D.L. (GU n.23 del 29-1-2014)
Legge (GU Serie Generale n.74 del 29-3-2014)

Decreto Legge 28 gennaio 2014, n. 4 (convertito con modifiche dalla Legge 28 marzo 2014, n. 50)

Disposizioni urgenti in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero, nonché altre disposizioni urgenti in materia tributaria e contributiva e di rinvio di termini relativi ad adempimenti tributari e contributivi.

 
Avvertenza: 
    Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione  delle  leggi,  sull'emanazione  dei
decreti  del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle   pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10,  comma  3,  del  medesimo  testo
unico, al solo fine di facilitare la lettura sia  delle  disposizioni
del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate  dalla  legge
di conversione, che di  quelle  richiamate  nel  decreto,  trascritte
nelle note. Restano invariati il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
legislativi qui riportati. 
    Le modifiche apportate dalla legge di conversione  sono  stampate
con caratteri corsivi. 
    Tali modifiche sul video sono riportate tra i segni (( ... )). 
    A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della  Presidenza
del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate  dalla  legge  di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della  sua
pubblicazione. 
 
                               Art. 1 
 
Misure urgenti per l'emersione e  il  rientro  di  capitali  detenuti
  all'estero, nonche' per il potenziamento della  lotta  all'evasione
  fiscale 
 
  (( (Soppresso) )). 
                               Art. 2 
 
 
          Disposizioni in materia tributaria e contributiva 
 
  1. All'articolo 1 della  legge  27  dicembre  2013,  n.  147,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) i commi 575 e 576 sono soppressi; 
    b) al comma 427 le parole «in misura non inferiore a 600  milioni
di euro per l'anno 2015 e a 1.310 milioni di euro negli anni  2016  e
2017», sono sostituite dalle seguenti: «in  misura  non  inferiore  a
488,4 milioni di euro per l'anno 2014, a 1.372,8 milioni di euro  per
l'anno 2015, a 1.874,7 milioni di euro per gli anni 2016 e 2017  e  a
1.186,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018»; 
    c) al comma 428, primo periodo, le parole «256  milioni  di  euro
per l'anno 2015 e 622 milioni di euro per gli anni 2016 e 2017»  sono
sostituite dalle seguenti: «710 milioni di euro per  l'anno  2014,  a
1.028,8 milioni di euro per l'anno 2015, a 1.186,7 milioni di euro  a
decorrere dal 2016». L'allegato 3 alla legge  27  dicembre  2013,  n.
147, e' sostituito dall'allegato 1 al presente decreto; 
    d) il comma 428,  terzo  periodo,  e'  sostituito  dal  seguente:
«Restano altresi' esclusi, rispettivamente, gli interventi sui  quali
sono state operate riduzioni di spesa ai sensi dei commi  577  e  578
nonche', limitatamente alle somme accantonate per  l'importo  di  256
milioni di euro per l'anno 2015 e di 622 milioni di euro a  decorrere
dal 2016, gli interventi sui quali sono state  operate  riduzioni  di
spesa ai sensi dei commi 438 e 439.». 
  2. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 1, lettera a), si
provvede mediante i risparmi di spesa previsti dal comma  1,  lettera
c). 
  3. Al fine di consentire la rapida applicazione della riduzione dei
premi  e  dei  contributi  dovuti  per  l'assicurazione  contro   gli
infortuni  sul  lavoro   e   le   malattie   professionali   prevista
dall'articolo 1, comma 128, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, per
l'anno 2014, i termini di cui all'articolo 28,  quarto  comma,  primo
periodo, e all'articolo 44, secondo comma, del decreto del Presidente
della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni,
sono differiti al 16  maggio  2014.  Per  i  premi  speciali  di  cui
all'articolo 42 del medesimo decreto presidenziale, diversi dai premi
speciali unitari artigiani, i termini per il pagamento antecedenti al
16 maggio 2014 sono differiti a tale data. 
  (( 3-bis. Al fine di agevolare il rispetto dei tempi  di  pagamento
di cui al decreto legislativo 9  ottobre  2002,  n.  231,  il  limite
massimo di ricorso da parte degli enti  locali  ad  anticipazioni  di
tesoreria, di cui al comma 1 dell'articolo 222 del testo unico di cui
al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e' elevato  da  tre  a
cinque dodicesimi sino alla data del 31 dicembre 2014. )) 
  4. Per gli  effetti  dell'articolo  21  della  Tariffa  annessa  al
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.  641,  le
disposizioni  dell'articolo  160  del  Codice   delle   comunicazioni
elettroniche di cui al decreto legislativo 1° agosto  2003,  n.  259,
richiamate dal predetto articolo 21, si interpretano  nel  senso  che
per stazioni radioelettriche si intendono  anche  le  apparecchiature
terminali per il servizio radiomobile terrestre di comunicazione. 
  (( 4-bis. All'articolo 4, comma  3,  del  decreto-legge  28  giugno
1990, n. 167, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  4  agosto
1990, n. 227, e successive modificazioni, e' aggiunto,  in  fine,  il
seguente periodo: «Gli obblighi di  indicazione  nella  dichiarazione
dei redditi previsti nel  comma  1  non  sussistono  altresi'  per  i
depositi e conti correnti bancari costituiti all'estero il cui valore
massimo complessivo raggiunto nel corso del periodo d'imposta non sia
superiore a 10.000 euro». )) 
                               Art. 3 
 
Disposizioni  urgenti  in  materia   di   adempimenti   tributari   e
  contributivi conseguenti all'evento alluvionale del 17 (( e  19  ))
  gennaio 2014 nei medesimi territori colpiti dal sisma del 20  e  29
  maggio 2012 (( e agli eventi atmosferici avvenuti dal 30 gennaio al
  18 febbraio 2014 nei territori della regione Veneto,  ))  ed  altre
  disposizioni urgenti in materia di protezione civile 
 
  1. Nelle more della procedura volta alla dichiarazione dello  stato
di emergenza ai sensi dell'articolo 5 della legge 24  febbraio  1992,
n. 225, in considerazione del fatto che i  territori  dei  Comuni  di
Bastiglia,  Bomporto,  San  Prospero,  Camposanto,   Finale   Emilia,
Medolla, San Felice  sul  Panaro  sono  stati  colpiti  dagli  eventi
alluvionali del 17 (( e 19 )) gennaio 2014, nonche' del fatto  che  i
medesimi territori sono stati colpiti dal sisma del 20  e  29  maggio
2012, si applicano le disposizioni di cui al presente articolo. 
  (( 1-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si  applicano
anche ai territori dei comuni di cui all'allegato 1-bis  al  presente
decreto che sono stati colpiti, nel periodo tra il 30 gennaio e il 18
febbraio 2014, da eccezionali eventi atmosferici, anche di  carattere
alluvionale, a condizione  che  sia  stato  dichiarato  lo  stato  di
emergenza nei rispettivi territori entro quindici giorni  dalla  data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
)) 
  2. Nei confronti delle persone  fisiche,  nonche'  per  i  soggetti
diversi  dalle  persone  fisiche,  anche  in  qualita'  di  sostituti
d'imposta, che alla data del  17  gennaio  2014,  ((  ovvero  del  30
gennaio 2014 per i comuni di cui all'allegato 1-bis,  ))  avevano  la
residenza ovvero la sede operativa nei territori (( indicati ai commi
1 e 1-bis, )) per il periodo compreso tra il 17 gennaio 2014 ed il ((
31 ottobre 2014, )) sono sospesi i termini  dei  versamenti  e  degli
adempimenti  tributari,  inclusi  quelli  derivanti  da  cartelle  di
pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonche'  dagli  atti
previsti dall'articolo 29 del decreto-legge 31 maggio  2010,  n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,  n.  122,
scadenti nel periodo compreso tra il 17 gennaio  2014  ed  il  ((  31
ottobre 2014. )) Non si fa luogo al rimborso di quanto gia'  versato.
Non si applicano sanzioni e interessi per i tributi, il  cui  termine
di pagamento e' scaduto alla data di entrata in vigore  del  presente
decreto-legge, se versati  entro  il  ((  31  ottobre  2014.  ))  Nei
confronti dei medesimi  soggetti  di  cui  al  presente  comma,  sono
altresi' sospesi fino al (( 31 ottobre 2014: )) 
    a) i termini relativi  agli  adempimenti  ed  ai  versamenti  dei
contributi  previdenziali   e   assistenziali   e   dei   premi   per
l'assicurazione obbligatoria; 
    b) i termini per la notifica delle cartelle di pagamento e per la
riscossione delle somme risultanti dagli atti di cui all'articolo  29
del  decreto-legge  31  maggio   2010,   n.   78,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonche' i  termini
di prescrizione  e  decadenza  relativi  all'attivita'  degli  uffici
finanziari, ivi compresi quelli degli enti locali e della Regione; 
    c) i termini relativi agli adempimenti verso  le  amministrazioni
pubbliche effettuati o a  carico  di  professionisti,  consulenti,  e
centri di assistenza fiscale che abbiano sede o operino nei territori
coinvolti dagli eventi alluvionali, anche  per  conto  di  aziende  e
clienti non operanti nel territorio, nonche' di societa' di servizi e
di  persone  in  cui  i  soci   residenti   nei   territori   colpiti
dall'alluvione rappresentino almeno il  50  per  cento  del  capitale
sociale. 
  (( 2-bis.  I  soggetti  che  abbiano  residenza  o  sede  legale  o
operativa in uno dei comuni di cui ai commi 1 e  1-bis  e  che  siano
titolari di mutui ipotecari  o  chirografari  relativi  agli  edifici
distrutti o inagibili, anche parzialmente, ovvero  alla  gestione  di
attivita' di natura commerciale  ed  economica  svolte  nei  medesimi
edifici, previa presentazione di autocertificazione del danno  subito
resa ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente  della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, hanno  il  diritto  di  chiedere
alle banche o agli intermediari finanziari la sospensione, fino al 31
dicembre 2014, delle  rate  dei  mutui  in  essere,  optando  tra  la
sospensione dell'intera rata e  quella  della  sola  quota  capitale.
Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore  della  legge  di
conversione del  presente  decreto,  le  banche  e  gli  intermediari
finanziari informano i  mutuatari,  almeno  mediante  avviso  esposto
nelle  filiali  e  pubblicato  nel  proprio  sito   internet,   della
possibilita' di chiedere la sospensione delle rate, indicando costi e
tempi di rimborso dei pagamenti  sospesi,  nonche'  il  termine,  non
inferiore  a  trenta  giorni,  per  l'esercizio  della  facolta'   di
sospensione. Qualora  la  banca  o  l'intermediario  finanziario  non
fornisca tali informazioni nei termini e con i contenuti  prescritti,
sono sospese fino al 31 dicembre 2014, senza oneri aggiuntivi per  il
mutuatario, le rate in scadenza entro la predetta data. )) 
  3. Le disposizioni di  cui  al  comma  2,  primo  periodo,  non  si
applicano alle ritenute dovute sul reddito di lavoro dipendente.  Con
provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite
le modalita' di effettuazione  degli  adempimenti  e  dei  versamenti
sospesi ai sensi del comma 2. 
  4. Per le frazioni della citta' di Modena: San Matteo, ((  Albareto
)), La Rocca e Navicello, (( nonche' per i territori  dei  comuni  di
cui all'allegato 1-bis al presente  decreto,  a  condizione  che  sia
stato dichiarato lo stato di emergenza nel termine di  cui  al  comma
1-bis del presente articolo, )) l'applicazione delle disposizioni del
presente articolo e' subordinata alla richiesta del contribuente  che
dichiari l'inagibilita'  ((,  anche  temporanea,  ))  della  casa  di
abitazione, dello studio professionale, dell'azienda (( o dei terreni
agricoli  )).  L'autorita'  comunale  ((,  verificato  il  nesso   di
causalita' tra l'evento  e  la  dichiarazione  del  contribuente,  ))
trasmette copia dell'atto di verificazione all'Agenzia delle  entrate
territorialmente competente nei successivi 20 giorni. 
  (( 4-bis. Ai sensi dell'articolo  17,  comma  12,  della  legge  31
dicembre 2009, n. 196, il Ministero  dell'economia  e  delle  finanze
provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dai commi 1, 1-bis, 2,
3 e 4. Nel caso  di  scostamenti  rispetto  alla  spesa  a  tal  fine
autorizzata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, alinea,  i  Commissari
delegati allo stato di emergenza provvedono al versamento all'entrata
del bilancio dello Stato delle somme  necessarie  alla  compensazione
dei relativi maggiori oneri risultanti dall'attivita' di monitoraggio
mediante l'utilizzo  delle  risorse  disponibili  nelle  contabilita'
speciali, ivi comprese quelle di cui all'articolo  2,  comma  6,  del
decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 1° agosto  2012,  n.  122,  e  successive  modificazioni,
ricorrendo  eventualmente   alla   ridefinizione   degli   interventi
programmati. )) 
  5.  I  rifiuti  prodotti  ((  dagli  eventi  alluvionali  ))   sono
classificati rifiuti urbani e ad essi  e'  assegnato  il  codice  CER
20.03.99. (( I Presidenti delle regioni interessate o i loro delegati
definiscono  ))  le  modalita'  di  raccolta,   trasporto,   cernita,
selezione, stoccaggio e destinazione finale  indicando  espressamente
le norme oggetto di deroga e, fermo  restando  la  tracciabilita'  di
detti rifiuti, (( si avvalgono delle rispettive Agenzie regionali per
la protezione  ambientale  ))  (ARPA)  e  dei  gestori  del  Servizio
Pubblico Locale dei rifiuti urbani. Per i rifiuti urbani che  abbiano
il carattere  della  pericolosita'  ((  i  Presidenti  delle  regioni
interessate o i loro delegati dispongono )) le misure piu' idonee  ad
assicurare la tutela della salute e  dell'ambiente  e  sono  smaltiti
presso impianti autorizzati. 
  6. All'articolo 1, comma 123, della legge 27 dicembre 2013, n. 147,
e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il  Commissario  delegato
di cui al presente  comma  opera  con  i  poteri,  anche  derogatori,
definiti con ordinanza del capo  del  Dipartimento  della  Protezione
civile ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n.  225
e successive modificazioni.». 
  7.  Per  garantire  le  attivita'  afferenti   l'allertamento,   il
monitoraggio ed il coordinamento operativo del sistema  nazionale  di
protezione civile nonche' al fine di assicurare  l'adempimento  degli
impegni di cui al presente articolo e'  consentito,  nelle  more  del
rinnovo della contrattazione  integrativa  riguardante  il  personale
della Presidenza del Consiglio dei ministri e comunque fino al  2015,
il riconoscimento,  per  il  triennio  2013-2015,  al  personale  non
dirigenziale, anche delle Forze Armate  e  delle  Forze  di  Polizia,
impiegato nell'ambito dei Presidi operativi  del  Dipartimento  della
protezione civile nonche' presso il Centro  Funzionale  Centrale,  la
Sala Situazioni Italia e monitoraggio del territorio (SI.STE.MA.)  ed
emergenze marittime (COEMM),  ed  il  Coordinamento  Aereo  Unificato
(COAU) del Dipartimento medesimo, delle integrazioni  al  trattamento
economico accessorio previste dall'articolo 5, comma 1, dell'O.P.C.M.
n. 3967/ 2011, dall'articolo 17, comma 1, dell'O.P.C.M. n. 3721/2008,
dall'articolo 6, comma 3, dell'O.P.C.M. n.  3361/2004,  dall'articolo
17, commi 1 e 2, (( dell'O.P.C.M. n. 3536/2006, )) e dall'articolo 2,
comma 1, dell'O.P.C.M. n. 3288/2003, nel limite di spesa di 3 milioni
di euro per l'anno 2014 e di 1,5 milioni di euro per  l'anno  2015  e
fermo restando il disposto di cui all'articolo  3,  comma  63,  della
legge 24 dicembre 1993, n. 537. 
                            (( Art. 3-bis 
 
 
Proroga biennale del termine  di  restituzione  per  i  finanziamenti
          contratti a seguito del sisma del maggio 2012 )) 
 
  (( 1. Per i finanziamenti  contratti  ai  sensi  dell'articolo  11,
commi  7  e  7-bis,  del  decreto-legge  10  ottobre  2012,  n.  174,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012,  n.  213,
nonche' ai sensi dell'articolo 1, comma 367, della legge 24  dicembre
2012, n.  228,  e  ai  sensi  dell'articolo  6,  commi  2  e  3,  del
decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, la  restituzione  del  debito  per
quota capitale  al  1°  gennaio  2014,  comprensivo  della  rata  non
corrisposta alla scadenza del 31 dicembre 2013 ai sensi del  comma  2
del presente articolo, puo' essere  differita,  previa  modifica  dei
contratti di finanziamento e  connessa  rimodulazione  dei  piani  di
ammortamento,  per  un  periodo  non  superiore  a  due   anni,   non
ulteriormente   prorogabile,    rispetto    alla    durata    massima
originariamente prevista. La societa' Cassa depositi e prestiti Spa e
l'Associazione bancaria  italiana  adeguano  le  convenzioni  di  cui
all'articolo 11, comma 7, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n.  174,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012,  n.  213,
integrate ai  sensi  dell'articolo  1,  comma  367,  della  legge  24
dicembre 2012, n. 228, e ai  sensi  dell'articolo  6,  comma  5,  del
decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, in coerenza con le disposizioni di
cui al presente comma. Ai maggiori oneri per interessi e per le spese
di gestione strettamente necessarie,  derivanti  dalla  modifica  dei
contratti di finanziamento e dalla connessa rimodulazione  dei  piani
di ammortamento dei finanziamenti ai sensi  del  presente  comma,  si
provvede nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui  all'articolo
11, comma 13, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213.  Le  garanzie
dello Stato di cui ai decreti  del  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze emanati ai sensi dell'articolo 11, comma 7, del decreto-legge
10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
dicembre 2012, n. 213, nonche' ai sensi dell'articolo 1,  comma  367,
della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e dell'articolo 6, commi 2 e 3,
del  decreto-legge  26  aprile   2013,   n.   43,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n.  71,  assistono,  senza
ulteriori  formalita'  e  con  i  medesimi  criteri  e  modalita'  di
operativita'  stabiliti  nei  predetti   decreti,   i   finanziamenti
contratti ai sensi  delle  rispettive  disposizioni  normative,  come
modificati per effetto della rimodulazione dei piani di  ammortamento
derivante dall'attuazione del presente comma. 
  2. La rata per capitale e interessi in scadenza il 31 dicembre 2013
e'  corrisposta   nell'ambito   del   piano   di   ammortamento   dei
finanziamenti rimodulato ai sensi del comma 1. 
  3. Ai fini del rispetto della normativa  in  materia  di  aiuti  di
Stato, la proroga di due anni di cui al comma 1 e' condizionata  alla
verifica dell'assenza di  sovracompensazioni  dei  danni  subiti  per
effetto degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012,  tenendo  conto
anche degli eventuali indennizzi  assicurativi,  rispetto  ai  limiti
previsti dalle decisioni della Commissione europea C(2012) 9853 final
e C (2012) 9471 final del 19 dicembre 2012. Le disposizioni attuative
inerenti  alla  verifica  dell'assenza  di  sovracompensazioni   sono
stabilite  tramite  ordinanze  commissariali  dei  Presidenti   delle
regioni  Emilia-  Romagna,  Lombardia  e  Veneto,  in   qualita'   di
commissari  delegati,  ai  sensi  dell'articolo  1,  comma   4,   del
decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 1° agosto 2012, n.  122.  Le  disposizioni  del  presente
articolo entrano in vigore alla data di pubblicazione della legge  di
conversione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale.)) 
                               Art. 4 
 
 
                        Copertura finanziaria 
 
  (( 1. Agli oneri derivanti dagli articoli 2, comma 3, e 3, commi 1,
1-bis, 2, 3, 4 e 7, pari a 12 milioni di euro per l'anno 2014 e a 1,5
milioni di euro per l'anno 2015, di cui 9 milioni di euro per  l'anno
2014 in termini di maggiori interessi del debito pubblico di cui agli
articoli 2, comma 3, e 3, commi 1, 1-bis, 2, 3 e 4, si provvede: 
    a)  quanto  a  9  milioni  di  euro  per  l'anno  2014,  mediante
corrispondente riduzione del  Fondo  per  interventi  strutturali  di
politica  economica,  di  cui   all'articolo   10,   comma   5,   del
decreto-legge   29   novembre   2004,   n.   282,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307; )) 
    b) quanto a 3 milioni di euro per l'anno 2014 e  1,5  milioni  di
euro   per   l'anno   2015    mediante    corrispondente    riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo 30  luglio
1999, n. 303, come rideterminata  dalla  tabella  C  della  legge  27
dicembre 2013, n. 147. 
  2. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni  di  bilancio
per l'attuazione del presente decreto. 
                               Art. 5 
 
 
                          Entrata in vigore 
 
  1. Il presente decreto entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge. 
                                                           Allegato 1 
 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
                                                    (( Allegato 1-bis 
 
                                             (Art. 3, comma 1-bis) )) 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico