Giurisprudenza
Discarica - Responsabilità Enti 231/2001
Ai fini della configurabilità della responsabilità da
reato degli enti, è sufficiente la prova dell'avvenuto
conseguimento di un vantaggio ex art. 5 d.lgs. n. 231 del 2001
da parte dell'ente, anche quando non sia possibile determinare
l'effettivo interesse da esso vantato "ex ante" rispetto alla
consumazione dell'illecito, purché il reato non sia stato
commesso nell'esclusivo interesse del suo autore persona fisica
o di terzi. (Fattispecie in cui, a fronte della corruzione
intercorsa tra il pubblico agente e l'amministratore di una
società interessata all'ampliamento di una discarica dalla
medesima gestita, veniva riconosciuto il vantaggio, comportante
la responsabilità ex d.lgs. n.231 del 2001, anche nei confronti
di una terza società che interveniva creando la provvista di
denaro in favore del privato corruttore, in tal modo
beneficiando – mediante contratti stipulati dopo la consumazione
del reato - dell'attività di smaltimento dei rifiuti presso la
suddetta discarica). (Cass. pen. Sentenza n. 15543 del
19/01/2021)
Discarica abusiva - Reato permanente
La permanenza del reato previsto dall'art. 256, comma 3,
del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, in caso di gestione abusiva o
irregolare della fase post-operativa di gestione di una
discarica, non cessa per il solo commissariamento, intervenuto
ai sensi dell'art. 45, comma 3, del d.lgs. n. 231 del 2001,
dell'ente nel cui interesse la discarica sia stata realizzata,
atteso che tale circostanza, determinando soltanto il mutamento
dell'organo amministrativo, non impedisce di provvedere agli
adempimenti connessi a tale fase, trattandosi di obblighi
ricadenti non solo sull'ente ma anche sul soggetto che ha
realizzato e gestito la discarica, indipendentemente dal fatto
che questi continui o meno a ricoprire cariche sociali.
(Cass. pen. Sentenza n. 37601 del 15/07/2021)
L'attività di gestione abusiva o irregolare di una
discarica comprende anche la fase post-operativa con la
conseguenza che la permanenza del reato cessa: 1) con il venir
meno della situazione di antigiuridicità, per rilascio
dell'autorizzazione amministrativa; 2) con la rimozione dei
rifiuti o la bonifica dell'area; 3) con il sequestro, che
sottrae al gestore la disponibilità dell'area; 4) con la
pronuncia della sentenza di primo grado. (Cass. pen.
Sentenza n. 9954 del 19/01/2021)
Le condotte di chi realizzi o gestisca una discarica di
rifiuti non autorizzata si configurano come un reato avente le
caratteristiche della permanenza, posto che la lesione del bene
interesse tutelato si perpetua, determinando la perdurante flagranza del
reato, non solo per tutto il periodo in cui la discarica abusiva,
attraverso il conferimento e/o la manipolazione dei rifiuti in corso di
svolgimento in essa, è materialmente in esercizio, ma anche sino a che,
in assenza di provvedimenti autoritativi che la sottraggano alla
disponibilità del gestore, non ne sia esaurita anche la fase cosiddetta
ostoperativa, cioè sino alla conclusione delle procedure di chiusura,
consistenti nella rimozione dei rifiuti e nella bonifica dell'area,
imposte dalla legge, ovvero con il rilascio della autorizzazione
amministrativa. ((Cass. pen., Sez. III, Sent. 13 maggio 2020, n.
14724)
Discarica abusiva - Nozione
In assenza delle condizioni prescritte
dall'art. 183, comma 1, ett. bb), d.lgs. n. 152 del 2006, non
ricorre l'ipotesi del deposito temporaneo di rifiuti effettuato,
prima della raccolta, nel luogo in cui sono stati prodotti,
posto che, in difetto anche di uno dei requisiti indicati da
tale norma, il deposito non può ritenersi temporaneo, ma deve
essere qualificato, a seconda dei casi, come "deposito
preliminare" (se il collocamento di rifiuti è prodromico ad
un'operazione di smaltimento), come "messa in riserva" (se il
materiale è in attesa di un'operazione di recupero), come
"abbandono" (quando i rifiuti non sono destinati ad operazioni
di smaltimento o recupero) o come "discarica abusiva",
nell'ipotesi di abbandono reiterato nel tempo e rilevante in
termini spaziali e quantitativi. (Cass. pen., Sez. III,
Sent. 11 febbraio 2020, n. 5417)
Ai fini della configurabilità del reato di realizzazione o
gestione di discarica non autorizzata, è sufficiente l’accumulo
di rifiuti, per effetto di una condotta ripetuta, in una
determinata area, trasformata di fatto in deposito, con
tendenziale carattere di definitività, in considerazione delle
quantità considerevoli degli stessi e dello spazio occupato,
essendo del tutto irrilevante la circostanza che manchino
attività di trasformazione, recupero o riciclo, proprie di una
discarica autorizzata. ((Cass. pen., Sez. III, Sent. 2 ottobre 2019, n. 40378)
In tema di rifiuti, la condotta di realizzazione di una
discarica abusiva può consistere anche solo nell'allestimento
ovvero nella mera destinazione di un determinato sito al
progressivo accumulo dei rifiuti, senza che sia necessaria
l'esecuzione di opere atte al funzionamento della discarica
stessa. (Cass. pen., Sez. III, Sent. 11 aprile 2017, n.
18399)
Discarica abusiva commessi da terzi su terreno
altrui
In materia di rifiuti, il proprietario di un
terreno non risponde, in quanto tale, dei reati di realizzazione
e gestione di discarica non autorizzata commessi da terzi, anche
nel caso in cui non si attivi per la rimozione dei rifiuti, in
quanto tale responsabilità sussiste solo in presenza di un
obbligo giuridico di impedire la realizzazione o il mantenimento
dell'evento lesivo, che il proprietario può assumere solo ove
compia atti di gestione o movimentazione dei rifiuti. Pertanto,
non è configurabile in forma omissiva il reato di gestione o
realizzazione di discarica abusiva nei confronti del
proprietario di un terreno sul quale terzi abbiano illecitamente
depositato i rifiuti, in quanto nessun obbligo di controllo può
ravvisarsi in carico del proprietario medesimo, mentre gli
obblighi di corretta gestione e smaltimento sono posti
esclusivamente a carico dei produttori e dei detentori dei
rifiuti medesimi. (Cass. pen., Sez. III,
Sent. 15 maggio 2019, n. 21080)
Discarica - Definizione di gestore
In tema di rifiuti, il d.lgs. n. 36 del 2003, art. 2, comma
1, ett. o), definisce come "gestore della discarica", «il
soggetto responsabile di una qualsiasi delle fasi di gestione di
una discarica, che vanno dalla realizzazione e gestione della
discarica fino al termine della gestione post-operativa
compresa», ricomprendendo in tale categoria sia il titolare
dell'autorizzazione, sia i soggetti che partecipano in concreto
a una o più fasi della gestione. (Cass. pen., Sez. III,
Sent. 28 febbraio 2019, n. 8684)