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Scheda / Rifiuti

Modello Unico di Dichiarazione ambientale (MUD) - Sintesi

NORME

Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (Norme in materia ambientale)
Legge n. 70 del 25/01/1994 (Norme per la semplificazione degli adempimenti in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza pubblica, nonché per l'attuazione del sistema di ecogestione e di audit ambientale).

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 genaio 2025 "Approvazione del modello unico di dichiarazione ambientale per l'anno 2025", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 28 febbraio 2025, che quest'anno dovrà essere presentato entro il 28 giugno 2025.
Vedi new 03-03-2023  Mud 2025, Dpcm pubblicato in Gazzetta

La Legge n. 70 del 25/01/1994, entrata in vigore il 15 febbraio 1994, prevede la predisposizione di un Modello Unico di Dichiarazione ambientale (MUD) da utilizzare per la denuncia annuale delle quantità e delle caratteristiche qualitative dei rifiuti prodotti e gestiti nell'anno precedente e da presentare di regola entro il 30 aprile alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA) della provincia nel cui territorio ha sede l'unità locale a cui la dichiarazione si riferisce (art. 2 L. 70/94).

Il comma 2 bis dell'art. 6 prevede: "Qualora si renda necessario apportare, nell'anno successivo a quello di riferimento, modifiche ed integrazioni al modello unico di dichiarazione ambientale, le predette modifiche ed integrazioni sono disposte con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro la data del 1° marzo; in tale ipotesi, il termine per la presentazione del modello è fissato in centoventi giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del predetto decreto".

Novità nuovo modello Mud 2025

Come riportato dal Mase, le modifiche apportate al modello vigente si sono rese necessarie per consentire l’adeguamento a nuove disposizioni normative.

Le modifiche apportate, come riportato dalla sintesi pubblicata dal Mase, sono:

  •  introdotto nella "scheda Materiali Secondari" (Scheda MAT) il campo Ammendante compostato con fanghi (acf), in relazione al fatto che tale tipologia è espressamente prevista dal D. Lgs n. 75/2010 tra gli ammendanti prodotti a partire da rifiuti attraverso processi di tipo biologico;
  • nell’Allegato 1 "istruzioni compilazione modello unico dichiarazione ambientale" sono state aggiornate le seguenti parti:
    - inserimento del codice ATECO 96.02.03 in virtù della modifica apportata dal D.Lgs. n. 213/2022 al comma 6 dell’art. 190 del D.lgs. 152/2006;
    - le modalità per il calcolo del numero degli addetti sono state allineate agli aggiornamenti normativi subentrati in merito al sistema di tracciabilità RENTRI di cui all’art. 188-bis del D. Lgs. N. 152/2006 e smi;
  • apportate alcune integrazioni nella Comunicazione rifiuti Urbani e raccolti in convenzione – Scheda CG;
  • apportate integrazioni alle ISTRUZIONI.

Per una sintesi delle modifiche, si rimanda al documento del Mase.

PRESENTAZIONE DEL MUD

Il nuovo modello unico di dichiarazione ambientale, e relative istruzioni, da utilizzare per le dichiarazioni riferite all’anno 2024 sostituisce quello precedente allegato al Dpcm del 26 gennaio 2024.

Gli allegati al Dcpm approvati dal Mase, consultabili all’indirizzo: www.mase.gov.it (sezione bandi e avvisi), sono:

  • Allegato 1 – Istruzioni per la compilazione del Modello unico di dichiarazione ambientale (Mud)
  • Allegato 2 – Comunicazione rifiuti semplificata
  • Allegato 3 – Modelli Raccolta dati
  • Allegato 4 – Istruzioni per la presentazione telematica

Il Modello Unico di Dichiarazione ambientale è articolato in Comunicazioni che devono essere presentate dai soggetti tenuti all'adempimento: 

  1. Comunicazione Rifiuti
  2. Comunicazione Veicoli Fuori Uso
  3. Comunicazione Imballaggi, composta dalla Sezione Consorzi e dalla Sezione Gestori Rifiuti di imballaggio.
  4. Comunicazione Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche
  5. Comunicazione Rifiuti Urbani, assimilati e raccolti in convenzione
  6. Comunicazione Produttori di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche

Ogni dichiarante deve presentare un unico Modello Unico di Dichiarazione Ambientale, contenente tutte le Comunicazioni dovute per l'Unità Locale dichiarante.

I soggetti che ricadono nelle condizioni previste dalla norma possono presentare il Modello Unico di Dichiarazione Ambientale, tramite la Comunicazione Rifiuti Semplificata riportata in Allegato 2.

La comunicazione deve avvenire esclusivamente per via telematica, per cui i soggetti dichiaranti debbono essere in possesso di un dispositivo contenente un certificato di firma digitale valido al momento dell'invio.

I soggetti obbligati devono comunicare alla CCIAA i quantitativi e le tipologie di rifiuti prodotti e/o gestiti entro il 30 aprile di ogni anno.

Per il 2025, come sopra precisato, la scadenza per la presentazione del MUD è posticipata al 28 giugno 2025.

I soggetti obbligati sono:

Comunicazione


Soggetti Obbligati

Rifiuti


  • Chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti
  • Commercianti ed intermediari di rifiuti senza detenzione
  • Imprese ed enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti
  • Imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi
  • Imprese ed enti produttori che hanno più di dieci dipendenti e sono produttori iniziali di rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali, da lavorazioni artigianali e da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento dei fumi (così come previsto dall'articolo 184 comma 3 lettere c), d) e g))
  • Consorzi e i sistemi riconosciuti, istituiti per il recupero e riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti, ad esclusione dei Consorzi e sistemi istituiti per il recupero e riciclaggio dei rifiuti di imballaggio che sono tenuti alla compilazione della Comunicazione Imballaggi
  • Gestori del servizio pubblico di raccolta, del circuito organizzato di raccolta di cui all'art. 183 comma 1 lett. pp) del D.lgs. 152/2006, con riferimento ai rifiuti conferitogli dai produttori di rifiuti speciali, ai sensi dell'art. 189 comma 4 del d.lgs. 152/2006.

Sono esclusi dall'obbligo di presentazione del MUD:

  • gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile con un volume di affari annuo non superiore a euro ottomila, le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi, di cui all'articolo 212, comma 8, del D.lgs. 152/2006, nonché, per i soli rifiuti non pericolosi, le imprese e gli enti produttori iniziali che non hanno più di dieci dipendenti;
  • le imprese e gli enti produttori di rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 184, comma 3, diversi da quelli indicati alle lettere c), d) e g).

Ai sensi del combinato disposto dell'articolo 69 della legge 28 dicembre 2015, n. 221 e del comma 6 dell'articolo 190 del D.lgs. 152/2006, gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, nonché i soggetti esercenti attività ricadenti nell'ambito dei codici ATECO 96.02.01, 96.02.02 e 96.09.02, che producono rifiuti pericolosi, compresi quelli aventi codice EER 18.01.03*, relativi ad aghi, siringhe e oggetti taglienti usati, quando obbligati alla comunicazione MUD, possono adempiere, anche ai fini del trasporto in conto proprio, attraverso la conservazione progressiva per tre anni del formulario di identificazione o dei documenti sostitutivi previsti dall'articolo 193 del citato decreto legislativo, o del documento di conferimento rilasciato nell'ambito del circuito organizzato di raccolta di cui all'articolo 183 del D.lgs. 152/2006 e successive modificazioni.

 

Veicoli fuori uso


Soggetti che effettuano le attività di trattamento dei veicoli fuori uso e dei relativi componenti e materiali.

Imballaggi


  • Sezione Consorzi: CONAI o altri soggetti di cui all'articolo 221, comma 3, lettere a) e c).
  • Sezione Gestori rifiuti di imballaggio: impianti autorizzati a svolgere operazioni di gestione di rifiuti di imballaggio

RAEE


Soggetti coinvolti nel ciclo di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche


Rifiuti Urbani e raccolti in convenzione


Soggetti soggetti responsabili del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani individuati dall'art. 189 comma 5 del D.lgs. 152/2006.

Produttori di AEE


Produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche

Soggetti esonerati

  •  imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del codice civile con un volume di affari annuo non superiore a euro ottomila;
  •  le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi, di cui all’articolo 212, comma 8, del D.lgs. 152/2006;
  •  per i soli rifiuti non pericolosi, le imprese e gli enti produttori iniziali che non hanno più di dieci dipendenti;
  •  le imprese e gli enti produttori di rifiuti non pericolosi di cui all’articolo 184, comma 3, diversi da quelli indicati alle lettere c), d) e g);
  •   i produttori di rifiuti che non sono inquadrati in un'organizzazione di ente o di impresa.

Gli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del codice civile, nonché i soggetti esercenti attività ricadenti nell’ambito dei codici ATECO 96.02.01, 96.02.02 e 96.09.02, che producono rifiuti pericolosi, compresi quelli aventi codice EER 18.01.03*, relativi ad aghi, siringhe e oggetti taglienti usati, quando obbligati alla comunicazione MUD, possono adempiere, anche ai fini del trasporto in conto proprio, attraverso la conservazione progressiva per tre anni del formulario di identificazione o dei documenti sostitutivi previsti dall’articolo 193 del citato decreto legislativo, o del documento di conferimento rilasciato nell’ambito del circuito organizzato di raccolta di cui all’articolo183 del D.lgs. 152/2006.

SCADENZA

La scadenza per la presentazione del Mud 2025 è il 28 giugno 2025.

DIRITTI

La Legge 70/1994 prevede il versamento di un diritto di segreteria alla Camera di commercio per l'espletamento dei compiti previsti dalla legge medesima, che è fissato con apposito decreto deI Ministro dello SviIuppo Economico.

COMPILAZIONE E INVIO

Il MUD deve essere presentato per ogni unità locale del dichiarante alla CCIAA della provincia nel cui territorio è ubicata l'unità locale o, per le attività di solo trasporto e intermediazione senza detenzione, la sede legale dell'azienda alla quale si riferisce la dichiarazione.

Unioncamere provvederà a pubblicare, progressivamente e a cominciare già da lunedì 10 marzo, i prodotti informatici e i portali per la compilazione e presentazione del MUD 2025.

Inoltre, metterà a disposizione:

  • il prodotto informatico per la compilazione deIIe Comunicazioni Rifiuti, ImbaIIaggi, VeicoIi fuori uso, Rifiuti da apparecchiature eIettriche ed elettroniche, che sarà reso disponibile tramite la sezione MUD del portale EcoCamere e tramite il sito del MUD Telematico; ;
  • il prodotto informatico per iI controIIo formaIe deIIe dichiarazioni trasmesse dai soggetti che utilizzano prodotti software diversi da queIIo predisposto da Unioncamere.

Come riportato nel sito di EcoCamere, dal 2025 l’accesso ai portali per la compilazione e trasmissione delle dichiarazioni MUD potrà avvenire esclusivamente tramite SPID, CIE (carta d'identità elettronica) o CNS (firma digitale). Gli utenti che in precedenza hanno utilizzato credenziali di tipo user/password, una volta fatto l’accesso tramite SPID, CIE o CNS, potranno recuperare le dichiarazioni compilate negli anni passati, con il precedente account, usando la funzionalità “Collega utenti user/password”.

MODIFICHE O INTEGRAZIONI

Nel caso di eventuali modifiche o integrazioni al MUD già presentato, si dovrà presentare una nuova dichiarazione contenente anche i dati già dichiarati (un nuovo MUD in tutto e per tutto completo).

La presentazione della nuova dichiarazione è sottoposta a un'ulteriore versamento dei diritti di segreteria e, se presentata oltre il termine di scadenza, alle sanzioni amministrative di cui sotto.

SANZIONI

  • Nel caso in cui manchi la comunicazione o questa sia incompleta o inesatta è prevista una sanzione amministrativa da duemila a diecimila euro;
  • Se la presentazione è effettuata dopo il termine fissato, ma entro 60 giorni dalla scadenza è prevista una sanzione amministrativa da ventisei euro a centosessanta euro. Il superamento del termine equivale a omissione.
  • Per i veicoli fuori uso la sanzione va da 3.000 a 18.000 euro e, nel caso di omessa comunicazione, l’autorizzazione è sospesa per un periodo da 2 a 6 mesi.

 

Giorgio Ferrari


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