Scheda / Rifiuti
Modello Unico di Dichiarazione ambientale (MUD) - Sintesi
NORME
Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152
(Norme in materia ambientale)
Legge n. 70 del 25/01/1994 (Norme per la semplificazione degli adempimenti in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza
pubblica, nonché per l'attuazione del sistema di ecogestione e di audit ambientale).
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30
gennaio 2026
"Approvazione del modello unico di dichiarazione ambientale per l'anno 2026",
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 5 marzo 2026, che quest'anno dovrà essere
presentato entro il 3 luglio 2026.
Vedi new 06-03-2026
Mud 2026, Dpcm pubblicato in Gazzetta
La Legge n. 70 del 25/01/1994, entrata in vigore il 15
febbraio 1994, prevede la predisposizione di un Modello Unico di
Dichiarazione ambientale (MUD) da utilizzare per la denuncia
annuale delle quantità e delle caratteristiche qualitative dei
rifiuti prodotti e gestiti nell'anno precedente e da presentare
di regola entro il 30 aprile alla Camera di Commercio,
Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA) della provincia nel
cui territorio ha sede l'unità locale a cui la dichiarazione si
riferisce (art. 2 L. 70/94).
Il comma 2 bis dell'art. 6 prevede:
"Qualora si renda necessario apportare, nell'anno successivo
a quello di riferimento, modifiche ed integrazioni
al modello unico di dichiarazione ambientale, le predette
modifiche ed integrazioni sono disposte con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, da pubblicare nella
Gazzetta Ufficiale
entro la data del 1° marzo; in tale ipotesi, il termine per la
presentazione del modello è fissato in centoventi giorni
a decorrere dalla data di pubblicazione del predetto
decreto".
Novità nuovo modello Mud 2026
Come riportato dal Mase, le modifiche apportate al modello vigente
si sono rese necessarie per consentire l’adeguamento a nuove
disposizioni normative.
Le modifiche apportate, come riportato dalla sintesi pubblicata dal
Mase, sono:
- è stata aggiornata la Scheda AUT al fine di
allineare le tipologie di autorizzazioni attualmente indicate nella
dichiarazione ambientale MUD a quelle previste nel RENTRI;
- sono state aggiornate le diciture relative allo stato
fisico presenti nella Scheda RIF e nella Comunicazione
semplificata al fine di allineare il nuovo MUD con i termini
inseriti nel RENTRI;
- l’allegato denominato Istruzioni per la compilazione del modello
unico di dichiarazione ambientale (MUD) ai punti 7.1, 9.1, 9.2 e 9.3
riporta l’indicazione che il calcolo previsto per gli operatori
debba essere conservato presso l’unità locale allineandosi a quanto
previsto dal RENTRI;
- nella Scheda MATERIALI SECONDARI è stato
modificato il termine aggregati riciclati in aggregati recuperati al
fine di allineare tale definizione al decreto del Ministro
dell’ambiente e della sicurezza energetica del 28 giugno 2024 n. 127
recante il “Regolamento recante disciplina della cessazione
della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e
demolizione, altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi
dell'articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152/2006”;
- al fine di migliorare e monitorare il flusso di informazioni
relativo alla modalità di raccolta che consente di intercettare i
rifiuti costituiti da bottiglie in plastica in modo selettivo
tramite eco-compattatori, è stata modificata la sezione
relativa alla Comunicazione Rifiuti Urbani e
raccolti in convenzione. Tale modifica riguarda l’inserimento,
nella Scheda RU (Raccolta rifiuti urbani) - punto
10.1.2.2 Raccolta differenziata, dell’informazione specifica
relativa alla raccolta selettiva effettuata dai Comuni tramite
eco-compattatori per il tramite di accordi/convenzioni con EPR o
altri soggetti.
Per la
sintesi delle modifiche, si rimanda al documento del Mase.
PRESENTAZIONE DEL MUD
Il nuovo modello unico di dichiarazione ambientale, e relative
istruzioni, da utilizzare per le dichiarazioni riferite all’anno 2024
sostituisce quello precedente allegato al Dpcm del 29
gennaio 2025.
Gli allegati al Dcpm approvati dal Mase, consultabili all’indirizzo:
www.mase.gov.it (sezione bandi e avvisi), sono:
- Allegato 1 – Istruzioni per la compilazione del Modello
unico di dichiarazione ambientale (Mud)
- Allegato 2 – Comunicazione rifiuti semplificata
- Allegato 3 – Modelli Raccolta dati
- Allegato 4 – Istruzioni per la presentazione telematica
Il Modello Unico di Dichiarazione ambientale è articolato in
Comunicazioni che devono essere presentate dai soggetti tenuti
all'adempimento:
- Comunicazione Rifiuti
- Comunicazione Veicoli Fuori Uso
- Comunicazione Imballaggi, composta dalla Sezione Consorzi e
dalla Sezione Gestori Rifiuti di imballaggio.
- Comunicazione Rifiuti da apparecchiature elettriche ed
elettroniche
- Comunicazione Rifiuti Urbani, assimilati e raccolti in
convenzione
- Comunicazione Produttori di Apparecchiature Elettriche ed
Elettroniche
Ogni dichiarante deve presentare un unico Modello Unico di
Dichiarazione Ambientale, contenente tutte le Comunicazioni dovute per
l'Unità Locale dichiarante.
I soggetti che ricadono nelle condizioni previste dalla norma possono
presentare il Modello Unico di Dichiarazione Ambientale, tramite la
Comunicazione Rifiuti Semplificata riportata in Allegato 2.
La comunicazione deve avvenire esclusivamente per via telematica,
per cui i soggetti dichiaranti debbono essere in possesso di un
dispositivo contenente un certificato di firma digitale
valido al momento dell'invio.
I soggetti obbligati devono comunicare alla CCIAA i quantitativi e
le tipologie di rifiuti prodotti e/o gestiti entro il 30 aprile di
ogni anno.
Per il 2026, come sopra precisato, la scadenza per la presentazione del MUD
è posticipata al 3 luglio 2026.
I soggetti obbligati sono:
|
Comunicazione
|
Soggetti Obbligati
|
|
Rifiuti
|
-
Chiunque effettua a titolo professionale
attività di raccolta e trasporto di rifiuti
- Commercianti ed intermediari di rifiuti senza
detenzione
- Imprese ed enti che effettuano operazioni di
recupero e smaltimento dei rifiuti
- Imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti
pericolosi
- Imprese ed enti produttori che hanno più di
dieci dipendenti e sono produttori iniziali di
rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni
industriali, da lavorazioni artigianali e da
attività di recupero e smaltimento di rifiuti,
fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri
trattamenti delle acque e dalla depurazione delle
acque reflue e da abbattimento dei fumi (così come
previsto dall'articolo 184 comma 3 lettere c), d) e
g))
- Consorzi e i sistemi riconosciuti, istituiti per
il recupero e riciclaggio di particolari tipologie
di rifiuti, ad esclusione dei Consorzi e sistemi
istituiti per il recupero e riciclaggio dei rifiuti
di imballaggio che sono tenuti alla compilazione
della Comunicazione Imballaggi
- Gestori del servizio pubblico di raccolta, del
circuito organizzato di raccolta di cui all'art. 183
comma 1 lett. pp) del D.lgs. 152/2006, con
riferimento ai rifiuti conferitogli dai produttori
di rifiuti speciali, ai sensi dell'art. 189 comma 4
del d.lgs. 152/2006.
Sono esclusi dall'obbligo di presentazione del MUD:
- gli imprenditori agricoli di cui all'articolo
2135 del codice civile con un volume di affari annuo
non superiore a euro ottomila, le imprese che
raccolgono e trasportano i propri rifiuti non
pericolosi, di cui all'articolo 212, comma 8, del
D.lgs. 152/2006, nonché, per i soli rifiuti non
pericolosi, le imprese e gli enti produttori
iniziali che non hanno più di dieci dipendenti;
- le imprese e gli enti produttori di rifiuti non
pericolosi di cui all'articolo 184, comma 3,
diversi
da quelli indicati alle lettere c), d) e g).
Ai sensi del combinato disposto dell'articolo 69
della legge 28 dicembre 2015, n. 221 e del comma 6
dell'articolo 190 del D.lgs. 152/2006, gli imprenditori
agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile,
nonché i soggetti esercenti attività ricadenti
nell'ambito dei codici ATECO 96.02.01, 96.02.02 e
96.09.02, che producono rifiuti pericolosi, compresi
quelli aventi codice EER 18.01.03*, relativi ad aghi,
siringhe e oggetti taglienti usati, quando obbligati
alla comunicazione MUD, possono adempiere, anche ai fini
del trasporto in conto proprio, attraverso la
conservazione progressiva per tre anni del formulario di
identificazione o dei documenti sostitutivi previsti
dall'articolo 193 del citato decreto legislativo, o del
documento di conferimento rilasciato nell'ambito del
circuito organizzato di raccolta di cui all'articolo 183
del D.lgs. 152/2006 e successive modificazioni.
|
|
Veicoli fuori uso
|
Soggetti che effettuano le attività di trattamento
dei veicoli fuori uso e dei relativi componenti e
materiali.
|
|
Imballaggi
|
-
Sezione Consorzi: CONAI o altri soggetti di cui
all'articolo 221, comma 3, lettere a) e c).
- Sezione Gestori rifiuti di imballaggio: impianti
autorizzati a svolgere operazioni di gestione di
rifiuti di imballaggio
|
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RAEE
|
Soggetti coinvolti nel ciclo di gestione dei rifiuti
di apparecchiature elettriche ed elettroniche
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Rifiuti Urbani e raccolti in convenzione
|
Soggetti soggetti responsabili del servizio di gestione
integrata dei rifiuti urbani individuati dall'art. 189
comma 5 del D.lgs. 152/2006.
|
|
Produttori di AEE
|
Produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche
|
Soggetti esonerati
- imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del codice
civile con un volume di affari annuo non superiore a euro ottomila;
- le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti
non pericolosi, di cui all’articolo 212, comma 8, del D.lgs.
152/2006;
- per i soli rifiuti non pericolosi, le imprese e gli enti
produttori iniziali che non hanno più di dieci dipendenti;
- le imprese e gli enti produttori di rifiuti non pericolosi di
cui all’articolo 184, comma 3, diversi da quelli indicati alle
lettere c), d) e g);
- i produttori di rifiuti che non sono inquadrati in
un'organizzazione di ente o di impresa.
Gli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del codice civile,
nonché i soggetti esercenti attività ricadenti nell’ambito dei codici
ATECO 96.02.01, 96.02.02 e 96.09.02, che producono rifiuti pericolosi,
compresi quelli aventi codice EER 18.01.03*, relativi ad aghi, siringhe
e oggetti taglienti usati, quando obbligati alla comunicazione MUD,
possono adempiere, anche ai fini del trasporto in conto proprio,
attraverso la conservazione progressiva per tre anni del formulario di
identificazione o dei documenti sostitutivi previsti dall’articolo 193
del citato decreto legislativo, o del documento di conferimento
rilasciato nell’ambito del circuito organizzato di raccolta di cui
all’articolo183 del D.lgs. 152/2006.
SCADENZA
La scadenza per la presentazione del Mud 2026 è il 3
luglio 2026.
DIRITTI
La Legge 70/1994 prevede il versamento di un diritto
di segreteria alla Camera di commercio per
l'espletamento dei compiti previsti dalla legge medesima, che è
fissato con apposito decreto deI Ministro dello SviIuppo
Economico.
COMPILAZIONE E INVIO
Il MUD deve essere presentato per ogni unità locale del
dichiarante alla CCIAA della
provincia nel cui territorio è ubicata l'unità locale o, per le
attività di solo trasporto e intermediazione senza detenzione, la sede legale
dell'azienda alla quale si riferisce la dichiarazione.
Unioncamere provvederà a pubblicare, progressivamente e a cominciare
già da lunedì 16 marzo, i prodotti informatici e i portali per la
compilazione e presentazione del MUD 2026.
Inoltre, metterà a disposizione:
- il prodotto informatico per la compilazione deIIe Comunicazioni
Rifiuti, ImbaIIaggi, VeicoIi fuori uso, Rifiuti da apparecchiature
eIettriche ed elettroniche, che sarà reso disponibile tramite la sezione
MUD del portale EcoCamere e tramite il sito del MUD
Telematico; ;
- il prodotto informatico per iI controIIo formaIe deIIe
dichiarazioni trasmesse dai soggetti che utilizzano prodotti
software diversi da queIIo predisposto da Unioncamere.
Come riportato nel sito di EcoCamere, dal 2025 l’accesso ai
portali per la compilazione e trasmissione delle dichiarazioni MUD potrà
avvenire esclusivamente tramite SPID, CIE (carta d'identità elettronica)
o CNS (firma digitale). Gli utenti che in precedenza hanno
utilizzato credenziali di tipo user/password, una volta fatto l’accesso
tramite SPID, CIE o CNS, potranno recuperare le dichiarazioni compilate
negli anni passati, con il precedente account, usando la funzionalità
“Collega utenti user/password”.
MODIFICHE O INTEGRAZIONI
Nel caso di eventuali modifiche o integrazioni al MUD già presentato, si dovrà presentare una nuova
dichiarazione contenente anche i dati già dichiarati (un nuovo MUD in tutto e per tutto completo).
La presentazione della nuova dichiarazione è
sottoposta a un'ulteriore versamento dei diritti di segreteria e, se
presentata oltre il termine di scadenza, alle sanzioni amministrative di
cui sotto.
SANZIONI
Giorgio Ferrari
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