IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Visto il decreto del Presidente della Repubblica, 16 aprile
2013, n. 74 (di seguito, decreto del Presidente della Repubblica
74/2013), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 149 del 27
giugno 2013, che definisce i criteri generali in materia di
esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli
impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva
degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi
igienici sanitari, ed in particolare l'art. 7 comma 6;
Visto il decreto del 10 febbraio 2014 del Ministro dello
sviluppo economico (di seguito, DM 10 febbraio 2014), pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 7 marzo 2014, recante i
modelli di libretto di impianto per la climatizzazione e i
modelli di rapporto di efficienza energetica, ed in particolare:
l'art. 1 che dispone che, a partire dal 1° giugno 2014, gli
impianti termici siano muniti di «libretto di impianto per la
climatizzazione» (di seguito, libretto) conforme al modello di
cui all'allegato I del decreto stesso;
l'art. 2, comma 1 che dispone che, a partire dal 1° giugno 2014,
il rapporto di controllo di efficienza energetica sugli impianti
termici di climatizzazione invernale di potenza utile nominale
maggiore di 10 kW e di climatizzazione estiva di potenza utile
nominale maggiore di 12 kW, con o senza produzione di acqua
calda sanitaria, sia conforme ai modelli di cui agli allegati
II, III, IV e V del decreto stesso;
Tenuto conto delle richieste di proroga dei suddetti termini,
presentate dal Coordinatore della Commissione Ambiente-Energia
della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, stante
la difficolta' riscontrata nella maggior parte delle Regioni a
rispettare i termini stessi;
Ritenuto opportuno prorogare i suddetti termini al fine di
consentire alle Regioni, rispettivamente, di apportare eventuali
integrazioni al libretto, ai sensi dell'art. 3 comma 3 del DM 10
febbraio 2014 e di emanare propri indirizzi operativi alle
autorita' competenti e agli operatori del settore, anche in
attuazione dell'art. 10, comma 4 del decreto del Presidente
della Repubblica 74/2013;
Decreta:
Art. 1
1. All'art. 1 comma 1 del DM 10 febbraio 2014, le parole «A
partire dal 1° giugno 2014» sono sostituite dalle seguenti:
«Entro e non oltre il 15 ottobre 2014».
2. All'art. 2 comma 1 del DM 10 febbraio 2014, le parole «A
partire dal 1° giugno 2014» sono sostituite dalle seguenti:
«Entro e non oltre il 15 ottobre 2014».
Roma, 20 giugno 2014
Il Ministro: Guidi