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Gazzetta Ufficiale 26 ottobre 1930, n. 251

Regio Decreto 19 ottobre 1930, n. 1398

Approvazione del testo definitivo del Codice penale

Estratto


Articolo 659
- Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone

Chiunque, mediante schiamazzi o rumori, ovvero abusando di strumenti sonori o di segnalazioni acustiche, ovvero suscitando o non impedendo strepiti di animali, disturba le occupazioni o il riposo delle persone, ovvero gli spettacoli, i ritrovi o i trattenimenti pubblici, č punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a euro 309 (1).

Si applica l'ammenda da euro 103 a euro 516 (1) a chi esercita una professione o un mestiere rumoroso contro le disposizioni della legge o le prescrizioni dell'Autoritą.

(1) L'ammenda originaria fino a L. 3.000, prevista al primo comma e da L. 1.000 a L. 5.000 prevista al secondo comma, č stata aumentata di quaranta volte dall'art. 3 della L. 12.07.1961, n. 603, recante modificazioni al codice penale e successivamente quintuplicata dall'art. 113 della L. 24.11.1981, n. 689, in materia di depenalizzazione.




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