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AREE TEMATICHE

Iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali

Sintesi delle disposizioni in materia di iscrizione all'Albo gestori nazionali per lo svolgimento di determinate attività

NORME

  • Decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (art. 212 del D.lgs. n. 152/2006)
  • Decreto Ministeriale 3 giugno 2014, n. 120
    Regolamento per la definizione delle attribuzioni e delle modalità di organizzazione dell'Albo nazionale dei gestori ambientali, dei requisiti tecnici e finanziari delle imprese e dei responsabili tecnici, dei termini e delle modalità di iscrizione e dei relativi diritti annuali.

PRESCRIZIONI

Per lo svolgimento di determinate attività è prevista quale requisito l'iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali, costituito presso il Ministero dell’Ambiente e articolato in un Comitato nazionale e in Sezioni regionali e provinciali, istituite presso le CCIAA dei capoluoghi e delle province autonome di Trento e Bolzano (art. 212, c. 1).

SOGGETTI OBBLIGATI

(art. 212, c. 5)

L'iscrizione all'Albo è requisito per lo svolgimento delle attività di:

iscrizione ordinaria

  • imprese che svolgono attività di raccolta e trasporto di rifiuti;
  • imprese che effettuano attività di bonifica dei siti;
  • imprese che effettuano attività di bonifica dei beni contenenti amianto;
  • imprese che effettuano attività di commercio e intermediazione dei rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi.
iscrizione semplificata
  • imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti;
  • produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedenti trenta chilogrammi o trenta litri al giorno, di cui all'articolo 212, comma 8 del D.lgs. 152/2006;
  • imprese che effettuano la raccolta e il trasporto dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche ai sensi del Decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e della salute, 8 marzo 2010, n. 65;
  • aziende pubbliche speciali, consorzi di comuni e società di gestione dei servizi pubblici di cui al Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per i servizi di gestione dei rifiuti urbani prodotti nei medesimi comuni.

Altri soggetti obbligati

  •  imprese che effettuano il trasporto transfrontaliero di rifiuti all’interno del territorio italiano (articolo 194, comma 3 del D.lgs. 152/2006).
iscrizione semplificata introdotte dall’articolo 1, comma 124 della legge 4 agosto 2017, n. 124 e dal Decreto del Ministero dell’Ambiente 1 febbraio 2018 per:
  • imprese che effettuano attività di raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi costituiti da metalli ferrosi e non ferrosi;
  • associazioni di volontariato ed enti religiosi che intendono svolgere attività di raccolta e trasporto occasionale di rifiuti non pericolosi costituiti da metalli ferrosi e non ferrosi di provenienza urbana;.

SOGGETTI ESONERATI

Sono esonerati dall'obbligo di iscrizione all'Albo:

le organizzazioni di cui agli articoli 221, comma 3, lettere a) e c), 223, 224, 228, 233, 234, 235 e 236 limitatamente all’attività di intermediazione e commercio senza detenzione di rifiuti di imballaggio.

RINNOVO *

L’iscrizione all’Albo va rinnovata ogni 5 anni e costituisce titolo per l'esercizio delle attività di raccolta, di trasporto, di commercio e di intermediazione dei rifiuti, mentre per le altre attività l’iscrizione abilita allo svolgimento delle attività soggette ad iscrizione (comma 6).

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* L'Albo, con Circolare n. 6 dell’11 maggio 2021, "Applicazione articolo 3-bis della legge 27 novembre 2020 n. 159, di conversione del decreto-legge 7 ottobre 2020 n.125, in vigore dal 4 dicembre 2020. Proroga stato di emergenza" stabilisce che le iscrizioni in scadenza nell’arco temporale compreso tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2021, conservano la loro validità fino al 29 ottobre 2021.

GARANZIE FINANZIARIE

Devono prestare idonee garanzie finanziarie a favore dello Stato le imprese che effettuano le seguenti attività (comma 10):

  • raccolta e trasporto dei rifiuti;
  • intermediazione e di commercio dei rifiuti senza detenzione degli stessi;
  • gestione di impianti mobili di smaltimento e recupero di rifiuti.

Le garanzie sono ridotte del 50% per le imprese registrate EMAS e del 40% per le imprese in possesso della certificazione ambientale UNI EN ISO 14001.

Non sono sottoposte alla prestazione delle garanzie di cui sopra le seguenti imprese (comma 8):

  • le imprese che esercitano la raccolta e il trasporto dei propri rifiuti non pericolosi;
  • le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti pericolosi in quantità che non eccedano trenta chilogrammi al giorno o trenta litri al giorno.

Queste categorie di imprese, a condizione che tali operazioni costituiscano parte integrante ed accessoria dell'organizzazione dell'impresa dalla quale i rifiuti sono prodotti, sono iscritte in una apposita sezione dell’Albo a seguito della presentazione di una comunicazione alla Sezione Regionale/Provinciale dell'Albo gestori ambientali territorialmente competente; non è richiesta la valutazione sulla capacità finanziaria e sull’idoneità tecnica e non vi è l’obbligo di nomina del responsabile tecnico. Le stesse imprese sono tenute al pagamento di un diritto annuale di iscrizione pari a 50 euro.

Le garanzie finanziarie devono essere prestate (comma 9) a favore della regione territorialmente competente dalle imprese che effettuano:

  • l'attività di gestione di impianti fissi di smaltimento e di recupero di titolarità di terzi, per ogni impianto che viene gestito;
  • l'attività di bonifica dei siti e dei beni contenenti amianto, per ogni intervento di bonifica.

Le imprese che effettuano la raccolta e trasporto dei rifiuti in procedura semplificata, ed effettivamente avviati al riciclaggio ed al recupero, non sono sottoposte alle garanzie finanziarie di cui al comma 8 e sono iscritte all'Albo mediante l'invio della comunicazione di inizio attività. Anche quest’ultima va rinnovata ogni 5 anni (comma 18).

ISCRIZIONE

La domanda di iscrizione all'Albo è presentata alla Sezione regionale o provinciale nel cui territorio è sita la sede legale dell'impresa.

Per le imprese con sede legale all'estero la domanda di iscrizione all'Albo é presentata alla Sezione regionale o provinciale nel cui territorio é istituita la sede secondaria con rappresentanza stabile.

Procedure di iscrizione:

  1. Procedura di iscrizione ordinaria

La procedura prevede la presentazione della domanda d'iscrizione, con modalità telematica, alla Sezione regionale o provinciale nel cui territorio è sita la sede legale dell'impresa (per le imprese con sede legale all'estero la domanda di iscrizione è presentata alla Sezione regionale o provinciale nel cui territorio è istituita la sede secondaria con rappresentanza stabile).

La Sezione regionale o provinciale conclude l’istruttoria entro sessanta giorni (salvo richieste di integrazioni) e delibera sull’accoglimento o sul rigetto della stessa, dandone comunicazione al soggetto richiedente.
Qualora l’iscrizione sia sottoposta a garanzia finanziaria, l’interessato è tenuto a presentare tale garanzia entro novanta giorni dalla comunicazione di accoglimento da parte della Sezione, ed entro trenta giorni dalla sua ricezione la Sezione la accetta formalizzando il provvedimento di iscrizione.

  1. Procedura di iscrizione semplificata

L'iscrizione all'Albo nazionale di dette imprese avviene mediante invio di una comunicazione, con modalità telematica, di inizio attività alla Sezione regionale o provinciale nel cui territorio è sita la sede legale dell'impresa (per le imprese con sede legale all'estero la domanda di iscrizione è presentata alla Sezione regionale o provinciale nel cui territorio è istituita la sede secondaria con rappresentanza stabile).

Le Sezioni regionali e provinciali entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione deliberano l’iscrizione , previa verifica della sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti per l’esercizio delle attività. Diversamente, nel caso venga accertato il mancato rispetto dei presupposti o dei requisiti richiesti, viene disposto il divieto di prosecuzione dell'attività, salvo che l'interessato non provveda a conformarsi alla normativa vigente entro il termine prefissato dalle Sezioni medesime.

SANZIONI

Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito:

  1. con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;
  2. con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.

GIURISPRUDENZA

In tema di gestione di rifiuti, commette il reato di cui all'art. 256, comma 1, lett. a) d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, colui che riceve rifiuti, da avviare al recupero debitamente autorizzato, da parte di un trasportatore non iscritto all'Albo gestori ambientali, in quanto la sua posizione può ricondursi, sia alla figura del "detentore", sia a quella, più specifica, del "commerciante", rispettivamente previste dall'art. 183, lett. h) e i), del medesimo d.lgs. (In motivazione, la Corte ha precisato che in questa materia trova applicazione il cd. principio della responsabilità condivisa secondo cui la responsabilità per la corretta gestione dei rifiuti grava su tutti i soggetti coinvolti nella loro produzione, detenzione, trasporto e smaltimento, essendo detti soggetti investiti di una posizione di garanzia in ordine al corretto smaltimento dei rifiuti stessi). (Cass. pen. Sez. III, Sent.  14 febbraio 2020, n. 5912 - Rv. 278411 - 01)

La sopravvenuta iscrizione all'Albo gestori ambientali del titolare dell'automezzo adibito al trasporto di rifiuti non esclude la confisca del mezzo stesso, precedentemente sottoposto, ai sensi dell'art. 256, comma primo, lett. a), del d.lgs. n. 152 del 2006, a sequestro preventivo per la mancanza di detta iscrizione. (Cass. pen., Sez. III, Sent. 23 marzo 2018, n. 13733)

L'iscrizione all'Albo dei gestori ambientali per le imprese che effettuano trasporto di rifiuti abilita allo svolgimento dell'attività soltanto con i mezzi di trasporto oggetto di specifica comunicazione. Tale previsione, non è connotata da mero formalismo, essendo necessario accertare che i mezzi di trasporto siano idonei per la tipologia di rifiuti oggetto dell'attività. Sicché, integra il reato di cui all’art. 256, comma 4, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, l’effettuazione di un’attività di trasporto di rifiuti speciali non pericolosi utilizzando un semirimorchio non inserito nella lista dei mezzi, che, il titolare di autorizzazione al trasporto di rifiuti e iscritto all’Albo dei gestori ambientali, è abilitata ad impiegare, poiché ai fini della disciplina richiamata, tra i mezzi di trasporto rientrano non soltanto le motrici, ma anche i semi-rimorchi. (Cass. pen., Sez. III, Sent. 12 febbraio 2018, n. 6739)

Anche l'occasionale attività di trasporto di rifiuti non pericolosi prodotti nell'esercizio della propria attività d'impresa richiede l'iscrizione nell'Albo nazionale gestori ambientali, sia pur nell'apposita sezione di cui all'art. 212, comma 8, d.lgs. 152/2006 e secondo la procedura semplificata ivi descritta, che presuppone una comunicazione. L'inadempimento di tali obblighi di comunicazione e iscrizione integra, per pacifico orientamento, la contravvenzione di cui all'art. 256, comma 1, lett. a), d.lgs. 152/2006; trattasi di reato istantaneo che si consuma in occasione di ogni singolo trasporto effettuato da soggetto non autorizzato, posto che una continuativa ed organizzata attività abusiva di trasporti, ricorrendone gli altri presupposti, potrebbe invece integrare il ben più grave delitto di cui all'art. 260, comma 1, d.lgs. 152/2006. (Cass. pen., Sez. III, Sent. 19 gennaio 2018, n. 2290)


 


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