Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo
unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni
del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge
di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte
nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti
legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.
Tali modifiche sul video sono riportate tra i segni (( ... )).
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
Art. 1
Misure urgenti per l'emersione e il rientro di capitali detenuti
all'estero, nonche' per il potenziamento della lotta all'evasione
fiscale
(( (Soppresso) )).
Art. 2
Disposizioni in materia tributaria e contributiva
1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) i commi 575 e 576 sono soppressi;
b) al comma 427 le parole «in misura non inferiore a 600 milioni
di euro per l'anno 2015 e a 1.310 milioni di euro negli anni 2016 e
2017», sono sostituite dalle seguenti: «in misura non inferiore a
488,4 milioni di euro per l'anno 2014, a 1.372,8 milioni di euro per
l'anno 2015, a 1.874,7 milioni di euro per gli anni 2016 e 2017 e a
1.186,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018»;
c) al comma 428, primo periodo, le parole «256 milioni di euro
per l'anno 2015 e 622 milioni di euro per gli anni 2016 e 2017» sono
sostituite dalle seguenti: «710 milioni di euro per l'anno 2014, a
1.028,8 milioni di euro per l'anno 2015, a 1.186,7 milioni di euro a
decorrere dal 2016». L'allegato 3 alla legge 27 dicembre 2013, n.
147, e' sostituito dall'allegato 1 al presente decreto;
d) il comma 428, terzo periodo, e' sostituito dal seguente:
«Restano altresi' esclusi, rispettivamente, gli interventi sui quali
sono state operate riduzioni di spesa ai sensi dei commi 577 e 578
nonche', limitatamente alle somme accantonate per l'importo di 256
milioni di euro per l'anno 2015 e di 622 milioni di euro a decorrere
dal 2016, gli interventi sui quali sono state operate riduzioni di
spesa ai sensi dei commi 438 e 439.».
2. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 1, lettera a), si
provvede mediante i risparmi di spesa previsti dal comma 1, lettera
c).
3. Al fine di consentire la rapida applicazione della riduzione dei
premi e dei contributi dovuti per l'assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali prevista
dall'articolo 1, comma 128, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, per
l'anno 2014, i termini di cui all'articolo 28, quarto comma, primo
periodo, e all'articolo 44, secondo comma, del decreto del Presidente
della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni,
sono differiti al 16 maggio 2014. Per i premi speciali di cui
all'articolo 42 del medesimo decreto presidenziale, diversi dai premi
speciali unitari artigiani, i termini per il pagamento antecedenti al
16 maggio 2014 sono differiti a tale data.
(( 3-bis. Al fine di agevolare il rispetto dei tempi di pagamento
di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, il limite
massimo di ricorso da parte degli enti locali ad anticipazioni di
tesoreria, di cui al comma 1 dell'articolo 222 del testo unico di cui
al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e' elevato da tre a
cinque dodicesimi sino alla data del 31 dicembre 2014. ))
4. Per gli effetti dell'articolo 21 della Tariffa annessa al
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, le
disposizioni dell'articolo 160 del Codice delle comunicazioni
elettroniche di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259,
richiamate dal predetto articolo 21, si interpretano nel senso che
per stazioni radioelettriche si intendono anche le apparecchiature
terminali per il servizio radiomobile terrestre di comunicazione.
(( 4-bis. All'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 28 giugno
1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto
1990, n. 227, e successive modificazioni, e' aggiunto, in fine, il
seguente periodo: «Gli obblighi di indicazione nella dichiarazione
dei redditi previsti nel comma 1 non sussistono altresi' per i
depositi e conti correnti bancari costituiti all'estero il cui valore
massimo complessivo raggiunto nel corso del periodo d'imposta non sia
superiore a 10.000 euro». ))
Art. 3
Disposizioni urgenti in materia di adempimenti tributari e
contributivi conseguenti all'evento alluvionale del 17 (( e 19 ))
gennaio 2014 nei medesimi territori colpiti dal sisma del 20 e 29
maggio 2012 (( e agli eventi atmosferici avvenuti dal 30 gennaio al
18 febbraio 2014 nei territori della regione Veneto, )) ed altre
disposizioni urgenti in materia di protezione civile
1. Nelle more della procedura volta alla dichiarazione dello stato
di emergenza ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992,
n. 225, in considerazione del fatto che i territori dei Comuni di
Bastiglia, Bomporto, San Prospero, Camposanto, Finale Emilia,
Medolla, San Felice sul Panaro sono stati colpiti dagli eventi
alluvionali del 17 (( e 19 )) gennaio 2014, nonche' del fatto che i
medesimi territori sono stati colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio
2012, si applicano le disposizioni di cui al presente articolo.
(( 1-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano
anche ai territori dei comuni di cui all'allegato 1-bis al presente
decreto che sono stati colpiti, nel periodo tra il 30 gennaio e il 18
febbraio 2014, da eccezionali eventi atmosferici, anche di carattere
alluvionale, a condizione che sia stato dichiarato lo stato di
emergenza nei rispettivi territori entro quindici giorni dalla data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
))
2. Nei confronti delle persone fisiche, nonche' per i soggetti
diversi dalle persone fisiche, anche in qualita' di sostituti
d'imposta, che alla data del 17 gennaio 2014, (( ovvero del 30
gennaio 2014 per i comuni di cui all'allegato 1-bis, )) avevano la
residenza ovvero la sede operativa nei territori (( indicati ai commi
1 e 1-bis, )) per il periodo compreso tra il 17 gennaio 2014 ed il ((
31 ottobre 2014, )) sono sospesi i termini dei versamenti e degli
adempimenti tributari, inclusi quelli derivanti da cartelle di
pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonche' dagli atti
previsti dall'articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,
scadenti nel periodo compreso tra il 17 gennaio 2014 ed il (( 31
ottobre 2014. )) Non si fa luogo al rimborso di quanto gia' versato.
Non si applicano sanzioni e interessi per i tributi, il cui termine
di pagamento e' scaduto alla data di entrata in vigore del presente
decreto-legge, se versati entro il (( 31 ottobre 2014. )) Nei
confronti dei medesimi soggetti di cui al presente comma, sono
altresi' sospesi fino al (( 31 ottobre 2014: ))
a) i termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti dei
contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per
l'assicurazione obbligatoria;
b) i termini per la notifica delle cartelle di pagamento e per la
riscossione delle somme risultanti dagli atti di cui all'articolo 29
del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonche' i termini
di prescrizione e decadenza relativi all'attivita' degli uffici
finanziari, ivi compresi quelli degli enti locali e della Regione;
c) i termini relativi agli adempimenti verso le amministrazioni
pubbliche effettuati o a carico di professionisti, consulenti, e
centri di assistenza fiscale che abbiano sede o operino nei territori
coinvolti dagli eventi alluvionali, anche per conto di aziende e
clienti non operanti nel territorio, nonche' di societa' di servizi e
di persone in cui i soci residenti nei territori colpiti
dall'alluvione rappresentino almeno il 50 per cento del capitale
sociale.
(( 2-bis. I soggetti che abbiano residenza o sede legale o
operativa in uno dei comuni di cui ai commi 1 e 1-bis e che siano
titolari di mutui ipotecari o chirografari relativi agli edifici
distrutti o inagibili, anche parzialmente, ovvero alla gestione di
attivita' di natura commerciale ed economica svolte nei medesimi
edifici, previa presentazione di autocertificazione del danno subito
resa ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, hanno il diritto di chiedere
alle banche o agli intermediari finanziari la sospensione, fino al 31
dicembre 2014, delle rate dei mutui in essere, optando tra la
sospensione dell'intera rata e quella della sola quota capitale.
Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, le banche e gli intermediari
finanziari informano i mutuatari, almeno mediante avviso esposto
nelle filiali e pubblicato nel proprio sito internet, della
possibilita' di chiedere la sospensione delle rate, indicando costi e
tempi di rimborso dei pagamenti sospesi, nonche' il termine, non
inferiore a trenta giorni, per l'esercizio della facolta' di
sospensione. Qualora la banca o l'intermediario finanziario non
fornisca tali informazioni nei termini e con i contenuti prescritti,
sono sospese fino al 31 dicembre 2014, senza oneri aggiuntivi per il
mutuatario, le rate in scadenza entro la predetta data. ))
3. Le disposizioni di cui al comma 2, primo periodo, non si
applicano alle ritenute dovute sul reddito di lavoro dipendente. Con
provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite
le modalita' di effettuazione degli adempimenti e dei versamenti
sospesi ai sensi del comma 2.
4. Per le frazioni della citta' di Modena: San Matteo, (( Albareto
)), La Rocca e Navicello, (( nonche' per i territori dei comuni di
cui all'allegato 1-bis al presente decreto, a condizione che sia
stato dichiarato lo stato di emergenza nel termine di cui al comma
1-bis del presente articolo, )) l'applicazione delle disposizioni del
presente articolo e' subordinata alla richiesta del contribuente che
dichiari l'inagibilita' ((, anche temporanea, )) della casa di
abitazione, dello studio professionale, dell'azienda (( o dei terreni
agricoli )). L'autorita' comunale ((, verificato il nesso di
causalita' tra l'evento e la dichiarazione del contribuente, ))
trasmette copia dell'atto di verificazione all'Agenzia delle entrate
territorialmente competente nei successivi 20 giorni.
(( 4-bis. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31
dicembre 2009, n. 196, il Ministero dell'economia e delle finanze
provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dai commi 1, 1-bis, 2,
3 e 4. Nel caso di scostamenti rispetto alla spesa a tal fine
autorizzata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, alinea, i Commissari
delegati allo stato di emergenza provvedono al versamento all'entrata
del bilancio dello Stato delle somme necessarie alla compensazione
dei relativi maggiori oneri risultanti dall'attivita' di monitoraggio
mediante l'utilizzo delle risorse disponibili nelle contabilita'
speciali, ivi comprese quelle di cui all'articolo 2, comma 6, del
decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni,
dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e successive modificazioni,
ricorrendo eventualmente alla ridefinizione degli interventi
programmati. ))
5. I rifiuti prodotti (( dagli eventi alluvionali )) sono
classificati rifiuti urbani e ad essi e' assegnato il codice CER
20.03.99. (( I Presidenti delle regioni interessate o i loro delegati
definiscono )) le modalita' di raccolta, trasporto, cernita,
selezione, stoccaggio e destinazione finale indicando espressamente
le norme oggetto di deroga e, fermo restando la tracciabilita' di
detti rifiuti, (( si avvalgono delle rispettive Agenzie regionali per
la protezione ambientale )) (ARPA) e dei gestori del Servizio
Pubblico Locale dei rifiuti urbani. Per i rifiuti urbani che abbiano
il carattere della pericolosita' (( i Presidenti delle regioni
interessate o i loro delegati dispongono )) le misure piu' idonee ad
assicurare la tutela della salute e dell'ambiente e sono smaltiti
presso impianti autorizzati.
6. All'articolo 1, comma 123, della legge 27 dicembre 2013, n. 147,
e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il Commissario delegato
di cui al presente comma opera con i poteri, anche derogatori,
definiti con ordinanza del capo del Dipartimento della Protezione
civile ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225
e successive modificazioni.».
7. Per garantire le attivita' afferenti l'allertamento, il
monitoraggio ed il coordinamento operativo del sistema nazionale di
protezione civile nonche' al fine di assicurare l'adempimento degli
impegni di cui al presente articolo e' consentito, nelle more del
rinnovo della contrattazione integrativa riguardante il personale
della Presidenza del Consiglio dei ministri e comunque fino al 2015,
il riconoscimento, per il triennio 2013-2015, al personale non
dirigenziale, anche delle Forze Armate e delle Forze di Polizia,
impiegato nell'ambito dei Presidi operativi del Dipartimento della
protezione civile nonche' presso il Centro Funzionale Centrale, la
Sala Situazioni Italia e monitoraggio del territorio (SI.STE.MA.) ed
emergenze marittime (COEMM), ed il Coordinamento Aereo Unificato
(COAU) del Dipartimento medesimo, delle integrazioni al trattamento
economico accessorio previste dall'articolo 5, comma 1, dell'O.P.C.M.
n. 3967/ 2011, dall'articolo 17, comma 1, dell'O.P.C.M. n. 3721/2008,
dall'articolo 6, comma 3, dell'O.P.C.M. n. 3361/2004, dall'articolo
17, commi 1 e 2, (( dell'O.P.C.M. n. 3536/2006, )) e dall'articolo 2,
comma 1, dell'O.P.C.M. n. 3288/2003, nel limite di spesa di 3 milioni
di euro per l'anno 2014 e di 1,5 milioni di euro per l'anno 2015 e
fermo restando il disposto di cui all'articolo 3, comma 63, della
legge 24 dicembre 1993, n. 537.
(( Art. 3-bis
Proroga biennale del termine di restituzione per i finanziamenti
contratti a seguito del sisma del maggio 2012 ))
(( 1. Per i finanziamenti contratti ai sensi dell'articolo 11,
commi 7 e 7-bis, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213,
nonche' ai sensi dell'articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre
2012, n. 228, e ai sensi dell'articolo 6, commi 2 e 3, del
decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, la restituzione del debito per
quota capitale al 1° gennaio 2014, comprensivo della rata non
corrisposta alla scadenza del 31 dicembre 2013 ai sensi del comma 2
del presente articolo, puo' essere differita, previa modifica dei
contratti di finanziamento e connessa rimodulazione dei piani di
ammortamento, per un periodo non superiore a due anni, non
ulteriormente prorogabile, rispetto alla durata massima
originariamente prevista. La societa' Cassa depositi e prestiti Spa e
l'Associazione bancaria italiana adeguano le convenzioni di cui
all'articolo 11, comma 7, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213,
integrate ai sensi dell'articolo 1, comma 367, della legge 24
dicembre 2012, n. 228, e ai sensi dell'articolo 6, comma 5, del
decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, in coerenza con le disposizioni di
cui al presente comma. Ai maggiori oneri per interessi e per le spese
di gestione strettamente necessarie, derivanti dalla modifica dei
contratti di finanziamento e dalla connessa rimodulazione dei piani
di ammortamento dei finanziamenti ai sensi del presente comma, si
provvede nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo
11, comma 13, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213. Le garanzie
dello Stato di cui ai decreti del Ministro dell'economia e delle
finanze emanati ai sensi dell'articolo 11, comma 7, del decreto-legge
10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
dicembre 2012, n. 213, nonche' ai sensi dell'articolo 1, comma 367,
della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e dell'articolo 6, commi 2 e 3,
del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, assistono, senza
ulteriori formalita' e con i medesimi criteri e modalita' di
operativita' stabiliti nei predetti decreti, i finanziamenti
contratti ai sensi delle rispettive disposizioni normative, come
modificati per effetto della rimodulazione dei piani di ammortamento
derivante dall'attuazione del presente comma.
2. La rata per capitale e interessi in scadenza il 31 dicembre 2013
e' corrisposta nell'ambito del piano di ammortamento dei
finanziamenti rimodulato ai sensi del comma 1.
3. Ai fini del rispetto della normativa in materia di aiuti di
Stato, la proroga di due anni di cui al comma 1 e' condizionata alla
verifica dell'assenza di sovracompensazioni dei danni subiti per
effetto degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, tenendo conto
anche degli eventuali indennizzi assicurativi, rispetto ai limiti
previsti dalle decisioni della Commissione europea C(2012) 9853 final
e C (2012) 9471 final del 19 dicembre 2012. Le disposizioni attuative
inerenti alla verifica dell'assenza di sovracompensazioni sono
stabilite tramite ordinanze commissariali dei Presidenti delle
regioni Emilia- Romagna, Lombardia e Veneto, in qualita' di
commissari delegati, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del
decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni,
dalla legge 1° agosto 2012, n. 122. Le disposizioni del presente
articolo entrano in vigore alla data di pubblicazione della legge di
conversione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale.))
Art. 4
Copertura finanziaria
(( 1. Agli oneri derivanti dagli articoli 2, comma 3, e 3, commi 1,
1-bis, 2, 3, 4 e 7, pari a 12 milioni di euro per l'anno 2014 e a 1,5
milioni di euro per l'anno 2015, di cui 9 milioni di euro per l'anno
2014 in termini di maggiori interessi del debito pubblico di cui agli
articoli 2, comma 3, e 3, commi 1, 1-bis, 2, 3 e 4, si provvede:
a) quanto a 9 milioni di euro per l'anno 2014, mediante
corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di
politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del
decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307; ))
b) quanto a 3 milioni di euro per l'anno 2014 e 1,5 milioni di
euro per l'anno 2015 mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 303, come rideterminata dalla tabella C della legge 27
dicembre 2013, n. 147.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio
per l'attuazione del presente decreto.
Art. 5
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge.
Allegato 1
Parte di provvedimento in formato grafico
(( Allegato 1-bis
(Art. 3, comma 1-bis) ))
Parte di provvedimento in formato grafico