(GU n.248 del 24-10-2014)
Decreto ministeriale 16 ottobre 2014
Approvazione delle modalità operative per
l'erogazione da parte del Gestore Servizi
Energetici S.p.A. delle tariffe incentivanti per l'energia elettrica
prodotta da impianti
fotovoltaici, in attuazione dell'articolo 26, comma 2, del
decreto-legge 24 giugno 2014,
n. 91, convertito, con modificazione, dalla legge 11 agosto 2014, n.
116.
IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Visto l'art. 26, comma 2, del decreto-legge n. 91 del 2014,
convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116 (di seguito:
decreto-legge n. 91 del 2014) il quale dispone che:
a) a decorrere dal secondo semestre 2014, il Gestore dei servizi
energetici GSE S.p.a. (di seguito: GSE) eroga le tariffe incentivanti
sull'energia elettrica prodotta da impianti solari fotovoltaici con
rate mensili costanti, in misura pari al 90 per cento della
producibilita' media annua stimata di ciascun impianto nell'anno
solare di produzione, ed effettua il conguaglio, in relazione alla
produzione effettiva, entro il 30 giugno dell'anno successivo;
b) le modalita' operative per l'erogazione delle tariffe
incentivanti secondo lo schema sopra citato sono definite dal GSE e
approvate con decreto del Ministro dello sviluppo economico;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 gennaio
2014, recante la disciplina dei controlli e delle sanzioni in materia
di incentivi nel settore elettrico di competenza del GSE;
Visto l'art. 25 del decreto-legge n. 91 del 2014, il quale dispone
che gli oneri sostenuti dal GSE per lo svolgimento delle attivita' di
gestione, di verifica e di controllo, inerenti i meccanismi di
incentivazione e di sostegno, sono a carico dei beneficiari delle
medesime attivita', ivi incluse quelle in corso, con esclusione degli
impianti destinati all'autoconsumo entro i 3 kW, e che pertanto
rientrano tra i predetti oneri anche quelli derivanti dall'attuazione
del presente decreto;
Vista la proposta formulata dal GSE in data 10 luglio 2014;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e, in particolare, l'art. 1;
Ritenuto che la previsione di erogazione con rate mensili costanti,
di cui al richiamato art. 26, comma 2, debba essere applicata in modo
da assicurare, congiuntamente, la prevedibilita' dei flussi economici
per gli operatori, la continua verifica, per gli impianti di maggiore
dimensione, della coerenza tra la producibilita' energetica stimata e
la produzione effettiva di ciascun impianto e, infine, la semplicita'
ed economicita' della gestione del meccanismo;
Ritenuto opportuno conciliare la periodicita' mensile di
individuazione della rata costante con un principio di economicita'
nella gestione dell'attivita' di erogazione, in considerazione
dell'elevato numero di impianti da trattare, anche per ridurre il
potenziale maggior costo a carico degli operatori, prevedendo taluni
accorpamenti delle rate per gli impianti di piccole dimensioni e, per
tutti gli impianti, un valore minimo di soglia dell'importo da
erogare;
Considerato infine che, ai sensi dell'art. 25, comma 1, del
decreto-legge n. 91 del 2014, gli impianti destinati all'autoconsumo
entro i 3 kW non sono tenuti al pagamento degli oneri sostenuti dal
GSE per lo svolgimento delle relative attivita' di gestione, di
verifica e di controllo e che pertanto l'eventuale accorpamento dei
pagamenti e' giustificato anche per tale verso
Decreta:
Art. 1
Approvazione delle modalita' di erogazione
delle tariffe incentivanti
1. Sono approvate le modalita' per l'erogazione delle tariffe
incentivanti sull'energia elettrica prodotta da impianti solari
fotovoltaici. Dette modalita' sono riportate nell'allegato 1, che
forma parte integrante del presente decreto.
2. L'Autorita' per l'energia elettrica il gas ed il sistema idrico
adegua, se del caso, le modalita' di raccolta delle risorse a
copertura degli oneri generali di sistema.
Art. 2
Disposizioni varie
1. I soggetti responsabili delle misure dell'energia incentivata
prodotta dagli impianti fotovoltaici rilevano e trasmettono al GSE le
predette misure, con le modalita' e la periodicita' stabilite nei
decreti di incentivazione, ovvero nelle deliberazioni di riferimento
dell'Autorita' per l'energia elettrica il gas ed il sistema idrico.
2. I beneficiari delle tariffe incentivanti informano
tempestivamente il GSE delle situazioni che possano far variare la
produzione energetica annua dell'impianto rispetto a quella stimata
sulla base dell'allegato 1.
3. L'Autorita' per l'energia elettrica il gas ed il sistema idrico,
ai fini dell'attuazione dell'art. 5 del decreto del Ministro dello
sviluppo economico 31 gennaio 2014, tiene conto di quanto previsto
nell'allegato 1 del presente decreto, e in particolare dell'esigenza
di garantire un adeguato grado di corrispondenza tra la stima della
producibilita' media annua di ciascun impianto e l'effettiva
produzione energetica annua.
4. Per gli impianti entrati in esercizio prima del 1° luglio 2014 e
per i quali entro la stessa data non sia stata attivata la
convenzione da parte del GSE nonche' per gli impianti entrati in
esercizio dopo la medesima data, le modalita' operative di cui al
presente decreto si applicano a partire dalla data di entrata in
esercizio dell'impianto.
5. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla
data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 16 ottobre 2014
Il Ministro: Guidi
Allegato 1