NORME
- Decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (art. 212 del D.lgs. n.
152/2006)
-
Decreto Ministeriale 3 giugno 2014, n. 120
Regolamento per la definizione delle attribuzioni e delle modalità di
organizzazione dell'Albo nazionale dei gestori ambientali, dei requisiti
tecnici e finanziari delle imprese e dei responsabili tecnici, dei
termini e delle modalità di iscrizione e dei relativi diritti annuali.
PRESCRIZIONI
Per lo svolgimento di determinate attività è prevista
quale requisito l'iscrizione all’Albo nazionale gestori
ambientali, costituito presso il Ministero dell’Ambiente e
articolato in un Comitato nazionale e in Sezioni regionali e
provinciali, istituite presso le CCIAA dei capoluoghi e delle province
autonome di Trento e Bolzano (art. 212, c. 1).
SOGGETTI OBBLIGATI
(art. 212, c. 5)
L'iscrizione all'Albo è requisito per lo svolgimento
delle attività di:
iscrizione ordinaria
- imprese che svolgono attività di raccolta e trasporto di
rifiuti;
- imprese che effettuano attività di bonifica dei siti;
- imprese che effettuano attività di bonifica dei beni contenenti
amianto;
- imprese che effettuano attività di commercio e intermediazione
dei rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi.
iscrizione semplificata
- imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi
che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri
rifiuti;
- produttori iniziali di rifiuti pericolosi che
effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti
pericolosi in quantità non eccedenti trenta chilogrammi o trenta
litri al giorno, di cui all'articolo 212, comma 8 del D.lgs.
152/2006;
- imprese che effettuano la raccolta e il trasporto dei rifiuti di
apparecchiature elettriche ed elettroniche ai sensi del Decreto del
Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di
concerto con i Ministri dello sviluppo economico e della salute, 8
marzo 2010, n. 65;
- aziende pubbliche speciali, consorzi di comuni e società di
gestione dei servizi pubblici di cui al Decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, per i servizi di gestione dei rifiuti urbani
prodotti nei medesimi comuni.
Altri soggetti obbligati
- imprese che effettuano
il trasporto transfrontaliero di rifiuti all’interno del territorio
italiano (articolo 194, comma 3 del D.lgs. 152/2006).
iscrizione semplificata
introdotte dall’articolo 1, comma 124 della legge 4 agosto 2017, n. 124
e dal Decreto del Ministero dell’Ambiente 1 febbraio 2018 per:
- imprese che effettuano attività di raccolta e trasporto di
rifiuti non pericolosi costituiti da metalli ferrosi e non ferrosi;
- associazioni di volontariato ed enti religiosi che intendono
svolgere attività di raccolta e trasporto occasionale di rifiuti non
pericolosi costituiti da metalli ferrosi e non ferrosi di
provenienza urbana;.
SOGGETTI ESONERATI
Sono esonerati dall'obbligo di iscrizione all'Albo:
le organizzazioni di cui agli articoli 221, comma 3,
lettere a) e c), 223, 224, 228, 233, 234, 235 e 236
limitatamente all’attività di intermediazione e
commercio senza detenzione di rifiuti di imballaggio.
RINNOVO *
L’iscrizione all’Albo va rinnovata ogni 5 anni e
costituisce titolo per l'esercizio delle attività di raccolta, di
trasporto, di commercio e di intermediazione dei rifiuti, mentre per le
altre attività l’iscrizione abilita allo svolgimento delle attività soggette
ad iscrizione (comma 6).
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* L'Albo, con
Circolare n. 6 dell’11 maggio 2021,
"Applicazione articolo 3-bis della legge 27 novembre 2020 n.
159, di conversione del decreto-legge 7 ottobre 2020 n.125, in
vigore dal 4 dicembre 2020. Proroga stato di emergenza"
stabilisce che le iscrizioni in scadenza nell’arco temporale
compreso tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2021, conservano
la loro validità fino al 29 ottobre 2021.
GARANZIE FINANZIARIE
Devono prestare idonee garanzie finanziarie a favore
dello Stato
le imprese che effettuano le seguenti attività (comma
10):
- raccolta e trasporto dei rifiuti;
- intermediazione e di commercio dei rifiuti senza
detenzione degli stessi;
- gestione di impianti mobili di smaltimento e recupero
di rifiuti.
Le garanzie sono ridotte del
50% per le imprese registrate EMAS e del 40% per le imprese in
possesso della certificazione ambientale UNI EN ISO 14001.
Non sono sottoposte alla
prestazione delle garanzie di cui sopra
le seguenti imprese (comma 8):
- le imprese che esercitano la raccolta e il trasporto
dei propri rifiuti non pericolosi;
- le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti pericolosi
in quantità che non eccedano trenta chilogrammi al giorno o trenta litri
al giorno.
Queste categorie di imprese, a condizione che tali
operazioni costituiscano parte integrante ed accessoria
dell'organizzazione dell'impresa dalla quale i rifiuti sono prodotti, sono iscritte
in una apposita sezione dell’Albo a seguito della presentazione di una
comunicazione alla Sezione Regionale/Provinciale dell'Albo
gestori ambientali territorialmente competente; non è richiesta la
valutazione sulla capacità finanziaria e sull’idoneità tecnica e non vi
è l’obbligo di nomina del responsabile tecnico. Le stesse imprese sono
tenute al pagamento di un diritto annuale di iscrizione pari a 50 euro.
Le garanzie finanziarie devono essere prestate (comma 9)
a favore della regione territorialmente competente dalle imprese
che effettuano:
- l'attività di gestione di
impianti fissi di smaltimento e di recupero di titolarità di terzi,
per ogni impianto che viene gestito;
- l'attività di bonifica dei siti e dei beni contenenti
amianto, per ogni intervento di bonifica.
Le imprese
che effettuano la raccolta e trasporto dei rifiuti in
procedura semplificata, ed effettivamente avviati al riciclaggio ed al recupero, non sono
sottoposte alle garanzie finanziarie di cui al comma 8 e sono iscritte all'Albo mediante
l'invio della comunicazione di inizio attività. Anche quest’ultima va
rinnovata ogni 5 anni (comma 18).
ISCRIZIONE
La domanda di iscrizione all'Albo è presentata alla
Sezione regionale o provinciale nel cui territorio è sita la sede legale
dell'impresa.
Per le imprese con sede legale all'estero la domanda
di iscrizione all'Albo é presentata alla Sezione regionale o provinciale
nel cui territorio é istituita la sede secondaria con rappresentanza
stabile.
Procedure di iscrizione:
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Procedura di iscrizione ordinaria
La procedura prevede la presentazione della domanda
d'iscrizione, con modalità telematica, alla Sezione regionale o provinciale nel cui territorio è
sita la sede legale dell'impresa (per le imprese con sede legale
all'estero la domanda di iscrizione è presentata alla Sezione regionale
o provinciale nel cui territorio è istituita la sede secondaria con
rappresentanza stabile).
La Sezione regionale o provinciale conclude l’istruttoria entro
sessanta giorni (salvo richieste di integrazioni) e delibera
sull’accoglimento o sul rigetto della stessa, dandone comunicazione al
soggetto richiedente.
Qualora l’iscrizione sia sottoposta a garanzia finanziaria,
l’interessato è tenuto a presentare tale garanzia entro novanta giorni
dalla comunicazione di accoglimento da parte della Sezione, ed entro
trenta giorni dalla sua ricezione la Sezione la accetta formalizzando il
provvedimento di iscrizione.
-
Procedura di iscrizione semplificata
L'iscrizione all'Albo nazionale di dette imprese
avviene mediante invio di una comunicazione, con modalità telematica, di inizio attività alla
Sezione regionale o provinciale nel cui territorio è sita la sede legale
dell'impresa (per le imprese con sede legale all'estero la domanda di
iscrizione è presentata alla Sezione regionale o provinciale nel cui
territorio è istituita la sede secondaria con rappresentanza stabile).
Le Sezioni regionali e
provinciali entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione
deliberano l’iscrizione , previa verifica della sussistenza dei presupposti e dei
requisiti richiesti per l’esercizio delle attività. Diversamente, nel
caso venga accertato il mancato rispetto dei presupposti o dei requisiti
richiesti, viene disposto il divieto di prosecuzione dell'attività,
salvo che l'interessato non provveda a conformarsi alla normativa
vigente entro il termine prefissato dalle Sezioni medesime.
SANZIONI
Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero,
smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza
della prescritta autorizzazione, iscrizione o
comunicazione di
cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito:
- con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con
l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si
tratta di rifiuti non pericolosi;
- con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con
l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si
tratta di rifiuti pericolosi.
GIURISPRUDENZA
In tema di gestione di rifiuti, commette il reato di cui all'art.
256, comma 1, lett. a) d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, colui che
riceve rifiuti, da avviare al recupero debitamente autorizzato,
da parte di un trasportatore non iscritto all'Albo
gestori ambientali, in quanto la sua posizione può ricondursi, sia alla
figura del "detentore", sia a quella, più specifica, del "commerciante",
rispettivamente previste dall'art. 183, lett. h) e i), del medesimo
d.lgs. (In motivazione, la Corte ha precisato che in questa materia
trova applicazione il cd. principio della responsabilità condivisa
secondo cui la responsabilità per la corretta gestione dei rifiuti grava
su tutti i soggetti coinvolti nella loro produzione, detenzione,
trasporto e smaltimento, essendo detti soggetti investiti di una
posizione di garanzia in ordine al corretto smaltimento dei rifiuti
stessi). (Cass. pen. Sez. III, Sent. 14 febbraio 2020, n.
5912 - Rv. 278411 - 01)
La sopravvenuta iscrizione all'Albo gestori ambientali del titolare
dell'automezzo adibito al trasporto di rifiuti non esclude la confisca
del mezzo stesso, precedentemente sottoposto, ai sensi dell'art. 256,
comma primo, lett. a), del d.lgs. n. 152 del 2006, a sequestro
preventivo per la mancanza di detta iscrizione. (Cass. pen., Sez. III, Sent. 23 marzo 2018, n. 13733)
L'iscrizione all'Albo dei gestori ambientali per le imprese che
effettuano trasporto di rifiuti abilita allo svolgimento dell'attività
soltanto con i mezzi di trasporto oggetto di specifica comunicazione.
Tale previsione, non è connotata da mero formalismo, essendo necessario
accertare che i mezzi di trasporto siano idonei per la tipologia di
rifiuti oggetto dell'attività. Sicché, integra il reato di cui all’art.
256, comma 4, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152,
l’effettuazione di un’attività di trasporto di rifiuti speciali non
pericolosi utilizzando un semirimorchio non inserito nella lista dei
mezzi, che, il titolare di autorizzazione al trasporto di rifiuti e
iscritto all’Albo dei gestori ambientali, è abilitata ad impiegare,
poiché ai fini della disciplina richiamata, tra i mezzi di trasporto
rientrano non soltanto le motrici, ma anche i semi-rimorchi. (Cass. pen., Sez. III, Sent. 12 febbraio 2018, n. 6739)
Anche l'occasionale attività di trasporto di rifiuti non pericolosi
prodotti nell'esercizio della propria attività d'impresa richiede
l'iscrizione nell'Albo nazionale gestori ambientali, sia pur
nell'apposita sezione di cui all'art. 212, comma 8, d.lgs. 152/2006 e
secondo la procedura semplificata ivi descritta, che presuppone una
comunicazione. L'inadempimento di tali obblighi di comunicazione e
iscrizione integra, per pacifico orientamento, la contravvenzione di cui
all'art. 256, comma 1, lett. a), d.lgs. 152/2006; trattasi di reato
istantaneo che si consuma in occasione di ogni singolo trasporto
effettuato da soggetto non autorizzato, posto che una continuativa ed
organizzata attività abusiva di trasporti, ricorrendone gli altri
presupposti, potrebbe invece integrare il ben più grave delitto di cui
all'art. 260, comma 1, d.lgs. 152/2006. (Cass. pen., Sez. III, Sent. 19 gennaio 2018, n. 2290)