(GU n.248 del 24-10-2014)

Decreto ministeriale 16 ottobre 2014

Approvazione delle modalità operative per l'erogazione da parte del Gestore Servizi
Energetici S.p.A. delle tariffe incentivanti per l'energia elettrica prodotta da impianti
fotovoltaici, in attuazione dell'articolo 26, comma 2, del decreto-legge 24 giugno 2014,
n. 91, convertito, con modificazione, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
  Visto l'art. 26,  comma  2,  del  decreto-legge  n.  91  del  2014,
convertito  dalla  legge  11  agosto  2014,  n.  116   (di   seguito:
decreto-legge n. 91 del 2014) il quale dispone che: 
  a) a decorrere dal secondo semestre 2014, il  Gestore  dei  servizi
energetici GSE S.p.a. (di seguito: GSE) eroga le tariffe incentivanti
sull'energia elettrica prodotta da impianti solari  fotovoltaici  con
rate  mensili  costanti,  in  misura  pari  al  90  per  cento  della
producibilita' media annua  stimata  di  ciascun  impianto  nell'anno
solare di produzione, ed effettua il conguaglio,  in  relazione  alla
produzione effettiva, entro il 30 giugno dell'anno successivo; 
  b)  le  modalita'  operative   per   l'erogazione   delle   tariffe
incentivanti secondo lo schema sopra citato sono definite dal  GSE  e
approvate con decreto del Ministro dello sviluppo economico; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico  31  gennaio
2014, recante la disciplina dei controlli e delle sanzioni in materia
di incentivi nel settore elettrico di competenza del GSE; 
  Visto l'art. 25 del decreto-legge n. 91 del 2014, il quale  dispone
che gli oneri sostenuti dal GSE per lo svolgimento delle attivita' di
gestione, di verifica  e  di  controllo,  inerenti  i  meccanismi  di
incentivazione e di sostegno, sono a  carico  dei  beneficiari  delle
medesime attivita', ivi incluse quelle in corso, con esclusione degli
impianti destinati all'autoconsumo entro  i  3  kW,  e  che  pertanto
rientrano tra i predetti oneri anche quelli derivanti dall'attuazione
del presente decreto; 
  Vista la proposta formulata dal GSE in data 10 luglio 2014; 
  Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e, in particolare, l'art. 1; 
  Ritenuto che la previsione di erogazione con rate mensili costanti,
di cui al richiamato art. 26, comma 2, debba essere applicata in modo
da assicurare, congiuntamente, la prevedibilita' dei flussi economici
per gli operatori, la continua verifica, per gli impianti di maggiore
dimensione, della coerenza tra la producibilita' energetica stimata e
la produzione effettiva di ciascun impianto e, infine, la semplicita'
ed economicita' della gestione del meccanismo; 
  Ritenuto   opportuno conciliare   la   periodicita'   mensile    di
individuazione della rata costante con un principio  di  economicita'
nella  gestione  dell'attivita'  di  erogazione,  in   considerazione
dell'elevato numero di impianti da  trattare, anche  per  ridurre  il
potenziale maggior costo a carico degli operatori,  prevedendo taluni
accorpamenti delle rate per gli impianti di piccole dimensioni e, per
tutti gli impianti,  un  valore  minimo  di  soglia  dell'importo  da
erogare; 
  Considerato infine  che,  ai  sensi  dell'art.  25,  comma  1,  del
decreto-legge n. 91 del 2014, gli impianti destinati  all'autoconsumo
entro i 3 kW non sono tenuti al pagamento degli oneri  sostenuti  dal
GSE per lo svolgimento  delle  relative  attivita'  di  gestione,  di
verifica e di controllo e che pertanto l'eventuale  accorpamento  dei
pagamenti e' giustificato anche per tale verso 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
             Approvazione delle modalita' di erogazione 
                     delle tariffe incentivanti 
 
  1. Sono approvate  le  modalita'  per  l'erogazione  delle  tariffe
incentivanti  sull'energia  elettrica  prodotta  da  impianti  solari
fotovoltaici. Dette modalita' sono  riportate  nell'allegato  1,  che
forma parte integrante del presente decreto. 
  2. L'Autorita' per l'energia elettrica il gas ed il sistema  idrico
adegua, se del  caso,  le  modalita'  di  raccolta  delle  risorse  a
copertura degli oneri generali di sistema. 
                               Art. 2 
 
 
                         Disposizioni varie 
 
  1. I soggetti responsabili delle  misure  dell'energia  incentivata
prodotta dagli impianti fotovoltaici rilevano e trasmettono al GSE le
predette misure, con le modalita' e  la  periodicita'  stabilite  nei
decreti di incentivazione, ovvero nelle deliberazioni di  riferimento
dell'Autorita' per l'energia elettrica il gas ed il sistema idrico. 
  2.   I   beneficiari   delle   tariffe    incentivanti    informano
tempestivamente il GSE delle situazioni che possano  far  variare  la
produzione energetica annua dell'impianto rispetto a  quella  stimata
sulla base dell'allegato 1. 
  3. L'Autorita' per l'energia elettrica il gas ed il sistema idrico,
ai fini dell'attuazione dell'art. 5 del decreto  del  Ministro  dello
sviluppo economico 31 gennaio 2014, tiene conto  di  quanto  previsto
nell'allegato 1 del presente decreto, e in particolare  dell'esigenza
di garantire un adeguato grado di corrispondenza tra la  stima  della
producibilita'  media  annua  di  ciascun  impianto   e   l'effettiva
produzione energetica annua. 
  4. Per gli impianti entrati in esercizio prima del 1° luglio 2014 e
per  i  quali  entro  la  stessa  data  non  sia  stata  attivata  la
convenzione da parte del GSE nonche'  per  gli  impianti  entrati  in
esercizio dopo la medesima data, le modalita'  operative  di  cui  al
presente decreto si applicano a partire  dalla  data  di  entrata  in
esercizio dell'impianto. 
  5. Il presente decreto entra in vigore il  giorno  successivo  alla
data di  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana. 
    Roma, 16 ottobre 2014 
 
                                                   Il Ministro: Guidi 
                                                           Allegato 1