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Scheda / Rifiuti

Modello Unico di Dichiarazione ambientale (MUD) - Sintesi

NORME

Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (Norme in materia ambientale)
Legge n. 70 del 25/01/1994 (Norme per la semplificazione degli adempimenti in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza pubblica, nonché per l'attuazione del sistema di ecogestione e di audit ambientale).

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 genaio 2024 "Approvazione del modello unico di dichiarazione ambientale per l'anno 2024", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 2 marzo 2024, che quest'anno dovrà essere presentato entro il 30 giugno 2024, prorogato al 1° luglio 2024, in quanto coincidente con un giorno festivo.
Vedi new 04-03-2023  Mud 2024, Dpcm pubblicato in Gazzetta

La Legge n. 70 del 25/01/1994, entrata in vigore il 15 febbraio 1994, prevede la predisposizione di un Modello Unico di Dichiarazione ambientale (MUD) da utilizzare per la denuncia annuale delle quantità e delle caratteristiche qualitative dei rifiuti prodotti e gestiti nell'anno precedente e da presentare di regola entro il 30 aprile alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA) della provincia nel cui territorio ha sede l'unità locale a cui la dichiarazione si riferisce (art. 2 L. 70/94).

Il comma 2 bis dell'art. 6 prevede: "Qualora si renda necessario apportare, nell'anno successivo a quello di riferimento, modifiche ed integrazioni al modello unico di dichiarazione ambientale, le predette modifiche ed integrazioni sono disposte con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro la data del 1° marzo; in tale ipotesi, il termine per la presentazione del modello è fissato in centoventi giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del predetto decreto".

Novità nuovo modello Mud 2024

Come riportato dal Mase, le modifiche apportate al modello vigente si sono rese necessarie per consentire l’adeguamento a nuove disposizioni normative.

In particolare, per garantire ad ISPRA l’acquisizione delle necessarie informazioni per ottemperare agli obblighi di comunicazione alla Commissione europea in materia di rifiuti, si è reso necessario modificare il modello vigente al fine di:

  •  introdurre i dati provenienti dalla raccolta dei rifiuti di attrezzi da pesca secondo quanto previsto dalla Decisione esecuzione (UE) 2021/958;
  •  inserire le voci inerenti al quantitativo di rifiuti di attrezzi da pesca suddivisi per tipologia di materiale: plastica, metalli e gomma
  •  aggiornare le metodologie di calcolo contenute nella deliberazione ARERA 363/2021/R/RIF e nella determina ARERA n. 2 DRIF/2021;
  •  chiarire che, nel caso in cui la dichiarazione venga presentata da Consorzi, Comunità Montane, Unione dei comuni, ecc. dovrà essere compilato un solo modulo MDCR.

Per una sintesi delle modifiche, si rimanda al documento del Mase.

PRESENTAZIONE DEL MUD

IIl nuovo modello unico di dichiarazione ambientale, e relative istruzioni, da utilizzare per le dichiarazioni riferite all’anno 2023 sostituisce quello precedente allegato al Dpcm del 3 febbraio 2023.

Gli allegati al Dcpm approvati dal Mase, consultabili all’indirizzo: www.mase.gov.it (sezione bandi e avvisi), sono:

  • Allegato 1 – Istruzioni per la compilazione del Modello unico di dichiarazione ambientale
  • Allegato 2 – Comunicazione rifiuti semplificata
  • Allegato 3 – Modelli Raccolta dati
  • Allegato 4 – Istruzioni per la presentazione telematica

Il Modello Unico di Dichiarazione ambientale è articolato in Comunicazioni che devono essere presentate dai soggetti tenuti all'adempimento.

Il nuovo Modello è articolato in Comunicazioni che devono essere presentate dai soggetti tenuti all'adempimento:

  1. Comunicazione Rifiuti
  2. Comunicazione Veicoli Fuori Uso
  3. Comunicazione Imballaggi, composta dalla Sezione Consorzi e dalla Sezione Gestori Rifiuti di imballaggio.
  4. Comunicazione Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche
  5. Comunicazione Rifiuti Urbani, assimilati e raccolti in convenzione
  6. Comunicazione Produttori di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche

Ogni dichiarante deve presentare un unico Modello Unico di Dichiarazione Ambientale, contenente tutte le Comunicazioni dovute per l'Unità Locale dichiarante.

I soggetti che ricadono nelle condizioni previste dalla norma possono presentare il Modello Unico di Dichiarazione Ambientale, tramite la Comunicazione Rifiuti Semplificata riportata in Allegato 2.

La comunicazione deve avvenire esclusivamente per via telematica, per cui i soggetti dichiaranti debbono essere in possesso di un dispositivo contenente un certificato di firma digitale valido al momento dell'invio.

I soggetti obbligati devono comunicare alla CCIAA i quantitativi e le tipologie di rifiuti prodotti e/o gestiti entro il 30 aprile di ogni anno.

Per il 2024, come sopra precisato, la scadenza per la presentazione del MUD è posticipata all 1° luglio 2024.

I soggetti obbligati sono:

Comunicazione


Soggetti Obbligati

Rifiuti


  • Chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti
  • Commercianti ed intermediari di rifiuti senza detenzione
  • Imprese ed enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti
  • Imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi
  • Imprese ed enti produttori che hanno più di dieci dipendenti e sono produttori iniziali di rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali, da lavorazioni artigianali e da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento dei fumi (così come previsto dall'articolo 184 comma 3 lettere c), d) e g))
  • Consorzi e i sistemi riconosciuti, istituiti per il recupero e riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti, ad esclusione dei Consorzi e sistemi istituiti per il recupero e riciclaggio dei rifiuti di imballaggio che sono tenuti alla compilazione della Comunicazione Imballaggi
  • Gestori del servizio pubblico di raccolta, del circuito organizzato di raccolta di cui all'art. 183 comma 1 lett. pp) del D.lgs. 152/2006, con riferimento ai rifiuti conferitogli dai produttori di rifiuti speciali, ai sensi dell'art. 189 comma 4 del d.lgs. 152/2006.

Sono esclusi dall'obbligo di presentazione del MUD:

  • gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile con un volume di affari annuo non superiore a euro ottomila, le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi, di cui all'articolo 212, comma 8, del D.lgs. 152/2006, nonché, per i soli rifiuti non pericolosi, le imprese e gli enti produttori iniziali che non hanno più di dieci dipendenti;
  • le imprese e gli enti produttori di rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 184, comma 3, diversi da quelli indicati alle lettere c), d) e g).

Ai sensi del combinato disposto dell'articolo 69 della legge 28 dicembre 2015, n. 221 e del comma 6 dell'articolo 190 del D.lgs. 152/2006, gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, nonché i soggetti esercenti attività ricadenti nell'ambito dei codici ATECO 96.02.01, 96.02.02 e 96.09.02, che producono rifiuti pericolosi, compresi quelli aventi codice EER 18.01.03*, relativi ad aghi, siringhe e oggetti taglienti usati, quando obbligati alla comunicazione MUD, possono adempiere, anche ai fini del trasporto in conto proprio, attraverso la conservazione progressiva per tre anni del formulario di identificazione o dei documenti sostitutivi previsti dall'articolo 193 del citato decreto legislativo, o del documento di conferimento rilasciato nell'ambito del circuito organizzato di raccolta di cui all'articolo 183 del D.lgs. 152/2006 e successive modificazioni.

 

Veicoli fuori uso


Soggetti che effettuano le attività di trattamento dei veicoli fuori uso e dei relativi componenti e materiali.

Imballaggi


  • Sezione Consorzi: CONAI o altri soggetti di cui all'articolo 221, comma 3, lettere a) e c).
  • Sezione Gestori rifiuti di imballaggio: impianti autorizzati a svolgere operazioni di gestione di rifiuti di imballaggio

RAEE


Soggetti coinvolti nel ciclo di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche


Rifiuti Urbani e raccolti in convenzione


Soggetti soggetti responsabili del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani individuati dall'art. 189 comma 5 del D.lgs. 152/2006.

Produttori di AEE


Produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche

Soggetti esonerati

  •  imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del codice civile con un volume di affari annuo non superiore a euro ottomila;
  •  le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi, di cui all’articolo 212, comma 8, del D.lgs. 152/2006;
  •  per i soli rifiuti non pericolosi, le imprese e gli enti produttori iniziali che non hanno più di dieci dipendenti;
  •  le imprese e gli enti produttori di rifiuti non pericolosi di cui all’articolo 184, comma 3, diversi da quelli indicati alle lettere c), d) e g);
  •   i produttori di rifiuti che non sono inquadrati in un'organizzazione di ente o di impresa.

Gli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del codice civile, nonché i soggetti esercenti attività ricadenti nell’ambito dei codici ATECO 96.02.01, 96.02.02 e 96.09.02, che producono rifiuti pericolosi, compresi quelli aventi codice EER 18.01.03*, relativi ad aghi, siringhe e oggetti taglienti usati, quando obbligati alla comunicazione MUD, possono adempiere, anche ai fini del trasporto in conto proprio, attraverso la conservazione progressiva per tre anni del formulario di identificazione o dei documenti sostitutivi previsti dall’articolo 193 del citato decreto legislativo, o del documento di conferimento rilasciato nell’ambito del circuito organizzato di raccolta di cui all’articolo183 del D.lgs. 152/2006.

SCADENZA

La scadenza per la presentazione del Mud 2024 è il 30 giugno 2024, posticipato al 1° luglio 2024 in considerazione del fatto che il 30 giugno 2024 coincide con un giorno festivo e quindi è prorogato al primo giorno non festivo.

DIRITTI

La Legge 70/1994 prevede il versamento di un diritto di segreteria alla Camera di commercio per l'espletamento dei compiti previsti dalla legge medesima, che è fissato con apposito decreto deI Ministro dello SviIuppo Economico.

COMPILAZIONE E INVIO

Non vi sono modifiche alle modalità di compilazione e invio. Il MUD deve essere presentato per ogni unità locale del dichiarante alla CCIAA della provincia nel cui territorio è ubicata l'unità locale o, per le attività di solo trasporto e intermediazione senza detenzione, la sede legale dell'azienda alla quale si riferisce la dichiarazione.

Come riportato nel sito, Unioncamere provvederà a pubblicare, progressivamente a cominciare da lunedì 11 marzo, i prodotti informatici e i portali per la compilazione e presentazione del MUD 2024, ed in particolare:

Inoltre, metterà a disposizione:

  • il prodotto informatico per Ia compilazione deIIe Comunicazioni Rifiuti, ImbaIIaggi, VeicoIi fuori uso, Rifiuti da apparecchiature eIettriche ed elettroniche, che sarà reso disponibile tramite la sezione MUD del portale EcoCamere e tramite il sito del MUD Telematico;
  • il prodotto informatico per iI controllo formaIe deIIe dichiarazioni trasmesse dai soggetti che utilizzano prodotti software diversi da queIIo predisposto da Unioncamere.

MODIFICHE O INTEGRAZIONI

Nel caso di eventuali modifiche o integrazioni al MUD già presentato, si dovrà presentare una nuova dichiarazione contenente anche i dati già dichiarati (un nuovo MUD in tutto e per tutto completo).

La presentazione della nuova dichiarazione è sottoposta a un'ulteriore versamento dei diritti di segreteria e, se presentata oltre il termine di scadenza, alle sanzioni amministrative di cui sotto.

SANZIONI (art. 258 D.lgs. 152/06)

  • Nel caso in cui manchi la comunicazione o questa sia incompleta o inesatta è prevista una sanzione amministrativa da duemila a diecimila euro;
  • Se la presentazione è effettuata dopo il termine fissato, ma entro 60 giorni dalla scadenza è prevista una sanzione amministrativa da ventisei euro a centosessanta euro.

 

Giorgio Ferrari


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