. Costituiscono elementi essenziali del  sistema  di  attestazione
della prestazione energetica degli edifici,  desumibili  dalle  Linee
guida di cui all'Allegato 1: 
  a) le informazioni che devono  obbligatoriamente  essere  contenute
nell'APE,  compresi  i  dati   relativi   all'efficienza   energetica
dell'edificio, i valori  vigenti  a  norma  di  legge,  i  valori  di
riferimento o classi prestazionali che  consentano  ai  cittadini  di
valutare e raffrontare la  prestazione  energetica  dell'edificio  in
forma  sintetica  e  anche  non  tecnica,   i   suggerimenti   e   le
raccomandazioni in  merito  agli  interventi  piu'  significativi  ed
economicamente  convenienti  per  il  miglioramento  della   predetta
prestazione; 
  b) le norme tecniche di riferimento, conformi a  quelle  sviluppate
in ambito europeo e nazionale; 
  c) le procedure e i metodi di calcolo della prestazione  energetica
degli edifici, compresi i metodi  semplificati  di  cui  all'art.  6,
comma 12, lettera a) del decreto legislativo. 
  2.  Costituiscono  altresi'  elementi  essenziali  del  sistema  di
attestazione della prestazione energetica degli edifici  i  requisiti
professionali  e  i  criteri  per  assicurare  la  qualificazione   e
l'indipendenza dei soggetti preposti alla  certificazione  energetica
degli edifici, desumibili dal decreto del Presidente della Repubblica
16 aprile 2013, n. 75. 
  3. L'APE, ai sensi dell'art. 6, comma 5, del  decreto  legislativo,
ha una validita' temporale massima di dieci anni a  partire  dal  suo
rilascio ed e' aggiornato a ogni  intervento  di  ristrutturazione  o
riqualificazione che riguardi elementi edilizi o impianti tecnici  in
maniera tale da  modificare  la  classe  energetica  dell'edificio  o
dell'unita'  immobiliare.   La   validita'   temporale   massima   e'
subordinata al rispetto  delle  prescrizioni  per  le  operazioni  di
controllo   di   efficienza   energetica   degli   impianti   tecnici
dell'edificio, in particolare per gli impianti termici,  comprese  le
eventuali necessita' di adeguamento previste dai regolamenti  di  cui
al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74. Nel
caso di mancato rispetto di dette disposizioni, l'APE  decade  il  31
dicembre dell'anno successivo a quello in cui e'  prevista  la  prima
scadenza non rispettata per le predette operazioni  di  controllo  di
efficienza energetica. A tali fini, i libretti di impianto di cui  al
decreto del Ministro dello sviluppo  economico  10  febbraio  2014  e
successive  modificazioni  sono  allegati,  in  originale,  in  copia
cartacea o in formato elettronico, all'APE. 
  4. Ogni APE e' redatto  da  un  soggetto  abilitato  ai  sensi  del
decreto del Presidente della Repubblica  16  aprile  2013,  n.  75  e
riporta obbligatoriamente, per l'edificio o per l'unita' immobiliare,
pena l'invalidita': 
  a) la prestazione energetica globale  sia  in  termini  di  energia
primaria totale che di energia primaria non rinnovabile, attraverso i
rispettivi indici; 
  b)  la  classe  energetica  determinata  attraverso   l'indice   di
prestazione energetica globale,  espresso  in  energia  primaria  non
rinnovabile; 
  c) la qualita' energetica del fabbricato ai fini  del  contenimento
dei consumi energetici per  il  riscaldamento  e  il  raffrescamento,
attraverso  gli  indici  di  prestazione   termica   utile   per   la
climatizzazione invernale ed estiva dell'edificio; 
  d) i valori di riferimento, quali i requisiti minimi di  efficienza
energetica vigenti a norma di legge; 
  e) le emissioni di anidride carbonica; 
  f) l'energia esportata; 
  g)  le  raccomandazioni  per   il   miglioramento   dell'efficienza
energetica con le proposte degli  interventi  piu'  significativi  ed
economicamente   convenienti,   distinguendo   gli   interventi    di
ristrutturazione importanti da quelli di riqualificazione energetica; 
  Ogni  APE  riporta,   inoltre,   le   informazioni   correlate   al
miglioramento della prestazione energetica, quali  gli  incentivi  di
carattere  finanziario  e   l'opportunita'   di   eseguire   diagnosi
energetiche. 
  5. Nel caso in cui l'APE sia  sottoscritto  con  firma  digitale  e
venga depositato  su  catasti  o  registri  telematici  appositamente
creati dalle Pubbliche Amministrazioni o da loro enti o  societa'  in
house  non  e'  necessaria  la  marcatura  temporale  ai   fini   del
riconoscimento del suo valore legale per tutti gli usi previsti dalla
legge.  L'APE  firmato  digitalmente  resta  valido  secondo   quanto
previsto  al  comma  3,  a  prescindere   dall'eventuale   successiva
cessazione del contratto di autorizzazione del soggetto certificatore
alla firma digitale. 
  6. In ogni caso, il soggetto abilitato di cui al comma 4 che redige
l'APE, deve effettuare almeno  un  sopralluogo  presso  l'edificio  o
l'unita' immobiliare oggetto di attestazione, al fine di  reperire  e
verificare i dati necessari alla sua predisposizione. 
  7. Nel caso di offerta di vendita o di locazione, i  corrispondenti
annunci,  effettuati  tramite  tutti   i   mezzi   di   comunicazione
commerciali,  riportano  gli   indici   di   prestazione   energetica
dell'involucro,   l'indice   di   prestazione   energetica    globale
dell'edificio o dell'unita'  immobiliare,  sia  rinnovabile  che  non
rinnovabile, e la classe energetica corrispondente.  A  tal  fine  e'
fatto obbligo  dell'utilizzo,  con  l'esclusione  degli  annunci  via
internet e a mezzo stampa, del format di cui  all'Appendice  C  delle
Linee guida approvate dal presente decreto. 
                               Art. 5 
 
 
                      Monitoraggio e controlli 
 
  1. Le regioni e le province autonome al fine dell'effettuazione dei
controlli  della   qualita'   dell'attestazione   della   prestazione
energetica reso  dai  soggetti  certificatori,  definiscono  piani  e
procedure di controllo che consentano  di  analizzare  almeno  il  2%
degli APE depositati territorialmente in ogni anno solare. 
  2. I controlli di cui al comma 1  sono  prioritariamente  orientati
alle classi energetiche piu' efficienti e comprendono tipicamente: 
  a) l'accertamento documentale degli APE, ivi  inclusa  la  verifica
del rispetto delle procedure di cui alle Linee guida; 
  b) le valutazioni di congruita' e coerenza dei dati di  progetto  o
di diagnosi con la procedura di calcolo e i risultati espressi; 
  c) le ispezioni delle opere o dell'edificio. 
  3. Le regioni e le province autonome adottano le misure  necessarie
per l'attuazione dei piani e procedure di controllo di cui al comma 1
in coerenza con l'art. 5 del decreto del Presidente della  Repubblica
16 aprile 2013, n. 75. 
  4. Le regioni e le province autonome alimentano per via  telematica
annualmente il SIAPE, di cui all'art.  6,  con  i  dati  relativi  ai
controlli effettuati e il  numero  dei  certificati  invalidati.  Tra
questi, sono compresi il numero dei controlli effettuati  per  ognuna
delle tipologie di cui all'art. 5 del decreto  del  Presidente  della
Repubblica 16 aprile 2013, n. 75. 
  5. Resta ferma l'applicazione di quanto disposto dall'art.  15  del
decreto legislativo. 
                               Art. 6 
 
 
    Sistema Informativo sugli Attestati di Prestazione Energetica 
 
  1. L'ENEA, sentite le  regioni,  entro  90  giorni  dalla  data  di
entrata in vigore del presente  decreto,  istituisce,  ai  sensi  del
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e  successive  modificazioni,
la banca dati nazionale, denominata SIAPE, per la raccolta  dei  dati
relativi agli APE, agli impianti termici e ai  relativi  controlli  e
ispezioni. L'ENEA, ai fini di cui al  presente  articolo,  garantisce
l'interoperabilita' del SIAPE con i sistemi informativi  nazionali  e
regionali esistenti ed in particolare con i catasti  regionali  degli
impianti termici di  cui  all'art.  10,  comma  4,  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 16 aprile  2013,  n.  74.  L'ENEA,  nella
realizzazione  del  SIAPE,   garantisce   altresi'   la   progressiva
interoperabilita'  con  i  sistemi  informatici  dell'Agenzia   delle
Entrate relativi al catasto degli edifici. 
  2. Le regioni e le provincie autonome, entro il 31  marzo  di  ogni
anno, alimentano  il  SIAPE  con  i  dati  relativi  all'anno  ultimo
trascorso. 
  3. Le regioni, le provincie autonome e i comuni accedono,  per  via
telematica, alla totalita' dei dati presenti nel SIAPE  relativamente
alla zona geografica di competenza e, per quanto riguarda il restante
territorio  nazionale,  accedono  ai  dati  in  forma  aggregata.   I
cittadini accedono ai dati presenti nel SIAPE in forma aggregata. 
                               Art. 7 
 
 
                       Informazione e supporto 
 
  1. L'ENEA, entro 30 giorni  dall'entrata  in  vigore  del  presente
decreto, predispone una guida  alla  lettura  dell'APE,  un  opuscolo
informativo sull'APE, i suoi contenuti  e  gli  adempimenti  ad  esso
connessi e ne favorisce la diffusione. 
  2. L'ENEA, entro 180 giorni dall'entrata  in  vigore  del  presente
decreto,  istituisce  sul  proprio  sito  istituzionale  e  in  forma
accessibile  al  pubblico,  una  sezione  dedicata  alla  prestazione
energetica degli edifici contenente: 
  a) l'accesso al SIAPE; 
  b) informazioni sugli interventi per l'incremento della prestazione
energetica degli edifici, le tecnologie disponibili  a  tal  fine,  i
costi indicativi, un quadro aggiornato sugli  incentivi  nazionali  e
regionali nonche' una guida alla compilazione  delle  raccomandazioni
di cui all'art. 4, comma 4, lettera g); 
  c) le statistiche annuali articolate sugli attestati di prestazione
energetica emessi e sui  controlli  effettuati,  indicando,  tra  gli
altri, i seguenti dati, totali e per annualita', per ciascuna regione
e provincia autonoma, nonche' una analisi statistica dei  costi  medi
del servizio di redazione degli attestati stessi: 
      i. numero dei certificati registrati; 
      ii. numero dei certificati controllati; 
      iii. numero dei certificati validati a seguito di controllo; 
      iv. distribuzione dei certificati per classe energetica. 
  3. Le regioni e le province autonome possono  avvalersi  dell'ENEA,
anche attraverso la stipula di specifici accordi, per: 
  a)  assicurare  la  piena  compatibilita'  del  SIAPE  con  sistemi
regionali gia' esistenti; 
  b)  provvedere  all'aggiornamento  dei  propri  funzionari  e   dei
tecnici, anche attraverso opportuni corsi a distanza, in merito  alle
tematiche di cui al presente decreto. 
                               Art. 8 
 
 
                         Disposizioni finali 
 
  1. Le regioni e le  province  autonome,  in  conformita'  a  quanto
previsto dai regolamenti di  cui  ai  decreti  del  Presidente  della
Repubblica 16 aprile 2013, n. 74, e 16 aprile 2013, n. 75, provvedono
ad avviare programmi di verifica annuale della conformita' degli  APE
emessi. 
  2. L'ENEA, entro il 1° ottobre 2015, adegua lo strumento di calcolo
semplificato "DOCET" per tenere conto degli aggiornamenti  introdotti
dal presente decreto e dal decreto requisiti minimi, emanato ai sensi
dell'art. 4, comma 1 del decreto legislativo. 
  3. Ai fini degli adempimenti previsti dal decreto legislativo,  per
garantire il necessario aggiornamento dei sistemi  di  calcolo  della
prestazione energetica degli  edifici,  gli  eventuali  aggiornamenti
delle norme tecniche di  cui  all'art.  11  del  decreto  legislativo
stesso,  si  applicano  decorsi  90  giorni  dalla  data  della  loro
pubblicazione. 
                               Art. 9 
 
 
                        Copertura finanziaria 
 
  1. All'attuazione del presente decreto si provvede con  le  risorse
umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione  vigente,
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
                               Art. 10 
 
 
                          Entrata in vigore 
 
  1. Le disposizioni di cui al presente  decreto,  ivi  compresi  gli
allegati, che ne costituiscono parte integrante, entrano in vigore  a
decorrere dal 1° ottobre 2015. Resta ferma, ove non sia  sopraggiunta
la scadenza ivi prevista, la validita' per  ogni  effetto  di  legge,
degli attestati di certificazione energetica redatti ai  sensi  delle
Linee guida di cui al decreto del ministro dello  sviluppo  economico
26 giugno 2009. 
    Roma, 26 giugno 2015 
 
                             Il Ministro 
                      dello sviluppo economico 
                                Guidi 
 
 
                      Il Ministro dell'ambiente 
              e della tutela del territorio e del mare 
                              Galletti 
 
 
                  Il Ministro delle infrastrutture 
                           e dei trasporti 
                               Delrio 
 
 
                 Il Ministro per la semplificazione 
                    e la pubblica amministrazione 
                                Madia 
 
 Allegato 1 (Articolo 3)
LINEE GUIDA NAZIONALI 
PER L’ATTESTAZIONE DELLA PRESTAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI